Trib. Como, sentenza 16/07/2024, n. 867
TRIB Como
Sentenza
16 luglio 2024
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16 luglio 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. N. 177/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 16/07/2024, sono presenti:
per gli attori, l'avv. NN Canè;
per IMMOBILIARE BRUNO S.R.L., l'avv. Michele Parravicini;
per AL NG TT, l'avv. Paride Luzzi, in sostituzione dell'avv. UR
Carrara;
per RG IA, l'avv. Paride Luzzi, in sostituzione dell'avv. Gino Ambrosini;
per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., l'avv. Mauro Fumagalli.
L'avv. Canè precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle proprie note scritte ed insistendo per l'accoglimento delle proprie domande, così come precisate.
L'avv. Parravicini precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi alle note scritte ed insistendo per l'accoglimento della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva con riferimento all'art. 1669 c.c.
L'avv. Luzzi precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, sia per la posizione di TI
EL SS, sia per quella di GI IA, riportandosi alle note scritte e a tutti i precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
L'avv. Fumagalli precisa le conclusioni come in atti e si riporta al contenuto della memoria difensiva già depositata.
Il giudice
pagina 1 di 22
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. PA Bertollini
pagina 2 di 22 R.G. N. 177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. PA Bertollini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 177/2022 vertente
TRA
CONDOMINIO RESIDENCE BORGO LA SORGENTE (C.F. 91023030132), in persona dell'amministratore pro tempore, IE MA ED (C.F.
[...]), AN UL EE TE G. (C.F.
[...]), ON EN US (C.F. [...]),
IMMOBILIARE LU.CA S.N.C. DI OM AO MA &
C. (P.IVA
07381760961), in persona del legale rappresentante pro tempore, LS RG
ZA (C.F. [...]), RE EY PE (C.F.
[...]), CA PE NC (C.F.
[...]), RO AR (C.F. [...]), RA RI
AL IA EF (C.F. [...]), EU IL (C.F.
[...]), tutti elettivamente domiciliati in Milano, via V. Monti n. 79/7, presso lo studio dell'avv. Michele Levi che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. NN Canè, come da distinte procure alle liti allegate all'atto di citazione;
- Attori –
E
pagina 3 di 22 IMMOBILIARE BRUNO S.R.L. (C.F. 02776090124), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Cinque Giornate n. 41, presso lo studio dell'avv. Michele Parravicini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
NONCHÉ
TT AL NG (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Dongo, Galleria Parravicini n. 8, presso lo studio dell'avv. UR Carrara, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
IA RG (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Morbegno, via
Fabiani n. 45, presso lo studio dell'avv. Gino Ambrosini, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), in persona del procuratore speciale Daniele Antonio Guglielmetti, elettivamente domiciliata in Como, via Morazzone n. 19, presso lo studio dell'avv. Mauro Fumagalli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terzi chiamati –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, competente ex art. 20 cpc per il luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi ed è sorta la relativa obbligazione risarcitoria ex art.
1669 CC disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, COSI' GIUDICARE in via principale:
- confermato il provvedimento di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte in data 19 luglio 2021 e confermato con successiva ordinanza del 25 novembre 2021, RG 2622/2021
Tribunale di Como;
- accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1669 CC del
Costruttore/Venditore società IL NO srl e del materiale esecutore delle opere DE
TA RC srl, accertato e dichiarato il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento dei danni pari ai costi necessari per l'eliminazione di tutti i vizi e difetti accertati in contraddittorio pagina 4 di 22 nel procedimento per ATP RG 3767/2019 Tribunale di Como, condannare la società
IMMOBILIARE BRUNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 115.106,60 Iva inclusa, così come quantificata dal TU Geom. Crespi o alla diversa minore o maggiore somma che dovesse eventualmente emergere in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
in via istruttoria: - acquisirsi fascicolo d'ufficio del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 C.P.C. di cui a RG 3767/2019 Tribunale di
Como;
- acquisirsi fascicolo d'ufficio del procedimento cautelare ex art. 670 c.p.c. di cui a
RG2622/2021 Tribunale di Como e del reclamo RG 4712/2021 Tribunale di Como. Con il favore delle spese di lite, sia della fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo che del giudizio di merito, come da nota spese allegata”;
Per la convenuta: “Nel merito ed in via di eccezione riconvenzionale: respingere le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, non solidalmente estensibile al venditore
IL NO S.r.l., nella causazione degli eventuali danni ex art. 1669 c.c., in solido tra loro, alternativamente esclusiva, graduata, a carico di DE TA RC S.r.l. in liquidazione, dell'ing. GI IA e dell'arch. TI SS;
nel merito in via subordinata: previo accertamento della percentuale di responsabilità solidale delle parti coinvolte nel giudizio nella causazione dei danni de qua, condannare IL NO S.r.l., DE TA EC S.r.l. in liquidazione, ing. GI IA e arch. TI SS al pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa sulla base della graduazione della percentuale di responsabilità a ciascuno imputabile nella vicenda in esame. in via istruttoria: senza inversione alcuno dell'onere della prova, si chiede sin da ora ammettersi prova per interrogatorio formale degli attori e per testi sulle circostanze tutte di cui in narrativa precedute dalla locuzione Vero che, nonché TU tecnica atta ad accertare l'effettiva esistenza dei vizi lamentati da parte attrice, la loro causa, l'ammontare del costo per l'eliminazione dei medesimi nonché per accertare a quale soggetto (committente, appaltatore, direttore dei lavori o progettisti) siano imputabili graduandone la percentuale di responsabilità ai fini del risarcimento pro quota percentuale agli odierni attori. con la condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio,
pagina 5 di 22 Cnpaf e Iva come per Legge, ed oltre alle spese di eventuale TU e CTP In via istruttoria, come da memorie ex art. 183 6° comma depositate: A) Si chiede sin da ora ammettersi prova per interrogatorio formale degli attori e dei terzi chiamati sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data 16 settembre 2016 tra IL NO S.r.l., da un lato, e il dott. Ing. GI IA unitamente alla dott.ssa Arch. TI SS (Studio Associato) dall'altro, veniva sottoscritto un contratto di incarico professionale che prevedeva anche i seguenti incarichi: a) progettazione e direzione lavori strutturali;
b) redazione di elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e contratti d'appalto;
c) direzione dei lavori generale;
d) assistenza al collaudo strutturale (doc. 1). 2) Vero che in data 27.11.2007, tra la committente IL
NO S.r.l. e Nettuno S.r.l. veniva sottoscritto il contratto d'appalto per opere edili (doc. 2) a cui veniva allegato anche il capitolato tecnico – descrittivo (doc. 3) predisposto, in adempimento all'incarico professionale ricevuto in precedenza, dall'ing. GI IA e dall'arch. TI
SS. 3) Vero che in occasione della stipula del contratto d'appalto, Nettuno S.r.l. prevedeva la possibilità di subappaltare le opere strutturali in c.a. e le opere di scavo e reinterro nel cantiere di Germasino proprio alla DE TA RC S.r.l. (doc. 5 e 6). 4) Vero che durante
l'esecuzione dei lavori l'ing. GI IA espletava le proprie funzioni di direttore lavori e di cantiere risolvendo le varie divergenze insorte, come nel gennaio 2010 (doc. 7) fino al 29 marzo
2010, data in cui l'ing. IA comunicava al Comune di Germasino la formale chiusura dei lavori (doc. 8). 5) Vero che IL NO S.r.l. osservanza degli accordi assunti con la sottoscrizione della lettera d'incarico professionale e del contratto d'appalto saldava le fatture di tutti i soggetti coinvolti (professionisti: ing. IA e arch. SS e appaltatore: Nettuno
S.r.l., oggi DE TA RC S.r.l. in liquidazione) come si evince dalla documentazione contabile prodotta (doc. 9). B) Si chiede di ammettersi TU tecnica atta ad accertare l'effettiva esistenza dei vizi lamentati da parte attrice, la loro causa, l'ammontare del costo per
l'eliminazione dei medesimi nonché per accertare a quale soggetto (committente, appaltatore, direttore dei lavori o progettisti) siano imputabili graduandone la percentuale di responsabilità ai fini del risarcimento pro quota percentuale agli odierni attori. In relazione alla memoria ex art. 183 sesto comma numero 2 c.p.c. di parte IA ci si oppone all'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: - Quanto ai capitoli 1, 2 e 3 poiché tendenti a provare circostanze
pagina 6 di 22 contrarie e diverse rispetto al contenuto di documenti in atti e comunque formulati genericamente, privi di riferimenti temporali ed ininfluenti ai fini del decidere proprio perché non consentono di raffrontare le eventuali lamentate ingerenze con gli eventuali vizi che verranno eventualmente accertati in corso di causa;
- Quanto al capitolo 4 poiché documentale.
Quanto alla memoria ex art. 183 sesto comma numero
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 16/07/2024, sono presenti:
per gli attori, l'avv. NN Canè;
per IMMOBILIARE BRUNO S.R.L., l'avv. Michele Parravicini;
per AL NG TT, l'avv. Paride Luzzi, in sostituzione dell'avv. UR
Carrara;
per RG IA, l'avv. Paride Luzzi, in sostituzione dell'avv. Gino Ambrosini;
per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., l'avv. Mauro Fumagalli.
L'avv. Canè precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle proprie note scritte ed insistendo per l'accoglimento delle proprie domande, così come precisate.
L'avv. Parravicini precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi alle note scritte ed insistendo per l'accoglimento della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva con riferimento all'art. 1669 c.c.
L'avv. Luzzi precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, sia per la posizione di TI
EL SS, sia per quella di GI IA, riportandosi alle note scritte e a tutti i precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
L'avv. Fumagalli precisa le conclusioni come in atti e si riporta al contenuto della memoria difensiva già depositata.
Il giudice
pagina 1 di 22
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. PA Bertollini
pagina 2 di 22 R.G. N. 177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. PA Bertollini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 177/2022 vertente
TRA
CONDOMINIO RESIDENCE BORGO LA SORGENTE (C.F. 91023030132), in persona dell'amministratore pro tempore, IE MA ED (C.F.
[...]), AN UL EE TE G. (C.F.
[...]), ON EN US (C.F. [...]),
IMMOBILIARE LU.CA S.N.C. DI OM AO MA &
C. (P.IVA
07381760961), in persona del legale rappresentante pro tempore, LS RG
ZA (C.F. [...]), RE EY PE (C.F.
[...]), CA PE NC (C.F.
[...]), RO AR (C.F. [...]), RA RI
AL IA EF (C.F. [...]), EU IL (C.F.
[...]), tutti elettivamente domiciliati in Milano, via V. Monti n. 79/7, presso lo studio dell'avv. Michele Levi che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. NN Canè, come da distinte procure alle liti allegate all'atto di citazione;
- Attori –
E
pagina 3 di 22 IMMOBILIARE BRUNO S.R.L. (C.F. 02776090124), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Cinque Giornate n. 41, presso lo studio dell'avv. Michele Parravicini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
NONCHÉ
TT AL NG (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Dongo, Galleria Parravicini n. 8, presso lo studio dell'avv. UR Carrara, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
IA RG (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Morbegno, via
Fabiani n. 45, presso lo studio dell'avv. Gino Ambrosini, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), in persona del procuratore speciale Daniele Antonio Guglielmetti, elettivamente domiciliata in Como, via Morazzone n. 19, presso lo studio dell'avv. Mauro Fumagalli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terzi chiamati –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, competente ex art. 20 cpc per il luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi ed è sorta la relativa obbligazione risarcitoria ex art.
1669 CC disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, COSI' GIUDICARE in via principale:
- confermato il provvedimento di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte in data 19 luglio 2021 e confermato con successiva ordinanza del 25 novembre 2021, RG 2622/2021
Tribunale di Como;
- accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1669 CC del
Costruttore/Venditore società IL NO srl e del materiale esecutore delle opere DE
TA RC srl, accertato e dichiarato il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento dei danni pari ai costi necessari per l'eliminazione di tutti i vizi e difetti accertati in contraddittorio pagina 4 di 22 nel procedimento per ATP RG 3767/2019 Tribunale di Como, condannare la società
IMMOBILIARE BRUNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 115.106,60 Iva inclusa, così come quantificata dal TU Geom. Crespi o alla diversa minore o maggiore somma che dovesse eventualmente emergere in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
in via istruttoria: - acquisirsi fascicolo d'ufficio del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 C.P.C. di cui a RG 3767/2019 Tribunale di
Como;
- acquisirsi fascicolo d'ufficio del procedimento cautelare ex art. 670 c.p.c. di cui a
RG2622/2021 Tribunale di Como e del reclamo RG 4712/2021 Tribunale di Como. Con il favore delle spese di lite, sia della fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo che del giudizio di merito, come da nota spese allegata”;
Per la convenuta: “Nel merito ed in via di eccezione riconvenzionale: respingere le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, non solidalmente estensibile al venditore
IL NO S.r.l., nella causazione degli eventuali danni ex art. 1669 c.c., in solido tra loro, alternativamente esclusiva, graduata, a carico di DE TA RC S.r.l. in liquidazione, dell'ing. GI IA e dell'arch. TI SS;
nel merito in via subordinata: previo accertamento della percentuale di responsabilità solidale delle parti coinvolte nel giudizio nella causazione dei danni de qua, condannare IL NO S.r.l., DE TA EC S.r.l. in liquidazione, ing. GI IA e arch. TI SS al pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa sulla base della graduazione della percentuale di responsabilità a ciascuno imputabile nella vicenda in esame. in via istruttoria: senza inversione alcuno dell'onere della prova, si chiede sin da ora ammettersi prova per interrogatorio formale degli attori e per testi sulle circostanze tutte di cui in narrativa precedute dalla locuzione Vero che, nonché TU tecnica atta ad accertare l'effettiva esistenza dei vizi lamentati da parte attrice, la loro causa, l'ammontare del costo per l'eliminazione dei medesimi nonché per accertare a quale soggetto (committente, appaltatore, direttore dei lavori o progettisti) siano imputabili graduandone la percentuale di responsabilità ai fini del risarcimento pro quota percentuale agli odierni attori. con la condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio,
pagina 5 di 22 Cnpaf e Iva come per Legge, ed oltre alle spese di eventuale TU e CTP In via istruttoria, come da memorie ex art. 183 6° comma depositate: A) Si chiede sin da ora ammettersi prova per interrogatorio formale degli attori e dei terzi chiamati sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data 16 settembre 2016 tra IL NO S.r.l., da un lato, e il dott. Ing. GI IA unitamente alla dott.ssa Arch. TI SS (Studio Associato) dall'altro, veniva sottoscritto un contratto di incarico professionale che prevedeva anche i seguenti incarichi: a) progettazione e direzione lavori strutturali;
b) redazione di elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e contratti d'appalto;
c) direzione dei lavori generale;
d) assistenza al collaudo strutturale (doc. 1). 2) Vero che in data 27.11.2007, tra la committente IL
NO S.r.l. e Nettuno S.r.l. veniva sottoscritto il contratto d'appalto per opere edili (doc. 2) a cui veniva allegato anche il capitolato tecnico – descrittivo (doc. 3) predisposto, in adempimento all'incarico professionale ricevuto in precedenza, dall'ing. GI IA e dall'arch. TI
SS. 3) Vero che in occasione della stipula del contratto d'appalto, Nettuno S.r.l. prevedeva la possibilità di subappaltare le opere strutturali in c.a. e le opere di scavo e reinterro nel cantiere di Germasino proprio alla DE TA RC S.r.l. (doc. 5 e 6). 4) Vero che durante
l'esecuzione dei lavori l'ing. GI IA espletava le proprie funzioni di direttore lavori e di cantiere risolvendo le varie divergenze insorte, come nel gennaio 2010 (doc. 7) fino al 29 marzo
2010, data in cui l'ing. IA comunicava al Comune di Germasino la formale chiusura dei lavori (doc. 8). 5) Vero che IL NO S.r.l. osservanza degli accordi assunti con la sottoscrizione della lettera d'incarico professionale e del contratto d'appalto saldava le fatture di tutti i soggetti coinvolti (professionisti: ing. IA e arch. SS e appaltatore: Nettuno
S.r.l., oggi DE TA RC S.r.l. in liquidazione) come si evince dalla documentazione contabile prodotta (doc. 9). B) Si chiede di ammettersi TU tecnica atta ad accertare l'effettiva esistenza dei vizi lamentati da parte attrice, la loro causa, l'ammontare del costo per
l'eliminazione dei medesimi nonché per accertare a quale soggetto (committente, appaltatore, direttore dei lavori o progettisti) siano imputabili graduandone la percentuale di responsabilità ai fini del risarcimento pro quota percentuale agli odierni attori. In relazione alla memoria ex art. 183 sesto comma numero 2 c.p.c. di parte IA ci si oppone all'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: - Quanto ai capitoli 1, 2 e 3 poiché tendenti a provare circostanze
pagina 6 di 22 contrarie e diverse rispetto al contenuto di documenti in atti e comunque formulati genericamente, privi di riferimenti temporali ed ininfluenti ai fini del decidere proprio perché non consentono di raffrontare le eventuali lamentate ingerenze con gli eventuali vizi che verranno eventualmente accertati in corso di causa;
- Quanto al capitolo 4 poiché documentale.
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