Trib. Avezzano, sentenza 07/01/2025, n. 7
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Testo completo
Proc. n. 592/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 592 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
NN IA DI IN (c.f. [...]), RI DI IN (c.f.:
[...]), UN DI IN (c.f. [...]), NN DI IN (c.f.
[...]), ST ON (c.f. [...]), AD ON (c.f.
[...]), ND ON (c.f. [...]), NA RE
(c.f. [...]), NI RE (c.f. [...]), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mauro CIMARRA e Walter BONALDI, del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Avezzano alla Via Giuseppe Mazzini n. 76
ATTORI
CONTRO
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA
00774430151, con sede legale in Milano, alla Via Marco Ulpino Traiano n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano DI SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
L'Aquila, al Viale Francesco Crispi n. 28/B
CONVENUTO
NN NE (c.f. [...])
CONVENUTO - CONTUMACE
Materia: Sinistro stradale – Morte - Danno da perdita del rapporto parentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 4.6.2024 e, segnatamente:
1
- per gli attori “Piaccia all' Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Avezzano, ogni con- traria istanza, deduzione ed eccezione, che tutte si impugnano, disattesa: - accertare e dichiarare che il sinistro stradale accaduto in Paterno di Avezzano, via Milano in data 12/6/2019 alle ore
1.20 circa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. AP NN, proprietario e conducente dell'autoveicolo Land Rover Freelander tg. ZA175SH, assicurato con la
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., con polizza n. 2018/199552, - per l'effetto, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore e in solido con il sig.
AP NN, al risarcimento in favore dei sig.ri LO ST, LO AD, LO
ND, RE NA e RE NI (NI) al risarcimento a titolo di danno iure proprio da per-dita di congiunto per una somma non minore di € 85.000,00 ciascuno o delle diverse somme che risulteranno di giustizia in adozione del sistema-punto ad oggi adottato dalla corrente giurisprudenziale ed applicabile ratione temporis al caso in oggetto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
- per la ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. “La Compagnia convenuta, in virtù del provvedimento fuori udienza del Giudice Onorario dott.ssa IA Antonietta Liberatore in data 16 gennaio
2024, riportandosi integralmente a quanto dedotto e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta ed alle domande, documenti, note ed eccezioni o istanze in atti, opponendosi e contestando quanto eccepito e dedotto da controparte, precisa le proprie conclusioni nei termini del Foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 15 gennaio
2024 rivnnovando la richiesta dei termini per il deposito di memorie conclusive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 28.5.2020 alla ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. ed il
8.6.2020 a NN NE, tempestivamente iscritto a ruolo il 5.6.2020 gli attori hanno convenuto in giudizio i predetti convenuti premettendo come, in data 12.6.2019 RE Di AR fosse deceduto
a seguito di investimento, in località Paterno di Avezzano, da parte del veicolo targato ZA175SH condotto da NN NE ed assicurato per la responsabilità civile dalla ITALIANA
ASSICURAZIONI S.p.A. giusta polizza 2018/199552.
NN NE, sottoposto ad accertamenti alcolemici risultava positivo (1,82 mg/l) venendo tratto in arresto per il delitto di omicidio stradale. Seguiva un procedimento penale, nel corso del quale il mezzo veniva sottoposto a sequestro e venivano disposti dal Pubblico Ministero esame autoptico e consulenza tecnica.
La compagnia assicurativa, a seguito di richiesta di risarcimento, provvedeva a corrispondere la somma di € 165.000 in favore di ciascuna delle figlie di RE Di AR ed € 30.000,00 in favore del fratello e della sorella dello stesso;
somme che venivano accettate a titolo di acconto sul maggior
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danno. Quanto ai NI del de cuius l'assicuratore rifiutava di proporre offerta ritenendo non dovuto alcun risarcimento.
Le figlie di RE Di AR hanno, quindi allegato di avere diritto, a titolo di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, secondo i criteri indicati nelle Tabelle di Milano, alla somma di €
245.167,50 ciascuna mentre al fratello ed alla sorella sarebbe dovuto un risarcimento di € 127.487,10 ciascuno.
I NI ST ON, ND ON, AD ON, NA RE e NI
RE avrebbero diritto al risarcimento, sempre per il titolo predetto, per la perdita del rapporto con il nonno, evidenziando come lo sconvolgimento della vita sia stato di massima intensità avendo
RE Di AR pure perduto il coniuge (NA IP) il 9.12.2015 ed occupandosi delle esigenze delle figlie NN IA e RI DI IN e delle NI, ND e AD ON.
Quanto al danno di natura patrimoniale le figlie di RE Di AR hanno esposto di avere sopportato le spese funebri, da risarcirsi iure proprio, pari ad € 1.250,00.
Inoltre NN IA e RI DI IN, NN DI IN e UN DI IN hanno esposto di avere diritto al risarcimento della somma corrisposta ai difensori per l'attività stragiudiziale, pari a complessivi € 30.000,00 quale danno emergente, secondo la misura pro capite indicata nelle conclusioni.
Gli attori hanno, dunque, concluso in conformità.
B. Si è costituita in giudizio solamente la convenuta ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. deducendo, in primo luogo, come in data 25.9.2020 fosse intervenuto un accordo transattivo tra essa deducente, le figlie del defunto (NN IA e RI DI IN), il fratello (UN DI IN) e la sorella
(NN DI IN), a mezzo del quale le somme già liquidate a favore dei discendenti (€
165.000,00 ciascuno) venivano integrate di ulteriori € 36.250,00 per NN IA DI IN ed €
36.600,72 per RI DI IN mentre quanto già corrisposto a favore di UN e NN DI
IN (€ 30.000,00 ciascuno) veniva integrato della ulteriore somma di € 15.000,00 ciascuno.
Con tale transazione, poi, sono stati corrisposti i compensi dei difensori per l'attività prestata con pagamento diretto in favore di questi ultimi.
L'impresa di assicurazione avrebbe, dunque, complessivamente corrisposto la somma di n€
492.850,72 a fronte di una richiesta di figli, fratello e sorella, pari ad € 701.250,00.
Quanto alle posizioni degli attori NI di RE DI IN, la società convenuta ha premesso
l'impossibilità di trovare un accordo transattivo per la rigida posizione delle controparti, evidenziando pure il difetto di prove circa la reale sussistenza di un rapporto affettivo costante nel tempo tra nonno
e NI, non potendo darsi luogo ad automatismi risarcitori. Ha, inoltre, evidenziato come il
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risarcimento del danno non patrimoniale, diverso ed ulteriore rispetto alla sola sofferenza morale, esiga la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti di abitudini e stile di vita.
Ha, quindi, domandato il rigetto della domanda proposta dai NI di RE Di AR.
C. Con nota sostitutiva dell'udienza del 3.2.2021 gli Avv.ti Mauro Cimarra e Walter Bonaldi, per i soli attori NN IA DI IN, RI DI IN, NN DI IN e UN DI IN, in considerazione dell'avvenuta transazione, muniti (disgiuntamente) dei relativi poteri come da procure speciali, dichiaravano di rinunciare all'azione.
D. La causa veniva, dunque, istruita con produzioni documentali e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 592 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
NN IA DI IN (c.f. [...]), RI DI IN (c.f.:
[...]), UN DI IN (c.f. [...]), NN DI IN (c.f.
[...]), ST ON (c.f. [...]), AD ON (c.f.
[...]), ND ON (c.f. [...]), NA RE
(c.f. [...]), NI RE (c.f. [...]), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mauro CIMARRA e Walter BONALDI, del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Avezzano alla Via Giuseppe Mazzini n. 76
ATTORI
CONTRO
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA
00774430151, con sede legale in Milano, alla Via Marco Ulpino Traiano n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano DI SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
L'Aquila, al Viale Francesco Crispi n. 28/B
CONVENUTO
NN NE (c.f. [...])
CONVENUTO - CONTUMACE
Materia: Sinistro stradale – Morte - Danno da perdita del rapporto parentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 4.6.2024 e, segnatamente:
1
- per gli attori “Piaccia all' Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Avezzano, ogni con- traria istanza, deduzione ed eccezione, che tutte si impugnano, disattesa: - accertare e dichiarare che il sinistro stradale accaduto in Paterno di Avezzano, via Milano in data 12/6/2019 alle ore
1.20 circa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. AP NN, proprietario e conducente dell'autoveicolo Land Rover Freelander tg. ZA175SH, assicurato con la
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., con polizza n. 2018/199552, - per l'effetto, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore e in solido con il sig.
AP NN, al risarcimento in favore dei sig.ri LO ST, LO AD, LO
ND, RE NA e RE NI (NI) al risarcimento a titolo di danno iure proprio da per-dita di congiunto per una somma non minore di € 85.000,00 ciascuno o delle diverse somme che risulteranno di giustizia in adozione del sistema-punto ad oggi adottato dalla corrente giurisprudenziale ed applicabile ratione temporis al caso in oggetto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
- per la ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. “La Compagnia convenuta, in virtù del provvedimento fuori udienza del Giudice Onorario dott.ssa IA Antonietta Liberatore in data 16 gennaio
2024, riportandosi integralmente a quanto dedotto e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta ed alle domande, documenti, note ed eccezioni o istanze in atti, opponendosi e contestando quanto eccepito e dedotto da controparte, precisa le proprie conclusioni nei termini del Foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 15 gennaio
2024 rivnnovando la richiesta dei termini per il deposito di memorie conclusive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 28.5.2020 alla ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. ed il
8.6.2020 a NN NE, tempestivamente iscritto a ruolo il 5.6.2020 gli attori hanno convenuto in giudizio i predetti convenuti premettendo come, in data 12.6.2019 RE Di AR fosse deceduto
a seguito di investimento, in località Paterno di Avezzano, da parte del veicolo targato ZA175SH condotto da NN NE ed assicurato per la responsabilità civile dalla ITALIANA
ASSICURAZIONI S.p.A. giusta polizza 2018/199552.
NN NE, sottoposto ad accertamenti alcolemici risultava positivo (1,82 mg/l) venendo tratto in arresto per il delitto di omicidio stradale. Seguiva un procedimento penale, nel corso del quale il mezzo veniva sottoposto a sequestro e venivano disposti dal Pubblico Ministero esame autoptico e consulenza tecnica.
La compagnia assicurativa, a seguito di richiesta di risarcimento, provvedeva a corrispondere la somma di € 165.000 in favore di ciascuna delle figlie di RE Di AR ed € 30.000,00 in favore del fratello e della sorella dello stesso;
somme che venivano accettate a titolo di acconto sul maggior
2
danno. Quanto ai NI del de cuius l'assicuratore rifiutava di proporre offerta ritenendo non dovuto alcun risarcimento.
Le figlie di RE Di AR hanno, quindi allegato di avere diritto, a titolo di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, secondo i criteri indicati nelle Tabelle di Milano, alla somma di €
245.167,50 ciascuna mentre al fratello ed alla sorella sarebbe dovuto un risarcimento di € 127.487,10 ciascuno.
I NI ST ON, ND ON, AD ON, NA RE e NI
RE avrebbero diritto al risarcimento, sempre per il titolo predetto, per la perdita del rapporto con il nonno, evidenziando come lo sconvolgimento della vita sia stato di massima intensità avendo
RE Di AR pure perduto il coniuge (NA IP) il 9.12.2015 ed occupandosi delle esigenze delle figlie NN IA e RI DI IN e delle NI, ND e AD ON.
Quanto al danno di natura patrimoniale le figlie di RE Di AR hanno esposto di avere sopportato le spese funebri, da risarcirsi iure proprio, pari ad € 1.250,00.
Inoltre NN IA e RI DI IN, NN DI IN e UN DI IN hanno esposto di avere diritto al risarcimento della somma corrisposta ai difensori per l'attività stragiudiziale, pari a complessivi € 30.000,00 quale danno emergente, secondo la misura pro capite indicata nelle conclusioni.
Gli attori hanno, dunque, concluso in conformità.
B. Si è costituita in giudizio solamente la convenuta ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. deducendo, in primo luogo, come in data 25.9.2020 fosse intervenuto un accordo transattivo tra essa deducente, le figlie del defunto (NN IA e RI DI IN), il fratello (UN DI IN) e la sorella
(NN DI IN), a mezzo del quale le somme già liquidate a favore dei discendenti (€
165.000,00 ciascuno) venivano integrate di ulteriori € 36.250,00 per NN IA DI IN ed €
36.600,72 per RI DI IN mentre quanto già corrisposto a favore di UN e NN DI
IN (€ 30.000,00 ciascuno) veniva integrato della ulteriore somma di € 15.000,00 ciascuno.
Con tale transazione, poi, sono stati corrisposti i compensi dei difensori per l'attività prestata con pagamento diretto in favore di questi ultimi.
L'impresa di assicurazione avrebbe, dunque, complessivamente corrisposto la somma di n€
492.850,72 a fronte di una richiesta di figli, fratello e sorella, pari ad € 701.250,00.
Quanto alle posizioni degli attori NI di RE DI IN, la società convenuta ha premesso
l'impossibilità di trovare un accordo transattivo per la rigida posizione delle controparti, evidenziando pure il difetto di prove circa la reale sussistenza di un rapporto affettivo costante nel tempo tra nonno
e NI, non potendo darsi luogo ad automatismi risarcitori. Ha, inoltre, evidenziato come il
3
risarcimento del danno non patrimoniale, diverso ed ulteriore rispetto alla sola sofferenza morale, esiga la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti di abitudini e stile di vita.
Ha, quindi, domandato il rigetto della domanda proposta dai NI di RE Di AR.
C. Con nota sostitutiva dell'udienza del 3.2.2021 gli Avv.ti Mauro Cimarra e Walter Bonaldi, per i soli attori NN IA DI IN, RI DI IN, NN DI IN e UN DI IN, in considerazione dell'avvenuta transazione, muniti (disgiuntamente) dei relativi poteri come da procure speciali, dichiaravano di rinunciare all'azione.
D. La causa veniva, dunque, istruita con produzioni documentali e
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