Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 7289

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 7289
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7289
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa M V C, all'udienza del

4.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 7282/21 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti A P e P C;
Parte_1
ricorrente
E
, in proprio e n.q. di l.r. della CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. S C;

[...]
resistenti
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. S C;
Controparte_3
resistente
NONCHE'
, in proprio e quale ex Presidente della A.S.D. PLAY OFF, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. S C;

resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.5.2021, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato ininterrottamente dal 6.8.1990 al 18.5.2020 alle dipendenze di , il quale l'aveva CP_1 assunta e le impartiva le direttive del lavoro che essa prestava presso la struttura ricreativa denominata ubicata in Pozzuoli alla Via Miliscola n. 506/508 che era sempre stata gestita CP_2 dal che ne aveva l'effettiva disponibilità. CP_1
La ricorrente deduceva che, benchè fosse “il reale titolare di fatto dominus CP_1 dell'attività ricreativa”, tuttavia formalmente l'attività era riconducibile ad altri soggetti e, in particolare, all' A.s.d. Centro Sportivo Play off che risultava averla assunta nei singoli periodi indicati in ricorso ed il cui Presidente era che di fatto era la segretaria del Controparte_5
;
quest'ultimo, inoltre, avrebbe costituito “quella che ben può ritenersi una vera e propria CP_1 società di fatto con il figlio sig. ”. Controparte_3
Aggiungeva che essa aveva continuato a svolgere la medesima attività lavorativa di addetta alle pulizie e, nei mesi estivi, anche di addetta al bar della piscina, presso la medesima struttura anche quando il aveva assunto la qualità di l.r. della s.r.l. Pay Off Società Sportiva CP_1
Dilettantistica, continuando ad esercitare i poteri e le prerogative datoriali.
La precisava che l'orario di lavoro si articolava, da Gennaio a Maggio e da Ottobre a Pt_1
Dicembre, dalle 15.00 alle 00,00 dal lunedì alla domenica mentre, nei mesi estivi, lavorava dalle

8.00 alle 00,00 per sette giorni alla settimana e rivendicava l'inquadramento nell'ultimo livello del
CCNL Pubblici Esercizi, cioè nel 7° livello.
Agìva, quindi, in giudizio per sentir accertare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata fin dal 1990 e per ottenere il pagamento degli emolumenti dovuti e non versati a titolo di differenze retributive e TFR cui dovevano essere condannati in solido i resistenti “anche ex art.
2112 c.c., stante quanto meno la successione di azienda intervenuta, ovvero ciascuno per quanto di ragione sulla base di quello che sarà accertato in giudizio” (cfr. pg. 5 del ricorso);
la lavoratrice precisava ulteriormente che “nel rapporto di lavoro subordinato il dato sostanziale prevale sempre su quello meramente formale, non può non rilevarsi come il rapporto di lavoro direttamente instaurato dal convenuto sig. , che già per questo solo fatto è tenuto a risponderne CP_1 personalmente (unitamente al socio di fatto sig. , tenuto a rispondere di Controparte_3 ogni obbligazione derivante dall'unitario rapporto di lavoro della ricorrente quanto meno ex art.
2112 c.c.) sia stato, fin dall'agosto 1990, … null'altro che un ordinario rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, dovendo, da tale data, pertanto, essere regolarizzato”
(cfr.pgg. 3 e 4 del ricorso).
Si costituivano in giudizio i resistenti eccependo la nullità del ricorso introduttivo in quanto formulato genericamente e la prescrizione dei diritti maturati nel periodo anteriore al quinquennio dalla data di notifica del ricorso.
I convenuti rilevavano, inoltre, che il preteso accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato avrebbe imposto la tempestiva impugnativa dei contratti a tempo determinato conclusi con l'Associazione Sportiva e della cessione di azienda;
pertanto, essendo mancata tale attività, eccepivano la relativa decadenza della ricorrente.
L'Associazione Sportiva evidenziava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva risultando dalla visura camerale la propria cancellazione dal registro delle imprese dal 5.2.2018.
Fallito il tentativo di conciliazione svolto, veniva ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata;
autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna del 4.11.2024, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dai resistenti per violazione dell'art.414 c.p.c.
Il ricorso è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisisti stabiliti dai n.1,2 e
3 dell'art.414 c.p.c.. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adìto, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art.156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art.414 n.4 c.p.c.).
Pertanto, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art.414 nn. 3 e 4 c.p.c.), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt.165 e
156 c.p.c.
E' noto, poi, il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro, all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.
In particolare, la nullità deve essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione, non avendo la ricorrente compiutamente assolto all'onere gravante sulla medesima di fornire la prova dei fatti costituivi della pretesa azionata.
Essa ha, in primo luogo, dedotto l'esistenza di un unico rapporto di lavoro dal 6.8.1990 al 18.5.2020 alle dipendenze di svoltosi presso la struttura sportivo-ricreativa sita in Pozzuoli alla CP_1
Via Miliscola n.506/508.
E' pacifico tra le parti – oltre che documentalmente provato – che tale struttura è stata gestita, almeno dalla data di inizio attività del 13.5.2011, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro
Sportivo Play Off, con sede alla Via Miniscola 506, di cui era rappresentante e Presidente del
Comitato Direttivo e responsabile tecnico (cr. Controparte_5 Controparte_3
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