Trib. Terni, sentenza 08/05/2024, n. 206
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al numero 326 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa DA
ON IL, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni, via G. Ferraris n.1 presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Marini che, anche disgiuntamente dall'Avv.to Antonio Cannoletta, lo rappresenta e difende come da procura rilasciata a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
INPS, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.11/45 presso la locale Agenzia dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio Roberto Fantini di Roma del 23.01.2023 rep.n.37590
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di anzianità erogata dall'Inps di Terni, categoria VR n. 30023797, a decorrere dal 1.01.1997 ha allegato: - di aver registrato in estratto conto le seguenti settimane di contribuzione figurativa per malattia e CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria): anno 1992 n.4 settimane di CIGS, anno 1994
n.22 settimane di malattia ad integrazione, anno 1995 n.8 settimane di malattia ad integrazione, anno 1996 n.3 settimane di malattia di cui 2 ad integrazione
(cfr. estratto contributivo all.ti nn. 2 - 3 al ricorso). Ha dedotto che alla propria pensione doveva essere applicato l'istituto della c.d. retribuzione figurativa per malattia ad integrazione come disciplinato
dall'art. 8 della legge n.155/1981, istituto questo che, ove correttamente applicato, comporterebbe una retribuzione media settimanale superiore a quella calcolata dall'Istituto e quindi un maggior rateo pensionistico;
- che l'errore in cui era incorso I.N.P.S. sarebbe stato quello di escludere dalla base di calcolo della retribuzione media settimanale tutte le retribuzioni extramensili (13° e 14° mensilità ed eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, somme corrisposte per ferie e festività non godute, straordinario), generalmente erogate con la 13° mensilità, contrariamente a quanto stabilito in linea di principio dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis, sentenze n 17502/2009, n.157/2007, 16313/2004) secondo cui “ … ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi della Legge n.155 del 1981, art.8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengono la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla l.n.153 del 1969 art.12 (modificata dal D.Lgs. n.314 del 1997) più ampia rispetto a quella civilistica …”;
- che, pertanto, non era corretto il criterio adottato dall'Istituto di scomputo dalla retribuzione media settimanale, relativa ai periodi di malattia ad integrazione delle retribuzioni extramensili, computando una retribuzione figurativa inferiore al dovuto, con conseguente riduzione del trattamento pensionistico;
- che anche con riferimento ai periodi di CIGS alla propria pensione doveva essere applicato l'istituto della c.d. retribuzione globale o retribuzione di fatto come disciplinato, per i periodi precedenti al 1.01.2005, dall'art. 8, comma 4 della legge n 155/1981, istituto questo che, ove correttamente applicato, comporterebbe una retribuzione media settimanale superiore a quella calcolata dall'Istituto e quindi un maggior rateo pensionistico;
- che l'errore in cui era incorso I.N.P.S. sarebbe stato quello di escludere dalla base di calcolo della retribuzione media settimanale tutte le retribuzioni extramensili (13° e 14° mensilità ed eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, somme corrisposte per ferie e festività non godute, straordinario), generalmente erogate con la 13° mensilità, contrariamente a quanto stabilito in linea di principio dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis, sentenze n.1578/2007
e n.6161/2018);
- che la differenza mensile sul trattamento pensionistico a seguito del corretto calcolo della contribuzione figurativa per malattia e CIGS ammonta ad € 156,31 mensili, come da conteggio allegato. (cfr. all.to al ricorso n. 14). Ha concluso, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale: - di accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia e CIGS;
- di dichiarare che l'INPS, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente per CIGS, ha escluso dall'imponibile annuo gli
emolumenti extramensili;
- di dichiarare, altresì, che l'INPS, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente per malattia non ha computato, ai fini del calcolo dei medesimi importi, l'intero imponibile previdenziale ex art.12 L.n.53/1969 avendo escluso le cd. altre competenze;
- per l'effetto condannare l'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia e CIGS, con conseguente corresponsione delle differenze di rateo mensile pari ad € 156,31 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa, degli arretrati, a far data dal triennio antecedente il deposito del ricorso, oltre accessori ed interessi di legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si è costituito l'Ente resistente, eccependo in via preliminare l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso nonché la decadenza ex art.47 D.P.R. n.639/1970 come modificato dall'art.38, comma 1°, lett. d) del D.L. del 6.07.2011 n.98 convertito in Legge n.111/2011 e l'intervenuta prescrizione dei ratei e, nel merito, ribadendo la piena correttezza della propria determinazione, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Quindi, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni indicate nelle note scritte la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti di cui appresso.
1. Improponibilità e improcedibilità della domanda.
L'INPS ha eccepito in prima battuta l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda non preceduta da domanda amministrativa e ricorso al Comitato
INPS.
Le eccezioni non colgono nel segno alla luce della documentazione versata in atti che attesta la presentazione di domande amministrative finalizzate alla riliquidazione del trattamento pensionistico già in godimento del 9.03.2023
(inclusione retribuzioni ridotte più favorevoli ricalcolo malattia art.8 Legge
n.155/1981 + extramensilità su CIG), successivo ricorso al Comitato Provinciale in data 14.3.2023, a causa di rigetto dell'istanza del 16.03.2023, rimasto privo di esito, e deposito ricorso giurisdizionale del 3.05.2023 (cfr. all.ti al ricorso nn. 4,
5 e 6).
2. Eccezione di decadenza. L'INPS ha, quindi, eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n.
111, trattandosi di ricorso giurisdizionale depositato in data 3.05.2023 a fronte di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1.01.1997. L'eccezione di decadenza è solo parzialmente fondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con sentenza n. 17430 del
17.6.2021, come richiamata nella motivazione della recentissima sentenza degli Ermellini n.123/2022, che il Giudicante ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti salienti della querelle giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale. Va ricordato che l'art 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'.azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2);
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111).
Nel caso in esame è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1.01.1997.
In proposito, va ricordato che si era affermato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. n. 21319/2016, Cass. n. 15064/2017)”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia,