Trib. Lecce, sentenza 19/04/2024, n. 1479
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Testo completo
N. 2894/2023 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Eleonora Guido Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 2894/2023 R.G. promossa
DA
nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CENTONZE SALVATORE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 12/04/2023, ha chiesto, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso
e per l'effetto annullare il diniego emesso dal Questore della Provincia di Lecce il giorno
24/02/2023, notificato in data 04/04/2023, con il quale è stato decretato il rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, con riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 14.06.2023, è stata fissata l'udienza del 03.10.2023 e disposta la notifica, a cura del ricorrente, nel termine di quaranta giorni precedenti l'udienza medesima, del ricorso e del decreto di fissazione udienza. L'istanza di sospensione formulata dal ricorrente, inoltre, alla luce delle notizie contenute nell'informativa della
Questura di e dei motivi del ricorso, idonei a comportare la sospensione CP_1 dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, è stata accolta.
L'amministrazione convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sono stati acquisiti in atti il certificato del casellario giudiziario, quello dei carichi pendenti e l'informativa aggiornata dalla Questura di da cui si evince che il CP_1 ricorrente è gravato da precedenti non ostativi all'accoglimento della domanda.
All'udienza cartolare del 05.03.2024, previa discussione innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra
l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella
L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria, l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell' art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso
2 sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano
i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Organizzazione_1
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso