Trib. Salerno, sentenza 28/11/2024, n. 2331
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Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 28 novembre 2024 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2446/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, CF. , rapp.to e difeso dall'Avv. Felice Giugliano Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Maria Rosaria Coppola e presso il primo elettivamente domiciliato in NA al Corso
Arnaldo Lucci n. 121 giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona dell'Avv. Nicola Nero in qualità di Institore di in Controparte_1 Controparte_1
virtù dei necessari poteri conferiti giusta procura per atto del Notaio Dott.ssa del 13 Persona_1
marzo 2023, rep. n. 1885, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Avvocati Giovanni
Ronconi e Dora Antonia Vuolo del Controparte_2
Co e con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'Ufficio “ ” Controparte_2
[...]
sito in NA, Corso A. Lucci, n. 156 (Varco FS palazzina - ex aiuole, 1° Controparte_2
piano), come da procura in calce alla memoria difensiva
Resistente
Avente ad oggetto : riconoscimento anzianità di servizio nel periodo di apprendistato
Conclusioni rassegnate alla presente udienza : I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta nelle quali si riportano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi e alle note illustrative depositate in atti .
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 3 maggio 2024 il ricorrente in epigrafe ha esposto di essere dipendente di gruppo , con matricola/cid 2941338 ed Controparte_1 Controparte_2
attuale inquadramento (in conformità al CCNL MOBILITÀ/AREA A.F. del 20.7.2012 e
16.12.2016) nel Livello professionale B posizione retributiva B1 tecnici specializzati figura professionale Macchinista e di prestare la propria attività presso AREA S027 NAPOLI impianto
C.D.C. di Salerno;
di essere stato assunto in data 31.07.2006 con Contratto di Apprendistato
Professionalizzante della durata di 46 mesi (ex art. 4 d.lgs. n. 167/2011 - doc.1), presso lo stesso impianto con inquadramento nel livello D1 e dal 19esimo mese nel livello D parametro D2 figura professionale tecnici specializzati figura professionale Macchinista, a norma del CCNL per i dipendenti delle società del gruppo F.S. e collocato presso il Compartimento di NA, ove aveva svolto sin dall'assunzione le stesse mansioni e ciò per l'intera durata del Contratto di apprendistato ;
che al termine del periodo di apprendistato , provvedeva all'assunzione del ricorrente con CP_1
contratto a tempo indeterminato, confermando la figura professionale e la matricola originariamente assegnata , riconoscendo tuttavia la maturazione degli aumenti periodici di anzianità (Anzianità Professionale Aziendale) soltanto a decorrere dal giugno 2010 ;
pertanto,
l'anzianità di servizio del ricorrente, ai fini economici, era stata valutata come decorrente soltanto dal momento della sua assunzione a tempo indeterminato, come se lo stesso non avesse quindi lavorato, anche per il periodo di apprendistato, e tanto aveva prodotto effetti conseguenziali ai fini dell'accantonamento della buonuscita, producendo inoltre l'arbitraria scelta datoriale l'azzeramento per il ricorrente dei cd. scatti e classi stipendiali biennali rectius A.P.A. Anzianità Professionale
Aziendale, nel senso che . non aveva computato, neppure a tal fine, il periodo lavorativo CP_1
maturato durante il contratto di apprendistato;
conseguentemente, il dipendente non si era visto attribuire il 1° scatto stipendiale (A.P.A.) dal 01 agosto 2008, decorsi cioè i due anni dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa, (ex art. 15 CCNL 2003), ma solo da giugno 2010 (dopo 46 mesi), il che aveva comportato un'erronea complessiva valutazione degli aumenti periodici di anzianità e degli scatti di anzianità maturati dal ricorrente;
che l'operato di era illegittimo, CP_1
considerata la continuità del rapporto di lavoro del ricorrente, che sin dal 31/07/2006 si era svolto senza alcuna soluzione di continuità, senza subire quindi alcuna interruzione tra la conclusione del contratto di apprendistato e la formale assunzione a tempo indeterminato dal 01/06/2010, avendo infatti il ricorrente continuato regolarmente a svolgere il suo lavoro, con il medesimo inquadramento presso lo stesso impianto del Compartimento di NA . In punto di diritto, ha rilevato che l'art. 19 L. n. 25/1955 prevedeva che il periodo di apprendistato era utile ai fini dell'anzianità di servizio nell'ipotesi di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, equiparando il periodo di apprendistato al periodo di lavoro ordinario, trattandosi di una norma generale ed assoluta in alcun modo derogabile dalla contrattazione collettiva o da un mero accordo.
Invece, l'art. 18 –contratto di apprendistato - di cui al CCNL Attività Ferroviarie del 16.4.2003, al punto 11, in contrasto con il citato art. 19 Legge n. 25/1955, con la introduzione di una modifica
(peggiorativa di quest'ultimo disposto normativo), aveva illegittimamente previsto che: “qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del codice civile
… il rapporto di lavoro verrà trasformato in contratto a tempo indeterminato. In tal caso il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati da presente ccnl, ad esclusione degli aumenti di anzianità”, pregiudicando in tal modo il diritto del lavoratore ad ottenere gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art 64 del medesimo ccnl e art. 29 di cui al relativo contratto aziendale ed accordo di confluenza. Inoltre, con gli accordi del 1 marzo 2006 (che integravano il citato art. 18 del ccnl 2003 e delle attività ferroviarie 2003) era stato sancito che per i primi 18 mesi di servizio di apprendistato “l'anzianità di servizio …. Non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità” - punto 7 Agens e/o SS – ovvero riconoscimento dell'anzianità di servizio utile, al fine della maturazione degli aumenti periodici di cui all'art. 64 del ccnl attività ferroviaria, a partire dal primo giorno del 19simo mese di servizio di apprendistato. In virtù dei predetti accordi al ricorrente non erano stati riconosciuti i primi 46 mesi di anzianità di servizio ai fini degli Apa, per cui ha eccepito ex art. 1418 e 1419 c.c. la nullità, perché contrarie a disposizione imperativa di legge, la inefficacia e la non applicabilità delle suddette clausole contrattuali collettive e quelle di cui agli accordi 1 marzo 2006, nella parte in cui escludevano oppure non computavano i primi mesi del rapporto di apprendistato nell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e quindi dei passaggi automatici alle classi stipendiali in funzione dell'anzianità di servizio. Su tali premesse ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“I. Accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità della clausola di cui al contratto di apprendistato stipulato tra ricorrente e il 31.07.2006 che limita la decorrenza Controparte_1 dell'anzianità di servizio e di conseguenza gli importi maturati a titolo di scatti stipendiali e non riconosce la decorrenza dell'anzianità di servizio dall'effettiva assunzione
II. accertare e dichiarare che la complessiva anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato deve essere considerata valida ed utile sia agli effetti giuridici, che degli aumenti periodici di anzianità che per il ricorrente decorre dall'inizio del rapporto del 31.07.2006;
III. ordinare alla convenuta di provvedere alla ricostruzione giuridica e retributiva del ricorrente dall'effettiva assunzione ;
IV. accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento degli aumenti periodici di anzianità A.P.A. [Anzianità Professionale Aziendale] ed è dovuta la somma indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.08.2008 al 30.06.2022, della complessiva somma di €. 6.680,01 dovuta quanto ad €. 4.369,62 per sorta, €. 1.169,60 per rivalutazione ed €. 1.140,79 per interessi oltre ulteriori accessori dal 01.04.2024 e/o la diversa somma ritenuta di giustizia e per l'effetto
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