Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 2834
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Testo completo
RGL n. 615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. L A, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 615/2024 promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 31, presso lo Studio dell'avv. Isabella Cuzzilla e dell'avv. A G, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. )- Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del Persona_1 CP_3 di Torino, dalla Dott.ssa C C, Funzionario del
[...]
e dalla Dott.ssa E C, dipendente dello Controparte_1 stesso , legalmente domiciliati presso l' di CP_1 Controparte_2
Torino, Via Coazze n. 18
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: Carta elettronica docenti
1
RGL n. 615/2024
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: preso atto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Cont
, dichiara di rinunciare alla domanda avuto riguardo agli anni scolastici
2017/18 e 2018/19;
insiste, nel resto, nell'accoglimento del ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
2. La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
3.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
3. Il convenuto si è costituito eccependo in via preliminare la CP_1 prescrizione quinquennale per il credito che la ricorrente afferma essere maturato anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico