Trib. Bari, sentenza 12/02/2024, n. 711

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 12/02/2024, n. 711
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 711
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. HE De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11053/19 R.G. e riunita alla causa n. 14242/2019 R.G. vertente tra:
GRUPPO INDUSTRIALE DELTA SALOTTI S.R.L., CH AU E
TA ER (Avv.ti ALESSANDRO LUIGI DE FELICE E ANNABELLA PAOLA DE
FELICE)
-OPPONENTI-
E
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A. (Avv. GIUSEPPE CHIAIA
NOYA)
-OPPOSTA-
NONCHÉ
LUZZATTI POP NPLS 2021 S.R.L. e per essa, quale sua mandataria, la DOVALUE S.p.A.
(Avv. TOMMASO RUCCIA)
-INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.-
- FATTO E DIRITTO -

1. Con decreto ingiuntivo n. 2153/2019, (R.G. 7369/2019) emesso da questo Tribunale, la
Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. (di seguito anche solo la “banca”) otteneva
ingiunzione di pagamento della somma pari ad € 465.409,45, di cui € 183.143,67 quale saldo al
19.02.19 per scoperto del conto corrente n. 168/627665116, € 52.615,53 quale saldo debitore al
15.02.19 a titolo di residuo debito del contratto di finanziamento chirografario n. 06/168/59548, €
229.650,25 quale saldo al 15.02.19 a titolo di residuo del contratto di finanziamento chirografario
n. 07/168/1074032, oltre gli interessi moratori convenzionali come da domanda, nonché spese e competenze della procedura monitoria, nei confronti della Gruppo Industriale Delta Salotti s.r.l., debitrice principale, e HE AN e AG ER, fideiussori.
Con atto di citazione in opposizione avverso il già indicato decreto, gli odierni opponenti hanno chiesto: “1) preliminarmente, riunire il presente giudizio a quello di opposizione già pendente tra le stesse parti ed in relazione al medesimo decreto ingiuntivo opposto, iscritto al n. 11053/2019
R.G. Trib. Bari, intrapreso dagli stessi opponenti, nell'errata presupposizione della regolare notifica del decreto ingiuntivo in questione;
2) preliminarmente, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni di cui al ricorso monitorio, per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto;
per l'effetto revocare il ricorso per D.I nei confronti dei fideiussioni e dichiarare che gli stessi non sono tenuti ad alcun pagamento nei confronti della banca opposta per i titoli dedotti nella narrativa del ricorso monitorio;
con espressa riserva di agire in separato giudizio nei confronti della banca opposta per il risarcimento del danno determinato dal suo illegittimo comportamento. 4) in subordine, nella denegata ipotesi di declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni, salvo gravame, dichiarare che gli stessi sono tenuti al pagamento dell'eventuale debito della società garantita nei confronti della banca opposta solo nei limiti di quanto sarà accertato a seguito del ricalcolo dei saldi di ciascun rapporto, nei limiti di ciascun rapporto azionato e delle somme indicate, per ciascun rapporto, nei relativi contratti di fideiussione, per le ragioni indicate in narrativa del presente atto ed in base a quanto richiesto nelle conclusioni che seguono. 5) in ogni caso, sempre in subordine all'eventuale mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti sub 1, 2 e 3 che precedono, in relazione a quanto richiesto al punto 4 delle presenti conclusioni, revocare il decreto ingiuntivo opposto e: 5.1) rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente anticipi di cui si discute nel giudizio al punto 1.a) e ss. del ricorso per D.I. ed al punto 2.a della narrativa del presente atto, accertando e dichiarando l'inesistenza e/o la nullità delle clausole del detto contratto e/o delle pattuizioni aggiunte, relative sia alla capitalizzazione degli oneri, perché in contrasto con l'art. 1283 c.c. e 120 TUB, sia all'addebito della commissione di massimo scoperto, delle valute e degli interessi ultralegali, accertando altresì l'illegittimità delle variazioni in peius delle condizioni economiche del rapporto per cui è causa;
per l'effetto rideterminare tutti i saldi
di conto corrente, tenendo conto della nullità per usurarietà delle pattuizioni degli interessi ultra legali, dell'illegittima applicazione di anatocismo e della contabilizzazione indebite delle ulteriori poste passive su evidenziate;
5.2) accertare e dichiarare la nullità, per il superamento del tasso soglia del periodo di riferimento, delle clausole dei contratti di cui ai punti sub 1.b) ed 1.c) del ricorso monitorio relative agli interessi (corrispettivi e di mora), accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta, a titolo di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 II comma c.c., dalla Gruppo Industriale Delta Salotti S.r.l. e, conseguentemente dai fideiussori opponenti;
per

l'effetto, rideterminare i piani di ammortamento dei contratti chirografari di cui ai punti sub 1.b)
e ss. e 1.c) e ss. del ricorso monitorio, ed i relativi saldi, tenendo conto della nullità per usurarietà delle pattuizioni degli interessi, dell'illegittima applicazione di anatocismo e dell'indebita contabilizzazione delle ulteriori poste passive evidenziate nella narrativa del presente atto, tenendo conto di quanto versato dalla opponente in relazione ai detti contratti ed imputando in conto capitale tutti i versamenti effettuati dalla Gruppo Industriale Delta Salotti S.r.l. alla banca opposta, sia a titolo di sorte capitale, sia a titolo di interessi corrispettivi, sia a titolo di interessi di mora, sia a titolo di qualsiasi onere aggiuntivo tacciato di nullità per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
6) Accertare e dichiarare, in ragione di quanto accertato ai punti che precedono, l'effettivo dare – avere tra la società garantita e dichiarare, altresì, in conseguenza del ricalcolo operato secondo quanto indicato ai punti che precede, che alla data della revoca dei contratti di cui ai punti sub 1.a), 1.b) ed 1.c), non si erano verificate le condizioni per la decadenza del beneficio del termine invocato dalla banca opposta, non essendovi a quel tempo inadempimento alcuno da parte della società garantita ed essendo stato, invece, estinto integralmente il debito scaduto di cui ai titoli azionati. 7) con vittoria di spese e competenze di lite.”.

Con successivo atto di citazione in opposizione, HE AN e AG ER hanno chiesto: in via preliminare, la riunione del “presente giudizio a quello di opposizione già pendente tra le stesse parti ed in relazione al medesimo decreto ingiuntivo opposto (…) nell'errata presupposizione della regolare notifica del decreto ingiuntivo in questione” ed il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, in via principale la nullità delle fideiussioni di cui al ricorso monitorio per violazione dell'art. 2 della
L. 287/1990
;
in via subordinata, “di dichiarare che gli stessi sono tenuti al pagamento dell'eventuale debito della società garantita nei confronti della banca opposta solo nei limiti di quanto sarà accertato a seguito del ricalcolo dei saldi di ciascun rapporto”; in ogni caso,
l'accoglimento delle medesime domande formulate con la prima opposizione;
con vittoria di spese
e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la Banca Popolare di Puglia e
Basilicata s.c.p.a. chiedendo: (i) “pregiudizialmente, riunire al presente giudizio il giudizio di opposizione R.G. n. 14242/19” (…) in via preliminare, “dichiarare provvisoriamente esecutivo
l'opposto D.I.” (…);
(iii) nel merito, il rigetto dell'opposizione perché del tutto infondata in fatto e diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto ed “in via gradata la condanna degli opponenti delle somme ritenute dovute in base alla documentazione prodotta in atti”; (iv) il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti per genericità ed infondatezza in fatto e diritto oltre che non provata;
con vittoria di spese e competenze di lite;

All'udienza del 21.1.20 è stata disposta la riunione ex art. 274 c.p.c. del procedimento sub R.G.
n. 14242/19 al procedimento sub R.G. n. 11053/19 (per connessione oggettiva e sul presupposto chee, con provvedimento reso in pari data, rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c.
nonché disposta la procedura di mediazione obbligatoria ex artt. 2 e 5, co. 1 bis e 4, lett. a) del D.lgs. n. 28/2010 (espletata poi con esito negativo);
successivamente, con provvedimento del
9.6.20, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con provvedimento del 13.4.21 sono state rigettate le istanze di prove orali degli opponenti e nominato il consulente tecnico d'ufficio al quale veniva richiesto di rispondere ai quesiti indicati dagli opponenti nella memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa è stata, quindi, istruita mediante la produzione documentale delle parti e la CTU contabile.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 16.5.22 si è costituita in giudizio la Luzzatti Pop
Npls 2021 s.r.l. e per essa, quale sua mandataria, la UE S.p.A., in qualità di cessionaria del credito pro soluto della banca opposta, rappresentando di essere succeduta, a titolo particolare, nelle ragioni creditorie già di titolarità della banca opposta, “richiamando e facendo propri tutti gli atti, istanze, difese, produzioni, eccezioni e conclusioni sino ad oggi svolte dal difensore della cedente”.
Interrotto il giudizio con provvedimento del 30.5.23 a causa del fallimento della Gruppo
Industriale Delta Salotti s.r.l., lo stesso è stato ritualmente riassunto nei termini concessi dai soli fideiussori HE AN e AG ER.
All'udienza del 10.10.2023 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

2. L'opposizione va parzialmente accolta per quanto di ragione.


2.1.
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