Trib. Bolzano, sentenza 01/03/2024, n. 266
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Testo completo
N. R.G. 2531/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente dott. Federico Paciolla - Giudice dott. Simon Tschager - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2531/2023 promossa da:
AR UR IN, rappresentata e difesa dall'avv. DE GUELMI FRANCESCO giusta delega in atti, presso il cui studio in VIA VICOLO DELLA PARROCCHIA n. 3 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
AN IN, nata il [...] a [...];
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bolzano;
-parte intervenuta-
in punto: revoca dell'inabilitazione;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
precisate dal procuratore di parte ricorrente
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in data 10/01/2024: “Il procuratore di parte ricorrente dichiara di correggere i seguenti errori di battitura (errori materiali) contenuti nel ricorso: … a pagina 3 al punto 1 delle conclusioni la parola
“interdizione” va sostituita con “inabilitazione” […]
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.”
nel ricorso introduttivo: “La sig.ra IN AN, come sopra rappresentata, assistita e
domiciliato, CHIEDE
1) che l'Ill.mo Tribunale di Bolzano voglia, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., previ gli accertamenti del caso,
pronunciare la revoca della propria inabilitazione;
2) la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente ai sensi degli artt. 406 e/o 429, III comma
c.c., affinché provveda ai sensi dell'art. 408 co. 4 c.c alla nomina dell'Associazione per
l'amministrazione di sostegno, quale amminsitratore di sostegno della sig.ra NA OR, nella
persona del suo legale persona del legale rappresentante pro tempore affinchè, possa compiere i
seguenti atti, senza necessità di separata, ulteriore, autorizzazione:
intraprendere tutte le misure idonee per garantire adeguata assistenza e cura all'interessata;
assisterla nelle decisioni di carattere residenziale;
accedere e gestire il conto corrente alla stessa intestato con annotazione del nome dell'amministratore
di sostegno quale soggetto legittimato ad operare, affinché possa essere autorizzato a prelevare le somme necessarie per i bisogni dell'interessata nonché ad effettuare il pagamento, anche attraverso il
servizio di online-banking, di debiti certi, liquidi ed esigibili;
presentare e sottoscrivere istanze ad uffici ed enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria e
per richieste di carattere anagrafico;
conferire all'amministratore di sostegno (avuto riguardo al disposto delle norme di legge che mirano alla “cura” del beneficiario, oltre che alla tutela dei suoi interessi economici) il potere di assistere
l'interessata nel prestare il consenso e/o il dissenso ad intraprendere accertamenti, cure, e trattamenti
sanitari che si dovessero rendere necessari. Tale potere è da intendersi deferito limitatamente agli
accertamenti, ai trattamenti ed alle terapie routinarie, intendendosi per tali unicamente quelli non
invasivi;
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acquisire referti e cartelle cliniche, nonché ogni altra informazione di tipo sanitario ovvero
coordinarsi con i servizi sanitari e/o sociali per eventuali interventi di cura, verifiche