Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 79

TRIB Vallo della Lucania
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Vallo della Lucania
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 79
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 79
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1716/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita INPS - Inpdai -
Enpals, etc.” e vertente
TRA
TE CE ER ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to ANTONELLO MONDILLO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
I.N.P.S. (80078750587), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to VALENTINA BEVILACQUA in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Dott. Roberto Fantini di Roma del 23 gennaio 2023 (rep. 37590/7131);
resistente
FATTO E DIRITTO

1.0 Con ricorso depositato il 29/11/2022, TE CE ER adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
Dichiarare che esso ricorrente era già dalla data del decesso del dante causa avvenuto in data 05.07.2015 ed è tuttora affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare una assoluta e permanente inabilità lavorativa, con conseguente diritto alla pensione di reversibilità”;
2) “Condannare l'INPS, come sopra reppr.to e dom.to al pagamento della pensione di reversibilità, nella misura di legge, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto o, in subordine nei limiti della prescrizione decennale decorrenti dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre gli accessori come per legge;” Il tutto con vittoria di spese
e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, assegnato incarico a TU
(dott. CO Puglia) all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.

2.0 Lo stato di vivenza a carico si ritiene comprovata;
parte resistente evidenzia come sentenza
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