Trib. Napoli, sentenza 25/09/2024, n. 6096
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa A U in data 25.09.2024, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7953/2023 R.G lavoro e previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. C B.
ricorrente
E in persona del rappresentante legale Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stabilito E S che agisce d'intesa, ai sensi dell'art. 8 D.
Lgs.vo 96/2001, con l'Avv. Bifaro E M. resistente
OGGETTO: crediti inadempiuti.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2023 l'eigrafato ricorrente ha esposto di avere lavorato prima alle dipendenze della società dal 15 dicembre 2017 al 30 Controparte_2 settembre 2019, poi alle dipendenze della società dal 01 ottobre 2019 Controparte_2 al 30 maggio 2020, ed infine alle dipendenze della società dal 01 gennaio 2021 Controparte_1 al 30 maggio 2022, con la qualifica di custode di edifici;
di avere seguito le direttive impartite dal sig. , legale rappresentante pro tempore prima della società Parte_2 [...]
poi della società ed infine della società Controparte_2 Controparte_2 [...]
di avere lavorato con turni di circa 8 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, per Controparte_2 un totale di 48 ore lavorative settimanali;
di essere stato retribuito per il periodo dal 15 dicembre
2017 al 31 maggio 2022 con l'importo di €. 1.500,00 mensili, bonificati dal sig. Parte_3
[..
[...]
in qualità di legale rappresentante della società di vantare crediti
[...] Controparte_2 per alcune mensilità spettanti dalle varie società aperte nel tempo dal sig. Parte_2 per differenze retributive, ore notturne, ore straordinarie e festività non retribuite nonché gli stipendi di gennaio e maggio 2022 non pagati dalla società di avere ricevuto Controparte_2 dal dei titoli in assegni con rispettivo n. 0234272318-07 per l'importo di euro 4.000,00 Parte_2
e n. 0234272319-08 per l'importo di euro 8.000,00 per un totale complessivo di € 12.000,00, per stipendi non pagati, TFR mai pagato e festività non pagate;
di avere avuto la richiesta da
di non versare gli assegni consegnati;
di avere posto all'incasso gli assegni in data Parte_4
28/08/2022, versandoli presso l'istituto Bancario e dopo qualche giorno gli stessi tornavano impagati;
di avere invano sollecitato il pagamento della predetta somma;
di avere interesse ad agire in sede giudiziale per ottenere gli importi riconosciuti con i suddetti titoli di pagamento. Egli, esposte le ragioni in diritto comprovanti gli indici necessari ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto di subordinazione e rivendicato il diritto alla retribuzione, ai sensi degli artt.26 Cost e 2099 c.c., ha sostenuto di avere offerto la prova scritta del credito, che è d'altronde certo, liquido ed esigibile, siccome portato dai due assegni bancari con rispettivo n. 0234272318-07 per l'importo di euro 4.000,00 e n. 0234272319-08 per
l'importo di euro 8.000,00 per un totale complessivo di €. 12.000,00 e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: a) accertare e dichiarare che l nelle persona degli Controparte_2 amministratori di fatto e di diritto, era datore di lavoro del ricorrente dal 15 dicembre 2017 al 30 settembre
2019, dal 01 ottobre 2019 al 30 maggio 2020, ed infine dal 01 gennaio 2021 al 30 maggio 2022;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della c) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono Controparte_2 correttamente inquadrabili nel CCNL di categoria;
per l'effetto: d) condannare la a Controparte_2 corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €. 12.000,00 a titolo di TFR, Stipendi non pagati e festività non pagate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo, in ogni caso, e) condannare, infine il resistente alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostanziale e processuale, rispetto a qualsivoglia pretesa creditoria che il
[...]
asserisce di vantare nei confronti della e della Pt_1 Controparte_2 per non meglio specificate retribuzioni mensili non corrisposte, Controparte_2 differenze retributive, ore notturne, ore straordinarie e festività non pagate: quanto al rapporto di lavoro con la costituita il 20/11/2020 con oggetto sociale servizi di Controparte_1 vigilanza e sorveglianza, armata e non armata, diurna, notturna o h24, delle proprietà mobiliari ed immobiliari, allo scopo di prevenire furti, danneggiamenti e ogni altra forma di reato, ha dedotto
2
che il ricorrente ha lavorato dal l'1/1/2021 per 40 ore settimanali, distribuite su sei giorni e uno di riposo, ferma la possibilità di richiedergli lavoro straordinario;
con inquadramento nel C.C.N.L.
Servizi Fiduciari Livello D., fino al 5/7/2022, data del licenziamento per assenza ingiustificata dal posto di lavoro;
ha dedotto che il , durante i 18 mesi in cui si è snodato il rapporto di