Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 132
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Testo completo
N. R.G. 2170/2023
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2170/2023
Oggi 09/01/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi: per AN LL l'avv. LL AN, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi;
All'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza.
Grazia Roscigno
pagina 1 di 8
R.G. 2170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella perso na della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2170/2023 promossa da:
AN LL (C.F. [...]), rappresentato e difeso da sé stesso
RICORRENTE contro CONDOMINIO PALAZZO TURTURIELLO (C.F. 91036880655), contumace
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.03.2023 l'avv. Francesco Ianniello ha chiesto a questo Tribunale di «condannare il Condominio Palazzo
Turturiello, corrente in Eboli (Sa) alla via Vincenzo Bellini n. 2, C.F.:
91036880655, in persona dell'amministratore p.t., sig. Naimoli Gianmaria
(Amm. Imm. di Naimoli Gianmaria), nato il [...] ad [...]
(Sa), C.F.: [...], con sede in Campagna (Sa) alla via
Fravitole n.9 (Quadrivio di Campagna) al pagamento della somma di €
4.750,65, oltre Cassa ed Iva di legge, ovvero in quell a diversa somma ritenuta di Giustizia, per l'attività prestata in suo favore dall'avv.
Francesco Ianniello, nonché condannarlo al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento».
A supporto della domanda proposta il ricorrente ha dedotto: pagina 2 di 8
• di aver svolto, nella qualità di avvocato, attività professionale in nome
e per conto del Condominio Palazzo Turturiello, nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno al R.G. n. 2678/2018;
• in particolare, di avere, in esecuzione dell'incarico ricevuto, svolto le attività di studio della controversia, redazione e notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, formazione dell'indice e del fascicolo di parte, iscrizione a ruolo e costituzio ne in giudizio;
• nel procedimento n. 2678/2018 la parte convenuta si è costituita spiegando domanda riconvenzionale ed eccependo il mancato esperimento della mediazione;
• stante l'eccezione di mancato esperimento della mediazione nel suddetto procedimento il Tribunale ha onerato l'attore, ovvero il
Condominio Turturiello, a esperire il procedimento di mediazione;
• quale procuratore e difensore del Condominio ha provveduto ad attivare il procedimento de quo conclusosi con verbale negativo;
• in data 18.01.2023 l'amministratore p.t. del Condominio Turturiello, sig. Naimoli Gianmaria ha comunicato, tramite nota p.e.c., la revoca dell'incarico professionale;
• in mancanza di u n “decisum” al quale conformare la nota spesa il valore della causa deve determinarsi ai sensi dell'art. 14 c.p.c., secondo cui
“nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”;
• che l'art.5 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M.
147/2022, prevede, al comma 2, che “nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda”;
• di aver maturato, in applicazione delle tariffe professionali ex DM
55/14, il diritto al pagamento della somma, di € 4.711,00, di cui €
1.701,00 per la fase di studio € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.806,00 per la fase ist ruttoria e di trattazione, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi e c.p.a.;
• a questa somma deve sommarsi la somma di € 420,00 per la procedura di mediazione;
pagina 3 di 8
• l'attività giudiziale è stata correttamente calcolat a ai sensi dei
Parametri previsti dal D.M. 147/2022, entrato in vigor e il
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2170/2023
Oggi 09/01/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi: per AN LL l'avv. LL AN, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi;
All'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza.
Grazia Roscigno
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R.G. 2170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella perso na della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2170/2023 promossa da:
AN LL (C.F. [...]), rappresentato e difeso da sé stesso
RICORRENTE contro CONDOMINIO PALAZZO TURTURIELLO (C.F. 91036880655), contumace
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.03.2023 l'avv. Francesco Ianniello ha chiesto a questo Tribunale di «condannare il Condominio Palazzo
Turturiello, corrente in Eboli (Sa) alla via Vincenzo Bellini n. 2, C.F.:
91036880655, in persona dell'amministratore p.t., sig. Naimoli Gianmaria
(Amm. Imm. di Naimoli Gianmaria), nato il [...] ad [...]
(Sa), C.F.: [...], con sede in Campagna (Sa) alla via
Fravitole n.9 (Quadrivio di Campagna) al pagamento della somma di €
4.750,65, oltre Cassa ed Iva di legge, ovvero in quell a diversa somma ritenuta di Giustizia, per l'attività prestata in suo favore dall'avv.
Francesco Ianniello, nonché condannarlo al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento».
A supporto della domanda proposta il ricorrente ha dedotto: pagina 2 di 8
• di aver svolto, nella qualità di avvocato, attività professionale in nome
e per conto del Condominio Palazzo Turturiello, nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno al R.G. n. 2678/2018;
• in particolare, di avere, in esecuzione dell'incarico ricevuto, svolto le attività di studio della controversia, redazione e notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, formazione dell'indice e del fascicolo di parte, iscrizione a ruolo e costituzio ne in giudizio;
• nel procedimento n. 2678/2018 la parte convenuta si è costituita spiegando domanda riconvenzionale ed eccependo il mancato esperimento della mediazione;
• stante l'eccezione di mancato esperimento della mediazione nel suddetto procedimento il Tribunale ha onerato l'attore, ovvero il
Condominio Turturiello, a esperire il procedimento di mediazione;
• quale procuratore e difensore del Condominio ha provveduto ad attivare il procedimento de quo conclusosi con verbale negativo;
• in data 18.01.2023 l'amministratore p.t. del Condominio Turturiello, sig. Naimoli Gianmaria ha comunicato, tramite nota p.e.c., la revoca dell'incarico professionale;
• in mancanza di u n “decisum” al quale conformare la nota spesa il valore della causa deve determinarsi ai sensi dell'art. 14 c.p.c., secondo cui
“nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”;
• che l'art.5 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M.
147/2022, prevede, al comma 2, che “nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda”;
• di aver maturato, in applicazione delle tariffe professionali ex DM
55/14, il diritto al pagamento della somma, di € 4.711,00, di cui €
1.701,00 per la fase di studio € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.806,00 per la fase ist ruttoria e di trattazione, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi e c.p.a.;
• a questa somma deve sommarsi la somma di € 420,00 per la procedura di mediazione;
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• l'attività giudiziale è stata correttamente calcolat a ai sensi dei
Parametri previsti dal D.M. 147/2022, entrato in vigor e il
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