Trib. Frosinone, sentenza 07/11/2024, n. 188

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 07/11/2024, n. 188
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 188
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. P S Presidente, dott. F F Giudice, dott. A P Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al R.G. n.
3806/24, promosso da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al ricorso C.F._2 introduttivo, dall'avv. S P, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in
Roma, alla Via Riccardo Grazioli Lante, n. 15/A ricorrenti
FATTO E DIRITTO
e hanno congiuntamente domandato pronunciarsi la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frosinone (FR) il 24/07/1994 alle condizioni indicate nel ricorso.
A tal fine, gli istanti hanno allegato che dall'unione è nata la figlia (in data Per_1
18/08/1998), ad oggi non ancora economicamente autosufficiente, che la separazione fra i coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 23/09/2005 e che i coniugi non si sono riconciliati.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1

1. Disciplina applicabile

Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto esso è stato
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