Trib. Rimini, sentenza 09/05/2024, n. 511

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 09/05/2024, n. 511
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 511
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 2173/2020
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. ONio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 30.01.2024, ed all'esito dello scambio delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c., pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2173/2020 promossa da
DO VI, nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marinella Oliva (C.F.
[...]) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via De' Carbonesi n.5, pec: marinella.oliva@ordineavvocatibopec.it, giusta procura in atti;

Attore
Contro
KA RL, nata a [...] il [...] (C.F. [...]) residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Torsani (C.F.
[...]) del Foro di Rimini, elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata leonardo.torsani@ordineavvocatirimini.it, giusta procura in atti;

Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 30 gennaio 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: divisione di beni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE


1. I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.

Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.07.2020, l'odierno attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la sig.ra ME LO per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis: A. accertare l'avvenuto scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni pagina 1 di 19 in premessa descritti mediante ripartizione dell'attivo e del passivo, previa determinazione della consistenza del patrimonio e mediante attribuzione della quota ideale che tenesse conto degli apporti personali di ciascuno dei coniugi;
B. porre le spese a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”

1.1 Parte attrice ha affermato di aver contratto matrimonio con la sig.ra LO in data 26.07.2008 in regime di comunione legale, precisando che dalla loro relazione non sono nati figli.
L'attore ha riferito che la loro unione si è andata progressivamente deteriorando, sino al punto che la prosecuzione della vita coniugale è divenuta intollerabile, e per tali ragioni il 3.12.2019 il Presidente del
Tribunale di Rimini, all'udienza di prima comparizione del giudizio di separazione, ha con ordinanza autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto. Per tali ragioni il sig.
IO ha chiesto l'accertamento dello scioglimento della comunione legale e ha descritto i beni che costituiscono oggetto della comunione con la moglie e che debbono costituire oggetto della divisione. A riguardo ha affermato che tra i coniugi è presente un conto a lui intestato, ma di uso comune, nel quale al momento della adozione della ordinanza presidenziale erano presenti 145.000,00 euro, somma alla quale, secondo quanto esposto dall'attore, debbono essere sottratti gli importi che lui stesso ha erogato a titolo di assegno di mantenimento per un importo complessivo di 30.000,00 euro, ulteriori 30.000,00 euro che il sig.
IO ha versato alla moglie a titolo di anticipo dello scioglimento della comunione, gli importi necessari al pagamento dell'affitto dell'immobile sito in Rimini nel quale ha continuato a vivere solo la sig.ra LO per un complessivo di 6.250 euro, le spese (bollette e costi di pulizia) per il ripristino dei locali relativi all'immobile citato pari ad euro 5.250,00 e una somma corrispondente al valore dei mobili contenuti nella stessa abitazione dei quali la moglie si è arbitrariamente impossessata (5.000,00 euro).
Il sig. IO ha proseguito evidenziando che non rientrano nella comunione ex art 159 c.c. le stock option (14.502 azioni) della azienda Technogym in quanto la comunione comprende soltanto i diritti reali e non i diritti di credito la cui titolarità rimane in via esclusiva al singolo coniuge, quale è il caso di specie.
Pertanto, l'attore ha chiesto che, costituendo la adozione della ordinanza presidenziale il momento a partire dal quale si scioglie la comunione, e costituendo quelli sopra elencati i beni oggetto della comunione, è soltanto di questi che deve essere disposta la divisione.
1.2 Si è costituita in giudizio la sig.ra ME LO, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha in primo luogo sottolineato la inesattezza delle deduzioni svolte da controparte in merito alla effettiva consistenza del conto corrente Unicredit, precisando che in data 13 maggio 2020 il conto presentava un saldo attivo di euro 199.945,79 e che, pertanto, il sig. IO abbia disposto di un importo di circa 60.000,00 euro. Sempre la convenuta ha affermato che il sig. IO nel periodo compreso tra il giugno 2019 e il giugno 2020 abbia ricevuto entrate per 98.038,32 euro e proprio per tale ragione ha domandato la restituzione degli importi che il sig. IO ha prelevato per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni nell'interesse della famiglia. pagina 2 di 19
La convenuta ha altresì contestato la imputazione degli assegni di mantenimento fatta dall'attore, il quale ha chiesto che degli stessi si tenga conto ai fini della divisione della comunione. Ha altresì evidenziato che non è computabile a titolo di prelievo dalla comunione il canone di locazione dell'immobile sito in
Rimini poiché lo stesso sig. IO vi ha mantenuto la residenza sino al momento della liberazione in data
31.12.2019 e ha contestato anche le ulteriori spese che l'attore ha dichiarato di aver sostenuto per il ripristino dei locali e il pagamento delle utenze.
In ogni caso, la convenuta ha chiesto la adozione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per importo pari a euro 42.750,00, in quanto somma non contestata dallo stesso attore e, vista la erosione del conto, che alla data del 13.05.2019 presentava un saldo attivo di oltre euro 199.945,79 (la cui quota del 50% spettante alla
SI.ra LO sarebbe stata pari ad euro 99.728,39), mentre al 25.06.2020 risultava di appena euro
139.462,55, ha domandato in via cautelare il sequestro ex art. 670 c.p.c. della somma di euro 99.728.39 in quanto di sua certa spettanza.
Per quel che concerne i beni mobili che erano presenti nell'immobile sito in Rimini, la sig.ra LO ha precisato che molti mobili sono stati asportati dallo stesso attore, mentre quelli che lei ha prelevato sono soltanto una cucina, un divano, il letto e il materasso, due cassettiere, tre armadi guardaroba, un televisore marca Samsung, un aspirapolvere, degli specchi, sei lampadari, tre lampade da tavolo, una piantana, una lavatrice e una asciugatrice, e tutti questi sono rimasti in deposito al Metrobox di Rimini dal 24 dicembre
2019 al 12 novembre 2020, con un costo mensile di euro 200,00 sostenuto dalla SI.ra LO per un totale di euro 2.200,00 somma che dovrà essere quindi suddivisa in parti uguali in quanto spesa necessaria alla custodia ed al deposito dei beni oggetto della comunione.
La convenuta ha preso posizione sulle stock options, sottolineando che le azioni devono considerarsi oggetto della comunione de residuo ai sensi dell'art. 178 c.c. e, conseguentemente, il coniuge non socio, al momento dello scioglimento della comunione legale, diviene titolare di un diritto di credito pari al valore della metà della quota. Pertanto, anche le azioni Technogym o le stock options su di esse debbono intendersi ricomprese nella comunione legale e debbono, quindi, essere incluse nella massa attiva da suddividere in eguale misura fra i coniugi. In ogni caso, la convenuta, inoltre, ha esposto di aver depositato un estratto conto aggiornato della Spafid riferito al 2020 con deposito di n. 14.502 azioni Technogym per un controvalore di euro 114.855,84 oltre ad un saldo attivo di conto corrente di euro 2.149,03 e ha affermato che il saldo attivo costituisce risparmio (ricavato dalla vendita di azioni) e, di conseguenza, va suddiviso in parti uguali fra i coniugi.
La sig.ra LO, inoltre, ha esposto di aver ereditato dal padre LO ON una abitazione in Slovenia
e il 22.10.2012 ha venduto detto bene, e la provvista ricavata dalla vendita di tale bene personale (euro
119.440,00) è stata bonificata dal proprio conto corrente sloveno sul conto corrente Unicredit IBAN
[...] intestato a DO IO. In seguito, l'attore ha utilizzato detta somma pagina 3 di 19
per ridurre il mutuo sulla propria abitazione sita in Fiumicino e acquistata antecedentemente al matrimonio.
In punto di diritto la sig.ra LO ha dedotto che, ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.c., il coniuge ha sempre diritto di chiedere la restituzione delle somme personali, anche se impiegate per investimenti comuni, e per tale motivo la provvista ricavata dalla vendita del bene da lei ereditato, anche se depositata su un conto corrente di uso comune, costituisce comunque bene personale non rientrante nella comunione coniugale per il combinato disposto degli artt. 177 e 179 c.c., con conseguente obbligo del SI. IO di versare alla moglie la somma di euro 119.440,00 aumentata di interessi legali dal 27.12.2012. Anche in relazione a tale somma è stata formulata domanda di sequestro ex art. 670 c.p.c.
1.3 Sotto il profilo processuale, occorre evidenziare che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2021, il Giudice ha con ordinanza dichiarato inammissibile la richiesta di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. delle somme giacenti sul conto corrente Unicredit avente IBAN
[...] intestato a DO IO, non potendo avere ad oggetto tale tipo di cautela beni fungibili. Con lo stesso provvedimento è stata altresì rigettata la richiesta di sequestro giudiziario del 50% del saldo attivo e delle azioni detenute sul mandato fiduciario acceso presso la Spafid n.
00300407 intestato a DO IO, non essendo presenti ragioni circa l'opportunità di provvedere ad una loro custodia e gestione temporanea, e non
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