Trib. Trento, sentenza 11/12/2024, n. 427
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5020/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato
da
( ), nato a [...] in data [...], residente Parte_1 C.F._1
in NO (TN) - Via del Perer n. 1/7, difeso e rappresentato dall'avv. Camilla Chini
( del Foro di Trento, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cles C.F._2
(TN) - Piazza Navarrino n. 13, giusta procura alle liti conferita con atto separato e allegato al ricorso
e
), nata a [...] in data [...], residente in [...]C.F._3
NO (TN) - Via del Perer n. 1/7, difesa e rappresentata dall'avv. Giovanna Fusaro
( ) del Foro di Verona, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona C.F._4
- Strada Scipione Maffei n. 14, giusta procura alle liti conferita con atto separato e allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 7.11.2024, così come successivamente confermate all'udienza del
05.12.2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 07.11.2024, nonché, previo decorso del termine previsto dalla legge
e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al predetto ricorso.
All'udienza del 05 dicembre 2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “
1)dichiarare la separazione dei coniugi e
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