Trib. Frosinone, sentenza 07/11/2024, n. 188
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Paolo Sordi Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al R.G. n.
3806/24, promosso da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al ricorso C.F._2 introduttivo, dall'avv. Stefano Paniccia, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in
Roma, alla Via Riccardo Grazioli Lante, n. 15/A ricorrenti
FATTO E DIRITTO
e hanno congiuntamente domandato pronunciarsi la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frosinone (FR) il 24/07/1994 alle condizioni indicate nel ricorso.
A tal fine, gli istanti hanno allegato che dall'unione è nata la figlia (in data Per_1
18/08/1998), ad oggi non ancora economicamente autosufficiente, che la separazione fra i coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 23/09/2005 e che i coniugi non si sono riconciliati.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1
1. Disciplina applicabile
Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.51
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