Trib. Roma, sentenza 17/05/2024, n. 5799
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri all'udienza del 17 maggio 2024 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 12829 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
'rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Valenti, giusta procura Parte 1
in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 26 maggio 2023
- RICORRENTE
E
CP 1 in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nella medesima sede sociale, presso l'Avv. Simona Flamment giusta procura generale alle liti autenticata in data 5/9/19 rep. N. 9614 racc.3235;
- RESISTENTE
OGGETTO: contratto di apprendistato e accertamento diritto agli aumenti periodici di anzianità, previa nullità di clausola contrattuale di CCNL;
pagamento differenze retributive.
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21.04.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di essere stato assunto in data 28.08.2007 dalla CP 2 con
contratto di apprendistato, della durata di trentasei mesi, con inquadramento finale quale operatore di esercizio posizione 1, parametro 140 del 27 novembre Organizzazione_1
2000;
al termine del periodo di formazione il contratto di lavoro veniva trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella figura di operatore di esercizio, dapprima Pos 1 parametro 140 e dal settembre 2015 con inquadramento nella pos.2;
che solo dal 1 settembre 2011 il datore di lavoro aveva iniziato a corrispondere gli scatti periodici di anzianità, senza tuttavia computare il periodo di attività lavorativa svolto col contratto di apprendistato, mentre per il periodo dal 01.09.2009 al 1 settembre 2011 nulla era stato corrisposto. Ha pertanto richiesto al Tribunale di : "Previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 7, lett. C) del C.C.N.L Autoferrotranviari del
27/11/2000 ed in generale delle clausole contrattuali, applicabili al rapporto di lavoro dedotto, che escludono il computo del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli aumenti periodici di anzianità per contrasto con la normativa applicabile in materia ratione temporis e con i principi fissati dalla direttiva europea n. 70 del 1999 in ordine al divieto di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, per i motivi di cui al ricorso, - accertare e dichiarare il comportamento discriminatorio attuato dal da datore di lavoro e la violazione degli obblighi di cui all'art.
2087 c.c.;
per l'effetto: - dichiarare il diritto del ricorrente al computo dei ventiquattro mesi di formazione e lavoro svolti nell'anzianità di servizio, anche ai fini del calcolo degli aumenti periodici di anzianità, e con ogni conseguenza ai fini di ciascun beneficio economico e di carriera;
-dichiarare che il ricorrente ha diritto alla maturazione degli scatti di anzianità a decorrere da 01.09.2009 nella misura correlata al livello retributivo corrispondente alla figura professionale di “operatore di esercizio" posizione 1), parametro 140 per il periodo compreso tra 01.09.2009 al 31.08.2015 e quello corrispondente alla figura professionale di “operatore di esercizio" posizione 2), parametro 158 per il periodo successivo, secondo la classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Organizzazione 1 applicabile al rapporto di lavoro dedotto, con conseguente adeguamento del trattamento economico e normativo;
-condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ovvero di adempimento retributivo della somma di euro 3.739,45, risultante dai conteggi e per i titoli ivi indicati o di quelle diverse somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa o che verranno stabilite dal giudice ex art. 36 Cosi, 2099 c.c., 432 c.p.c. Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta
diminuzione di valore del credito ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate".
Parte ricorrente ha richiamato sia la disciplina contenuta nell'art. 19 Legge 22/55 sull'apprendistato, vigente all'epoca della conclusione del contratto di lavoro ( 28 agosto
2007) che considera il periodo di apprendistato utile ai fini dell'anzianità di servizio del 66
lavoratore", che la disciplina contenuta nel D.Leg.s 81/2015 in base alla quale "Al termine del contratto di apprendistato, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, l'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di
servizio", disposizione riportata pure nell'art. 22 comma 10 dell'Accordo di Nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL Sempre in diritto parte ricorrenteParte 2 ha richiamato la pronuncia della Corte di Appello di Milano, n. 896 del 25 giugno 2019 che ha ritenuto, in linea con l'indirizzo formatosi in materia espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. 20103/17, 6428/2018) che l'art. 47 del D.lgs. 276/2003 comma 3 aveva
previsto che, in attesa della nuova regolamentazione del contratto di lavoro di apprendistato, continuavano ad applicarsi le disposizioni dettate ai fini del computo dell'anzianità dalla L.
55/1955 n. 19 e ha altresì richiamato per analogia la giurisprudenza formatasi sulla nullità delle clausole dei contratti collettivi che escludevano dal computo dell'anzianità maturata
l'attività lavorativa svolta nel periodo di formazione ( Cass. Sez. Unite 2010/20074). Ha dedotto altresì la natura discriminatoria del comportamento posto in essere da CP_1 che finiva col trattare diversamente lavoratori a tempo determinato e lavorati a tempo indeterminato senza una sottostante ragione obiettiva. Parte ricorrente ha depositato conteggio sindacale per il periodo da settembre 2009 a dicembre 2021.
Si è tempestivamente costituita CP 1 che ha così concluso : in via pregiudiziale: dichiarare la nullita' della domanda per l' intervenuta transazione del 25/8/2010;
in via preliminare: dichiarare la prescrizione dei diritti fatti valere per il periodo precedente il quinquennio del deposito del ricorso;
in via principale: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata: accogliere parzialmente il ricorso e, comunque, limitare l' eventuale condanna di CP_1 sino al 24/10/2011;
sempre in via subordinata: limitare la condanna di CP_1 al periodo successivo alla transazione di cui in premessa".
Parte convenuta ha in particolare richiamato le disposizioni contenute negli articoli da 47 a
43 del D.Legs. 276/04, legge regionale ed il CCNL 14 dicembre 2004 ( all. 2 lettera D del fascicolo di parte), che esclude per i primi 24 mesi di lavoro con contratto d apprendistato la maturazione degli scatti di anzianità ed ha fatto rilevare che l'art. 35 del 2005 del c.d. Decreto competitività, aveva introdotto il comma 5-bis, all'art. 49 del d.lgs.n.276/2003, prevedendo che la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa, in attesa di apposite leggi regionali da adottarsi con le parti sociali, all'autonomia collettiva nella forma dei contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, con ciò risultando abrogata anche la disposizione invocata da parte ricorrente e cioè
l'art. 19 legge 25/1955 sul computo dell'anzianità maturata durante lo svolgimento di contratto di lavoro di apprendistato ed ha altresì contestato il richiamo effettuato ex adverso ai contratti di formazione e lavoro per diversità di situazioni sottostanti, attesa la specificità del contratto di apprendistato e la sua regolamentazione demandata alla contrattazione collettiva.
Acquisiti chiarimenti dalle parti e note conclusive, parte ricorrente produceva molteplici sentenze della Corte di Appello emesse in fattispecie pressoché identiche alla presente, favorevoli alla prospettazione offerta ;
la causa è stata decisa all'odierna udienza all'esito di discussione con