Trib. Cosenza, sentenza 31/01/2024, n. 225

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 31/01/2024, n. 225
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 225
Data del deposito : 31 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 494/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2022 trattenuta in decisione in data promossa da:
COMUNE DI ACRI (00388690786), in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Fabbricatore
Opponente contro
IO SA ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gencarelli
Opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Comune di Acri ha convenuto in giudizio l'avv. Giovanna Fusaro onde opporsi al precetto da quest'ultima notificatogli in data 18.1.2022 e con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 15.540,94 in forza del capo di sentenza n. 276/2019 contenente la condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione, eccependo la nullità, inammissibilità ed inefficacia del precetto per violazione degli artt. 242 Dlvo 267/2000, stante l'intervenuta dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27 dicembre 2016 e la
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conseguente nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione, nella cui competenza rientrano i crediti rinvenienti da atti fatti ed atti di gestione verificatisi entro la data della dichiarazione, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo testo unico”, chiedendo quindi ”dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o inammissibilità dell'atto di precetto notificato” vinte le spese di lite.
L'avv. Fusaro ha resistito all'opposizione chiedendo “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione così come proposta dall'attore, per violazione dell'art. 615 c.p.c.;
in subordine e nel merito, dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni e delle eccezioni in citazione;
conseguentemente rigettare la domanda così come proposta poiché infondata in fatto e diritto”, con vittoria di spese da distrarsi.
Disattesa l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
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Nella nota conclusiva depositata ex art. 190 c.p.c. il Comune di Acri ha chiesto emettersi declaratoria della cessazione della materia del contendere per effetto dell'esito della procedura di pignoramento presso terzi RGE 572/22 introdotta dalla precettante, stanti la disposta sospensione dell'esecuzione e la definizione del giudizio di merito intrapreso dalla procedente con sentenza n. 870/2023 del 18.5.23, passata in giudicato, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità del detto giudizio di merito poiché proposto oltre il termine di 90 giorni, riservandosi al GE la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, lo svincolo delle somme pignorate e le ulteriori pronunce consequenziali ex art. 624,
3° comma, c.p.c.

La richiesta, avversata dall'opposta nelle note di replica, non può trovare accoglimento, considerato che
l'opposizione qui in esame ha ad oggetto la contestazione del diritto dell'avv. Fusaro a procedere esecutivamente per effetto dell'intervenuta dichiarazione di dissesto del Comune precettato, stanti le
disposizioni degli artt. 242 e ss. del Dlvo 267/2000 mentre l'opposizione proposta avverso il successivo
pignoramento aveva ad oggetto l'eccezione di impignorabilità delle somme aggredite con l'esazione ( in
quanto giacenti su cassa vincolata e costituite da fondi comunitari destinati alla realizzazione di specifici
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interventi pubblici) e la sua definizione in rito risulta idonea ad incidere sulle sole sorti della specifica
esecuzione intrapresa col pignoramento notificato.
L'opposizione è da ritenere infondata.
La questione è stata risolta con indirizzo univoco dal tribunale adito per controversie analoghe.
Conseguentemente, si ritiene di adottare il modello della motivazione semplificata - sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell'arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all'art. 111, secondo comma,
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