Trib. Milano, sentenza 10/01/2024, n. 304
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Testo completo
N. 44879/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A C Presidente dott. S T Gdice rel. est. dott. C G G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10.11.2021, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del
16.11.2023 , discussa nella Camera di Consiglio del 20.12.2023………. promossa
DA
, c.f. nata il [...] in [...]_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. V S C nel cui studio in Milano via B. D'Alviano n.
21, è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, c.f. nato a [...] [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. V M, con studio in Qualiano (NA) alla via campana I traversa n. 14 80019, presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
AVVOCATO curatore speciale dei minori , nato il Controparte_2 Persona_1
1.8.2013 e nata il [...] nominato con ordinanza del 1.2.2023, costituito con Persona_2
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memoria depositata in data 23.2.2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.11.2021
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E DEL CURATORE SPECIALE
“dichiararsi la separazione personale dei coniugi autorizzando definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
- confermare, stante l'accordo raggiunto, le seguenti condizioni: 1) Il verserà CP_1 alla l'assegno di mantenimento di € 400,00 mensili per i figli e , oltre al 50% Parte_1 Per_2 Per_1 delle spese straordinarie come già disposto con ordinanza provvisoria del 21/2/23. 2) Il si CP_1 impegna a trasferire entro l'anno la quota di proprietà dell'immobile alla sig.ra che quindi ne Parte_1 acquisterà l'intera proprietà;
le spese dell'atto notarile saranno ripartite al 50% tra le parti con rinuncia della ricorrente ai crediti maturati nei confronti del sino alla data del 7.3.23. 3) I bambini CP_1 resteranno affidati al comune di Nerviano (MI) con le limitazioni già disposte alla responsabilità genitoriale delle parti, quanto alle questioni medico sanitarie, scolastiche educative, alla fissazione della residenza dei minori e all'organizzazione dei contratti telefonici a mezzo video chiamata padre figli e resteranno collocati presso la madre. 4) Il finanziamento acceso presso cointestato alle Org_1 parti da e 497,00 mensili resterà a carico della sig.ra mentre a carico del resterà Parte_1 CP_1 l'ulteriore finanziamento da € 300,00 euro mensili contratto con lo zio . 5) Quanto Persona_3 alle frequentazioni padre/figli, il padre terrà con sé i bambini a Nerviano un week end al mese dal venerdì sera alla domenica sera presso l'abitazione familiare, che la sig.ra si impegna a Parte_1 lasciare nella sua disponibilità – salvo diversi e migliori accordi. 6) Festività: i bambini staranno con il padre a Qualiano durante le festività natalizie dal 23/12 al 6/1/ di ogni anno, nonché le vacanze di
Pasqua come da calendario scolastico e le vacanze scolastiche dal 15/7 per tre settimane anche non consecutive- salvo diversi migliori accordi. - compensare integralmente tra le parti le spese lite. Con espressa rinunzia ai termini di rito”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in QUALIANO (NA) in data il 21/05/2011 , trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di QUALIANO (NA) Atto N. 23 parte II serie A - anno 2011.
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Dal matrimonio sono nati due figli il 01/08/2013 e il Persona_1 Persona_2
15/05/2016 con ricorso iscritto a ruolo il 10.11.2021 la adiva il Tribunale di Milano chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione, la collocazione dei minori presso di sè, la previsione di un diritto di visita paterno compatibile con il fatto che il marito era ritornato a vivere a Quiliano (NA), un assegno di mantenimento per i minori in misura di € 1.200,00, quantificata tenuto conto degli ingenti pesi economici debitori che il aveva lasciato interamente sulle sue spalle, nulla chiedeva in ordine al regime di CP_1
affidamento dei minori, probabilmente in maniera implicita rimandando a quello ordinario condiviso.
Rappresentava in merito alle richieste che alla separazione si era giunti esclusivamente per il comportamento offensivo e violento tenuto nei suoi confronti dal marito, che non faceva neanche mistero di relazioni extra-coniugali intrattenute e che aveva in modo del tutto irresponsabile contratto numerosi debiti, per evitare di far fronte ai quali si era dimesso da un solido impiego “full time” presso un'azienda di Milano ed era rientrato a vivere nel suo paese di origine senza un lavoro certo e, cosa ancora più grave, convincendo il figlio di soli 8 anni a trasferirsi con lui, separandolo dalla madre, dalla sorellina Per_1
e dalle sue amicizie e sradicandolo dal suo habitat;
sosteneva di non averlo impedito per il quieto vivere
e per non urtare la sensibilità del minore, già gravemente compromessa dal pesante clima familiare instaurato dal padre avallando, suo malgrado, questa soluzione che auspicava temporanea in attesa di diversa pronunzia della A.G. alla prima udienza fissata per la comparizione personale delle parti, il Presidente ff rilevava un difetto di notifica e ne ordinava il rinnovo concedendo nuovi termini a comparire, e nel contempo incaricava i Servizi Sociali di Nerviano e di Qualiano (NA), in collaborazione tra loro, di svolgere breve indagine sul nucleo familiare, sulla relazione genitori-figli, sulla situazione del minore – al Per_1
momento residente in [...]presso i nonni paterni e li iscritto alla scuola - sulla Organizzazione_2
situazione scolastica ed abitativa del minore, sulla situazione del sig. abitativa e Controparte_1
lavorativa, sulla relazione padre-figlio, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per le decisioni in merito alla responsabilità genitoriale, con comparsa del 12.4.2022 si costituiva il quale aderiva alla richiesta di Controparte_1
separazione chiedendo tuttavia che venisse addebitata alla moglie;
asseriva in merito che la disgregazione familiare era stata determinata da una relazione extra coniugale che la Parte_1
intratteneva con un collega di lavoro e che lui aveva scoperto dai messaggi espliciti scambiati tra i due;
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negava la ricostruzione debitoria fatta dalla moglie ed anche ogni sua pressione sul figlio che Per_1
aveva scelto autonomamente di trasferirsi a Qualiano non avendo con la madre un buon rapporto;
aggiungeva, anzi, che anche la figlia dopo un periodo di tempo trascorso con lui in estate aveva Per_2
espresso lo stesso desiderio, sicché l'unica responsabile della condizione dei figli doveva essere considerata la moglie;
chiedeva quindi che il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé a Qualiano, prevedesse tempi adeguati di visita per la madre e un contributo per il loro mantenimento a di lei carico;
in subordine il collocamento di presso di Per_1
sé ed presso la madre;
chiedeva inoltre disporsi la verifica delle capacità genitoriale e del rapporto Per_2
madre-figli della e se del caso emettere tutti i provvedimenti consequenziali limitativi della sua Parte_1 responsabilità genitoriale e l'immediato allontanamento dalla casa coniugale di , da lui CP_3
indicato come convivente della moglie;
all'udienza presidenziale, tenutasi in data 4.5.2022 con collegamento da remoto su richiesta del
venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti i causa, le quali insistevano nelle CP_1
reciproche posizioni e recriminazioni;
entrambe, tuttavia, aderivano all'ipotesi prospettata dal Presidente di una ctu psicodiagnostica sul nucleo familiare e il convenuto si impegnava a portare a Milano Per_1
per gli incontri fissati dal nominando Consulente;
fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e successivamente, con ordinanza presidenziale riservata, depositata l'11.5.2022, dopo aver dato contezza del contenuto della relazione dei servizi sociali di Nerviano e Qualiano che segnalavano un'altissima conflittualità tra le parti incapaci di interloquire su alcunché;
preso atto che i servizi di Qualiano non intravedevano ostacoli o ripercussioni su Per_1
tanto in caso di permanenza nella attuale temporanea residenza quanto in caso di rientro a Nerviano, rilevata allo stato l'incapacità genitoriale di entrambe le parti che avevano agito senza interrogarsi delle effettive conseguenze sui figli, anche separati tra di loro, e non in grado di gestire le tensioni esistenti che si riverberavano sui minori, così provvedeva in via del tutto provvisoria:
“Affida la figlia minore al Comune di Nerviano (MI), con collocamento presso la madre, Persona_2
e il figlio minore al Comune di Qualiano (NA), con collocamento presso il padre, con Persona_1
limitazione della responsabilità genitoriale su entrambi i minori, quanto alle questioni medico-sanitarie, scolastico-educative, quanto alla fissazione della residenza dei minori e quanto all'organizzazione delle frequentazioni e dei contatti telefonici e a mezzo video-chiamata genitori-figli;
2) I Servizi Sociali di
Nerviano, per , e di Qualiano, per , in collaborazione tra loro, organizzeranno: - un Per_2 Per_1
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calendario di quotidiani contatti telefonici o a mezzo videochiamata (in fascia oraria tardo- pomeridiana) genitori-figli, vigilando sul rispetto di tale calendario;
- un calendario di incontri tra i minori e il genitore non collocatario che preveda che , almeno una volta ogni due mesi si rechi Per_1
a Nerviano per un weekend lungo, accompagnato dal padre (in modo da garantire anche gli incontri padre-figlia) e che , almeno una volta ogni due mesi,