Trib. Bari, sentenza 17/12/2024, n. 5038
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Testo completo
R. G. N. 7359/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. LEONARDO Parte_1 GOFFREDO;
e
in persona del legale rappresentante, CP_1 contumace;
all'udienza del 17/12/2024, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la condanna della società resistente alla corresponsione della complessiva somma di Euro 4837,05 oltre accessori di legge - è per quanto di ragione fondata. Venendo subito all'esame del merito, deve ritenersi accertato (sulla base del contratto di lavoro stipulato nonché della C.U. sottoscritta dalla datrice, del cedolino paga del mese di novembre 2023 e del modulo di recesso dal rapporto di lavoro in atti) lo svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento di mansioni annoverabili all'interno del livello 2 del c.c.n.l. edilizia-industria dall'1.03.2023 al 30.12.2023. Ciò posto, deve ritenersi effettivamente spettante il T.F.R.