Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R. G. 20025/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice onorario dott. Francesco Montera, nel procedimento iscritto al n. 20025/2014, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Alberto
Claudia nell'interesse di LI ME sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24/10/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data), pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
LI ME, (c. f.: [...]) rappresentato dagli Avv.ti Claudia Alberto e EL Pino, unitamente e disgiuntamente per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Barcellona P. G. via Kennedy n.
133, attore contro
LI IT (c.f.. [...]), elettivamente domiciliata in Lipari via G. marconi n. 6 presso lo studio dell'avv. Rosario Venuto che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuta, avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore rappresentava che i propri genitori avessero acquistato – tra
l'altro, ruderi di un vano terrano sito in via F. Filzi, frazione
Canneto , giusto atto pubblico in notar Giovanni Paino.
Deceduto IN OF, tale bene era trasferito per successione legittima alla moglie, già proprietaria del 50%, nella misura di 1/3 e la restante parte ai due figli IT e
DO determinandosi così che la proprietà di detto bene fosse attribuita per ¾ dell'intero indiviso alla sig. ra La EC
EL ed il restante quarto, sempre indiviso, ai germani IT e
DO.
Successivamente nel 1974, la sig. ra La EC EL, previa autorizzazione, ristrutturava il vano terrano acquistato a suo tempo con il marito;
poi, in data 21.09.1974, IN IT si sposava con IV VA. Accadeva così che la predetta
La EC concedesse alla figlia IT di poter abitare i due vani dalla stessa precedentemente ristrutturati.
Quindi, per necessità di una residenza migliore e più comoda decideva di realizzare una sopraelevazione che, previo rilascio di C.E. n. 50, era prontamente eseguita.
Ne è conseguita una diversa conformazione dell'originario fabbricato un tempo costituito da soli due piccoli vani terrani
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mentre poi è costituito da 4 vani più accessori.
Deceduta anche la sig.ra La EC EL, era pubblicato il testamento olografo della suddetta con cui disponeva di lasciare alla figlia IT la sua metà di proprietà esclusiva sulla casa di Via F. Filzi. La abitazione di Via A. Manzoni era invece attribuita nella misura del 50% ciascuno, ai due eredi legittimi.
Chiedeva quindi “1) accertare e dichiarare il diritto dell'attore allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre La EC EL;
2) accertare dichiarare la responsabilità della sig.ra IN IT, per la mancata predisposizione bonaria di un progetto di divisione dei beni ereditari;
3) disporre lo scioglimento della comunione dei beni ereditari che risulteranno a seguito del rendiconto ed attribuire all'attore la quota di sua spettanza disponendo il rilascio immediato in suo favore degli immobili assegnati o comunque con riconoscimento della quota corrispondente;
4) ordinare alla convenuta IN IT di rendere conto della gestione dell'immobile in suo uso siti in Lipari via Fabio Filzi piano terra e piano I a decorrere dall'apertura della successione con conseguente riconoscimento in favore dell'attore della relativa quota derivante dal godimento esclusivo di tale immobile in capo alla convenuta condannando la stessa al relativo pagamento con interessi di mora ex articolo 5 comma 2 del D. lgs. N. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
5) adottare tutti i

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provvedimenti necessari al trasferimento dei beni”.
Con comparsa datata 20.04.2015, si costituiva la convenuta
IN IT che domandava, preliminarmente, di “… disporre
l'integrazione del contraddittorio con la conseguenza di ordinare l'attore di chiamare in causa AN VA per i motivi argomentati e documentati in premessa;
2) riconoscere

e dichiarare che la signora IN IT non si oppone nei termini e nei modi detti in narrativa alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria oggetto di causa;
3) riconoscere e dichiarare che il fabbricato di via F. Filzi fermo restando tutte le serie in fatto e diritto dette in narrativa a cui non si rinuncia è funzionalmente indivisibile con la conseguenza che sin da adesso viene formulata la domanda di attribuzione dell'intero in favore di IN IT;
4) accertare che il fabbricato di via F. Filzi è stato sopraelevato a cure spese di

IN IT e del di lei marito IV VA che vi hanno eseguito tutte le opere di manutenzione e conservazione;
4.1) dire che IN IT in merito alla massa ereditaria ha sostenuto ingenti spese;
5) disporre in merito alla restante massa di beni da dividere fabbricato di via
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