Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 782

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Civile e Penale di Brescia, Sezione Terza Minori, dal giudice Michele Posio, riguarda la separazione consensuale di una coppia con figli. Le parti hanno richiesto la pronuncia di separazione personale, concordando su vari aspetti, tra cui l'affidamento e il collocamento della figlia minore, l'assegnazione della casa familiare e il mantenimento dei figli. In particolare, hanno stabilito un affidamento congiunto, con collocamento prevalente presso la madre, e modalità di visita per il padre, evidenziando l'importanza del rispetto reciproco e della comunicazione.

Il giudice ha accolto le richieste delle parti, ritenendo che le condizioni concordate siano conformi alla legge e all'interesse della prole. Ha sottolineato che la separazione non ostacola il benessere dei figli e che le modalità di mantenimento e gestione patrimoniale sono state stabilite in modo equo. La sentenza ha quindi omologato la separazione, ordinando la trasmissione della decisione all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione e disponendo la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio. La decisione evidenzia l'importanza della cooperazione tra i genitori e il rispetto delle esigenze dei minori.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 782
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 782
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 11723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 11723/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. Caruna Laura Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Compagnoni Luca CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del ……ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati, alle condizioni meglio precisate nel prosieguo del presente atto, con obbligo di reciproco rispetto.

2. SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE

2.1 La IA minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre. Il figlio , maggiorenne, non Per_2
economicamente autosufficiente, pure collocato presso la residenza materna, concorderà direttamente con i genitori modalità e tempi di visita.


2.2 I genitori eserciteranno poteri disgiunti per quanto riguarda l'ordinaria gestione della IA, restando inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore saranno adottate congiuntamente dagli stessi, anche tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della IA.

2.3 In ordine ai tempi di frequentazione ordinaria, le relative modalità saranno concordate direttamente tra la IA ed il padre, con previsione che in linea generale quest'ultimo potrà trascorrere con la IA due sere infrasettimanali e a weekend alterni dal sabato al termine delle lezioni alla domenica alle ore 22.00.

2.4. In ordine ai periodi di vacanza, la IA , salvo diversa volontà della stessa: - durante le Per_1 festività Natalizie, trascorrerà alternativamente di anno in anno il periodo intercorrente tra l'inizio delle vacanze sino alla mattina del 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore;
- durante le festività pasquali trascorrerà alternativamente di anno in anno il periodo intercorrente tra l'inizio delle vacanze e il giorno di Pasqua (compreso) con un genitore e dal giorno di Pasquetta sino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore. Per tutte le altre festività “da calendario” si applicherà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi fra
i genitori tenuto conto di loro eventuali programmazioni di brevi vacanze con la IA. Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà a disposizione due settimane di vacanza, anche consecutive, da trascorrere con la IA;
detti periodi saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.

2.5. Le parti concordano altresì sulla possibilità di programmare durante l'anno ulteriori periodi di vacanza con i figli o con uno solo di essi, previo accordo con l'altro genitore e congruo preavviso.

2.6. Si conviene che i costi relativi alle vacanze trascorse coi figli o con uno di essi verranno sostenuti autonomamente da ciascun genitore.

2.7. Ciascun genitore dovrà avere sempre cura di informare l'altro di eventuali soggiorni con la IA minore che non prevedano il pernottamento presso le rispettive abitazioni dei genitori, nonché di comunicare all'altro, non appena possibile, il luogo di vacanza prescelto ed i relativi recapiti della struttura ospitante.

2.8. I coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali della minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.

2.9. I genitori si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la IA minore.

3. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE

3.1. La casa famigliare, di proprietà della NOa sita in Erbusco, via G. Pascoli, 10, censita CP_1
nel Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 7, sezione NCT, con i mappali: 336 sub. 3,
via Giovanni Pascoli, piano S1-T, cat. A/7, classe 4, vani 7,5, r.c. euro
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