Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2024, n. 1027
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Testo completo
R.G. LAV. N. 1031/2023
Udienza del 10/12/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1031/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Battimelli
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
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avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12/05/2023, ha Parte_1 chiesto che le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di €
500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art.
1, comma 121, della legge n. 107/2015), in ragione del servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22 e 2022/23, quindi per un ammontare complessivo di € 2.500,00.
In subordine, in caso di rigetto della domanda principale, la ricorrente chiede che questo Giudice voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, per violazione degli artt. 3, 35, e 97 Cost.
La ricorrente ha dedotto di essere stata esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo.
Inoltre, ha evidenziato che la propria attività di docenza scaturiva da plurimi contratti di supplenza a tempo determinato, susseguitisi nel corso degli anni scolastici.
2. Si è costituito il e, per esso, Controparte_1
l' Controparte_2
, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso,
[...] sostenendo che, a causa delle brevi supplenze, la ricorrente non possiede il requisito dell'annualità della docenza, previsto dalla recente giurisprudenza di legittimità ai fini dell'erogazione del bonus ai docenti non di ruolo.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
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4. La c.d. “Carta elettronica del docente” è stata istituita dal comma
121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
La disposizione precisa che «la Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.
5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 (UC / ), Controparte_1 ha ritenuto che:
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
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determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,