Trib. Campobasso, sentenza 31/01/2024, n. 126

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Campobasso, sentenza 31/01/2024, n. 126
Giurisdizione : Trib. Campobasso
Numero : 126
Data del deposito : 31 gennaio 2024

Testo completo

R.G. n. 1413/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAMPOBASSO SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Campobasso, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- dott. E D D Presidente
- dott.ssa B P Componente
- dott.ssa E L Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione personale dei coniugi iscritto al n. 1413/2022 R.G. e pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. M P
-parte attrice-
e
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Celestina Terzano
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Campobasso
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.

1. ha adito questo Tribunale deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 31/08/2002, in regime CP_1 di comunione dei beni, e che il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Campobasso (CB) nel registro dell'anno 2002, Numero 20, parte I, Ufficio 1. Ha precisato che dalla loro unione sono nati tre figli: (10/01/2002), Per_1
(13/04/2004) e (07/04/2017). Per_2 Per_3
Ha rappresentato di essere sempre stata casalinga e che a lavorare è sempre stato soltanto il marito.
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Ha riferito che l'unione morale e materiale tra i coniugi è andata nel tempo deteriorandosi, tanto da divenire assolutamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ha aggiunto di aver lasciato la casa coniugale insieme ai tre figli, con il consenso del marito, che trascorre solo sporadicamente parte del suo tempo con i figli.
Ha concluso domandando di:
- pronunciare la separazione tra i coniugi;

- autorizzare i coniugi a vivere separati;

- disporre l'affidamento della figlia minore in via Persona_4 esclusiva a lei;

- disporre a carico di un assegno mensile per il suo CP_2 mantenimento pari ad € 150,00, nonché un assegno mensile dell'importo di € 250,00 per ciascuno dei tre figli, o di altra somma che il giudice ritenga opportuno determinare;

- condannare la controparte alla rifusione delle spese processuali in suo favore.
I.

2. si è costituito nella fase presidenziale del CP_1 giudizio e, pur non opponendosi alla separazione, ha impugnato e contestato le avverse richieste.
Nello specifico egli si è opposto alla richiesta di affido esclusivo della minore sottolineando di essere un padre attento e Per_3 premuroso con i suoi figli, ed in modo particolare con la più piccola.
Ha quindi affermato di essere disoccupato e di non aver potuto accedere al reddito di cittadinanza, risultando la ancora Pt_1 residente con lui;
relativamente al contributo di mantenimento in favore dei figli si è dichiarato disponibile a corrispondere la somma di € 150,00 per ciascun figlio, chiedendo, inoltre, che le spese straordinarie siano ripartite tra lui e la moglie in ragione delle rispettive capacità economiche, ed ha chiesto di esserne gravato nella misura del 30%.
Si è invece opposto alla domanda di mantenimento in favore della moglie, adducendo che la stessa è percettrice di reddito di cittadinanza, mentre lui è in cerca di occupazione.
Ha inoltre aggiunto che la moglie avrebbe lasciato la casa coniugale senza il suo consenso, allontanandosene insieme ai figli con la
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scusa di trascorrere una breve vacanza in Calabria e non facendo più ritorno, con la conseguenza per cui la separazione sarebbe a lei addebitabile.
Ha infine asserito che la moglie attualmente convive con un altro compagno.
Ha quindi concluso domandando di:
- pronunciare la separazione dei coniugi per colpa di
[...]
;
Parte_1
- autorizzare i coniugi a vivere separati;

- rigettare la richiesta di affido esclusivo della minore Per_3 alla madre;

- disporre l'affidamento congiunto di tutti i figli, con collocamento prevalente presso la madre;

- disporre a suo carico un contributo per il mantenimento dei tre figli pari ad € 150,00 mensili cadauno;

- disporre a suo carico un contributo per le spese straordinarie in favore dei figli, nella misura del 30%;

- rigettare la richiesta di mantenimento di ;
Parte_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorario, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
I.

3. Il Presidente di Sezione, dott. E D D, ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del
18.11.2022, autorizzando la separazione tra i coniugi, disponendo a carico di il versamento di un assegno di mantenimento CP_1 in favore dei figli pari ad € 450,00 mensili complessivi (€ 100,00 caduno per i figli maggiorenni e ed € 250,00 per la Per_2 Per_1 figlia minore , spese straordinarie poste al 50% a carico di Per_3 entrambi i genitori, con classificazione secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
autorizzando ciascun coniuge
a recarsi all'estero senza il preventivo consenso dell'altro, anche ai fini del rilascio del passaporto;
disponendo l'affido congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la Per_3 madre;
rigettando ogni altra domanda.
I.

4. Parte attrice ha depositato memoria integrativa ex art. 709, comma 3°, c.p.c., in data 24.02.2023.
I.

5. Parte convenuta ha depositato memoria integrativa ex art.
709, comma 3°, c.p.c. in data 29.03.2023.
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I.

6. All'udienza dell'8 maggio 2023 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status;
la scrivente ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M., con nota del 09.05.2023, ha espresso parere favorevole alla pronuncia di separazione.
In data 07.06.2023 è stata pubblicata la sentenza parziale non definitiva n. 423/2023, mediante la quale è stata pronunciata la separazione dei coniugi;
la causa è quindi stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori questioni.
La causa è stata istruita con l'escussione di due testimoni e all'udienza del 23.10.2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in misura ridotta.
II. Preso atto della sentenza parziale n. 423/2023 del 07.06.2023, mediante la quale questo Tribunale ha pronunziato la separazione tra
i coniugi, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
I provvedimenti riguardanti la figlia minore devono essere Per_3 adottati nei termini che seguono.
La madre ha domandato l'affidamento esclusivo della minore, mentre il padre si è opposto, chiedendone l'affidamento congiunto, con collocazione presso la madre.
Ebbene, occorre premettere che, con riguardo al regime di affidamento dei minori, ogni provvedimento deve essere adottato assumendo a parametro fondamentale il superiore interesse morale e materiale della prole, così come disposto dall'art. 337-ter c.c.
Pertanto, il giudice è chiamato a “privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (cfr. Cass. n. 27/2017;
Cass. n.
14728/2016).
In applicazione di tale criterio, l'ordinamento ha
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