Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/01/2025, n. 13
Sentenza
8 gennaio 2025
Sentenza
8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Nella procedura n. 4156/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4156/2021 promossa da: AR JI (C.F.: [...]), con il Patrocinio dell'Avv. MARZOCCHI CLAUDIO ATTORE contro SO RO (C.F.: [...]), contumace OR MA (C.F.: BRRMRA91L08F839), contumace RA ITALIA S.P.A. (C.F.: 00409920584), con il Patrocinio dell'Avv. MAZZA FRANCO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza del 17.10.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. AR JI ha convenuto in giudizio SO RO, OR MA e RA ITALIA S.P.A. esponendo:
- che il giorno 5.09.2019, alle ore 19:15 circa, mentre percorreva Via Beucci a Scandiano (RE) alla guida del proprio motociclo Honda 600 CBR targato CX43618, giunto all'incrocio con Via Palazzina, è stato violentemente travolto dall'autovettura Fiat BO targata ER544AS, in proprietà di SO RO, assicurata con RA S.P.A. e condotta da OR MA, che si immetteva da quella strada sulla via Beucci, senza fermarsi e omettendo di dargli la precedenza;
- che i Carabinieri di Scandiano hanno sanzionato OR MA per la violazione dell'obbligo di dare la precedenza previsto dall'art. 145 co. 4 e 10 del C.d.S.;
- di essere stato a sua volta sanzionato per la violazione delle seguenti norme del Codice della Strada: 1) art. 145, commi 1 e 10, per non aver usato la massima prudenza al fine di evitare incidenti nell'approssimarsi ad una intersezione;
2) art. 116, commi 15 e 17, per avere guidato senza patente;
3) art. 190, commi 1 e 7, per non avere portato con sé la carta di circolazione;
4)
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art. 193 comma 2, per avere circolato senza copertura assicurativa;
5) art. 187, per avere circolato in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti;
- di avere impugnato dinanzi al Giudice di Pace la prima delle contestazioni, essendo le altre legittime, benché ininfluenti nella dinamica del fatto;
- di avere riportato, a causa del sinistro, gravi lesioni per le quali si è reso necessario il trasporto d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Baggiovara (MO), ove gli è stato diagnosticato un “trauma contusivo rachideo cervicale con fratture cervicali multiple e contusione midollare con deficit sensitivo - motorio prevalente agli arti inferiori. Trauma toracico chiuso con infrazione sterno”;
- che il successivo, travagliato iter clinico è stato caratterizzato da: un intervento chirurgico in data 6.09.2019, riabilitazione, visite mediche, esami strumentali e lunghi periodi di ricovero presso l'Ospedale di Baggiovara, la struttura riabilitativa di TO (BO) e l'Ospedale di Reggio Emilia, dal quale è stato dimesso solo il 9.03.2020;
- che i postumi permanenti sono di eccezionale gravità: esiti di mielolesione con tetraplegia C5 con paraparesi spastica degli arti inferiori prevalente all'arto inferiore sinistro con tutore, disturbi del controllo sfinterico, paresi dell'arto superiore sinistro e dismorfismo del busto, oltre ad esiti di frattura del corpo sternale;
- che essi hanno inciso pesantemente sulla sua vita quotidiana poiché attualmente è in grado di utilizzare solo limitatamente la gamba destra, necessita di un tutore, ha difficoltà a muovere il lato sinistro del corpo (spasticità dell'arto inferiore e incapacità funzionali nell'arto superiore, poiché può afferrare solo piccoli oggetti), non riesce a coordinare i passi, fatica nella deambulazione, ha gravi difficoltà a scendere e salire le scale, ha problemi di defecazione, non ha erezioni notturne, ha perso 14 Kg dal giorno dell'incidente;
- che attualmente egli necessita di assistenza da parte di terzi per circa 4 ore al giorno;
- che fino al giorno dell'incidente ha svolto attività lavorativa come operaio metalmeccanico;
- che il danno biologico permanente va determinato nella misura dell'80%, con compromissione totale della sua capacità lavorativa specifica;
- che i pregiudizi subiti devono essere così quantificati:
• € 850.000,00 per danno biologico permanente, oltre a quello temporaneo;
• € 150.000,00 per danno morale;
• € 440.000,00 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
• € 500.000,00 per spese di assistenza futura;
• € 2.440,00 per spese mediche documentate già sostenute;
oltre a una somma da liquidarsi in via equitativa per danno da perdita di chance e al rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale. Tanto premesso, e deducendo l'esclusiva responsabilità di OR MA nella causazione del sinistro, l'attore ha chiesto la condanna delle parti convenute, in solido, al risarcimento di tutti i danni sopra indicati. SO RO e OR MA, benché regolarmente notificati, non si sono costituiti e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia. Si è costituita invece RA ITALIA S.P.A. contestando prima di tutto la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore e deducendo l'esclusiva responsabilità di
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quest'ultimo in quanto, in primo luogo, procedeva a velocità elevata e ben superiore al limite di 30 km/h vigente in quel tratto, senza rallentare in prossimità del dosso posto all'intersezione, come risulta dalla registrazione estrapolata dalla scatola nera della Fiat BO – secondo la quale il guidatore al momento dell'impatto era fermo -, dalle dichiarazioni del teste oculare RI ES e dai rilievi fotografici che mostrano la presenza di tracce gommose di frenata impresse dalle ruote anteriori sulla segnaletica orizzontale. In secondo luogo, AR si trovava alla guida del mezzo in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, essendo risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi, metadone e cocaina, oltre ad avere commesso una pluralità di ulteriori violazioni di norme del Codice della Strada, tra cui la guida senza patente, per le quali è stato correttamente sanzionato;
egli inoltre indossava un casco non omologato e non regolarmente allacciato. Secondo la prospettazione della convenuta, quindi, la condotta dell'attore ha assunto efficacia causale esclusiva nella verificazione dell'incidente, poiché questo non si sarebbe verificato se questi avesse improntato il suo comportamento di guida all'ordinaria diligenza e alla comune prudenza, rispettando le norme in materia di circolazione stradale e viaggiando a velocità adeguata. La Compagnia ha poi eccepito l'insussistenza del diritto al risarcimento in quanto egli aveva posto in circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa. Quindi, ha contestato la domanda risarcitoria nell'an e nel quantum e ha insistito per il suo rigetto, eccependo in ogni caso la necessità di detrarre la somma già versata di € 230.000,00 - da ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle ragioni dell'attore – e gli importi corrisposti dall'INPS. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata assegnata al sottoscritto magistrato;
quindi, è stata istruita in via documentale, nonché attraverso prove testimoniali e 2 Consulenze Tecniche d'Ufficio (una cinematica e l'altra medico-legale) ed è stata rinviata all'udienza del 17.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, con concessione di termini abbreviati per il deposito degli atti conclusivi. 2. Partendo dalla dinamica del sinistro, i Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, sulla base dei rilievi fotoplanimetrici concernenti l'area interessata dal sinistro, dei segni di frenata sull'asfalto, nonché sulla base delle dichiarazioni spontanee rese da OR MA e dalla teste oculare RA MO, hanno concluso che “il sinistro è riconducibile alla sostenuta velocità del motoveicolo ed ad una disattenzione di OR, che, nonostante il segnale di “dare precedenza” imposto, non è riuscito ad arrestare la mancia del veicolo tempestivamente”, ricostruendo il sinistro come segue (cfr. doc.1 allegato alla citazione): “In particolare OR, provenendo da via Palazzina (ove era presente il segnale di dare precedenza), ha impattato con il motoveicolo condotto da AR, che proveniva dalla perpendicolare via Beucci. I segni della frenata posta in essere dalla FI BO sono impressi in corrispondenza della segnaletica orizzontale del “dare la precedenza” mentre quelli del motoveicolo in corrispondenza delle strisce pedonali collocate in via Beucci. A seguito dell'impatto, AR è balzato dal motoveicolo da lui condotto, urtando violentemente contro un marciapiede di via Palazzina. Il suo veicolo è stato scaraventato contro uno in sosta (…). Dalle
3 dichiarazioni rese dalla testimone individuata, nonché dallo stesso OR AR, s'è appreso che KA indossava il casco di protezione, che s'è però sfilato durante la violenta caduta. Si dà atto che il veicolo FI BO era stato spostato prima del nostro arrivo da OR AR, il quale s'è avvicinato al punto ove è caduto il motociclista per soccorrerlo prontamente. Si sconosce il punto preciso s'impatto. OR AR, su esplicita richiesta degli operanti, ha rifiutato eventuali cure mediche, riferendo di non averne bisogno. In loco non sono stati individuati impianti di videosorveglianza o telecamere di sicurezza che avrebbero potuto riprendere l'incidente occorso. Sono state elevate sanzioni al C.d.S. nei confronti di OR AR, per non aver ottemperato al segnale di “dare la precedenza”, e nei confronti di ARi JI per le violazioni rilevate. Con atti a parte s'è proceduto al sequestro amministrativo (art. 100 e 193 C.d.S.) del motociclo coinvolto, nonché al sequestro penale della relativa targa in quanto la condotta di alterazione della targa consistita nell'apposizione di nastro adesivo di colore nero, è penalmente rilevante. Non è