Trib. Roma, sentenza 17/01/2024, n. 459
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Testo completo
N. R.G. 19307/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 19307/2023 promossa da:
TI CH Avv. MISITANO ANNALISA ricorrente contro
INPS
Resistente contumace
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.6.23, RA TI conveniva in giudizio
l'INPS, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di disoccupazione ex art 15 del d.lgs. 22/2015, richiesto in data 1.10.2021, essendosi dimessa per giusta causa in data 29.9.2021, domanda rigettata dall'Istituto, in data 3.11.21, sull'assunto che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non dà diritto alla concessione del trattamento in oggetto.
2.- L'Inps è rimasto contumace.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- In punto di diritto, va ricordato che il D Lgs. 22/2015, dopo aver previsto all'art. 3 il riconoscimento della NASpi per i “lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 19307/2023 promossa da:
TI CH Avv. MISITANO ANNALISA ricorrente contro
INPS
Resistente contumace
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.6.23, RA TI conveniva in giudizio
l'INPS, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di disoccupazione ex art 15 del d.lgs. 22/2015, richiesto in data 1.10.2021, essendosi dimessa per giusta causa in data 29.9.2021, domanda rigettata dall'Istituto, in data 3.11.21, sull'assunto che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non dà diritto alla concessione del trattamento in oggetto.
2.- L'Inps è rimasto contumace.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- In punto di diritto, va ricordato che il D Lgs. 22/2015, dopo aver previsto all'art. 3 il riconoscimento della NASpi per i “lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato
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