Trib. Roma, sentenza 08/02/2024, n. 2473
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Testo completo
N. R.G. 45737/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45737/2022 tra
RU AM ED
AL INSAF DI AM ED RU S.N.C.
ATTORE/I
e
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
CONVENUTO/I
Oggi 8 febbraio 2024 innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per gli attori l'avv. REMINI ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. Maselli Alessandro.
Dopo breve discussione orale, il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 45737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza dell'8.2.2024,
e vertente tra
pagina 1 di 4
“Al Insaf di AM ME UL s.n.c.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, AM
ME UL, elettivamente domiciliati in Roma, Via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Remini che li rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrenti -
e
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato in Roma, Via Francesco A. Pigafetta n. 22,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, la “Al Insaf di AM ME UL s.n.c.” ed AM
ME UL proponevano opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 772016/a/RM notificato in data 25.5.2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 74.497,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 49, secondo comma, del d.l.vo n. 231/2007 per aver trasferito la somma complessiva di euro 1.223.868,15 tramite servizio di rimessa di denaro di cui all'art. 1, primo comma, lett. b), numero 6, del d.l.vo n. 11 del 27.1.2010
I ricorrenti eccepivano che i mittenti effettuavano le transazioni con operazioni differenti, l'assenza dell'elemento soggettivo e la inesigibilità di altra condotta, e chiedevano, in subordine, la riduzione della sanzione.
Si costituiva il Ministero, evidenziando la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza dell'8.2.2024 si svolge la discussione, i ricorrenti
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45737/2022 tra
RU AM ED
AL INSAF DI AM ED RU S.N.C.
ATTORE/I
e
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
CONVENUTO/I
Oggi 8 febbraio 2024 innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per gli attori l'avv. REMINI ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. Maselli Alessandro.
Dopo breve discussione orale, il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 45737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza dell'8.2.2024,
e vertente tra
pagina 1 di 4
“Al Insaf di AM ME UL s.n.c.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, AM
ME UL, elettivamente domiciliati in Roma, Via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Remini che li rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrenti -
e
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato in Roma, Via Francesco A. Pigafetta n. 22,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, la “Al Insaf di AM ME UL s.n.c.” ed AM
ME UL proponevano opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 772016/a/RM notificato in data 25.5.2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 74.497,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 49, secondo comma, del d.l.vo n. 231/2007 per aver trasferito la somma complessiva di euro 1.223.868,15 tramite servizio di rimessa di denaro di cui all'art. 1, primo comma, lett. b), numero 6, del d.l.vo n. 11 del 27.1.2010
I ricorrenti eccepivano che i mittenti effettuavano le transazioni con operazioni differenti, l'assenza dell'elemento soggettivo e la inesigibilità di altra condotta, e chiedevano, in subordine, la riduzione della sanzione.
Si costituiva il Ministero, evidenziando la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza dell'8.2.2024 si svolge la discussione, i ricorrenti
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