Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 681

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 681
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 681
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 10959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10959/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Medicina (BO), via delle Fragole n. 16/B, c.f. di nazionalità italiana;
C.F._1
e
, nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_2
(BO), via Giuseppe Biagi n. 3, c.f. , di nazionalità italiana;
C.F._2 entrambi rappresentati ed assistiti dal prof. avv. Guido Corapi del Foro di Modena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Modena, via Canalino n. 5, con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso:” visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 26/11/2024.
Pm: parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 23/09/2024 ;
considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata a [...], il [...] la figlia Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 8
posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 17/10/2024 ;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;

P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(BR), il 28 novembre 1974 e , nata a [...], il 16 Parte_2
luglio 1973, uniti in matrimonio celebrato a Santa Croce di Magliano (CB) il 10/08/2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Medicina (BO) al n. 11 parte 2 serie B anno
2013;

2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno;

2) affida in modo condiviso ad entrambi i genitori al fine di consentirle di mantenere un Per_1
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa (come, a solo titolo esemplificativo, l'adozione di terapie mediche, la scelta dell'indirizzo degli studi e degli istituti scolastici, le vacanze studio, i corsi formativi), tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali. La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita della figlia minore sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale la figlia si troverà di volta in volta;

3) colloca la figlia presso la madre, in considerazione delle sue abitudini di vita e dell'età, nell'immobile di proprietà esclusiva della SI.ra , posto in Medicina (BO), via Giuseppe Biagi Pt_2
n. 3, dove trasferirà la residenza ai fini anagrafici;

4) dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento della figlia in misura proporzionale alla propria capacità contributiva. A tal fine, a decorrere dal 23/09/2024, data di deposito del ricorso congiunto, obbliga il SI. a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia, un assegno mensile di complessivi Euro 300,00 (trecento/00), di cui
Euro 200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario all'IBAN: [...]
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intestato alla SI.ra , ed Euro 100,00 (cento/00) mediante buoni pasto di pari valore;
il tutto Pt_2
entro il giorno 15 di ogni mese. Nel caso in cui, il SI. per qualsiasi motivo, non possa Parte_1 fornire i buoni pasto per il predetto valore, l'importo complessivo dell'assegno mensile di mantenimento verrà corrisposto integralmente in danaro, con le modalità e nel termine dianzi indicati;La somma predetta sarà aggiornata ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con riferimento al corrispondente mese dell'anno precedente. Eventuali modifiche dell'importo saranno comunicate per iscritto tra le parti.
5) prende atto che le Parti hanno convenuto che spetteranno, in via esclusiva, alla SI.ra i Pt_2
contributi pubblici e/o le agevolazioni economiche destinati alle famiglie, quale, a titolo esemplificativo, l'assegno unico universale per figli a carico. Per tanto, il SI. autorizza, Parte_1 sin d'ora, la SI.ra a presentare la formale domanda;
Pt_2
6) dispone che le spese straordinarie e, comunque, extra-assegno, da sostenersi nell'interesse della figlia minore riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione della stessa, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo ed in relazione al diritto di ottenere il rimborso dall'altro genitore, le Parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime, come segue:
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
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