Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 2834
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Testo completo
RGL n. 615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 615/2024 promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 31, presso lo Studio dell'avv. Isabella Cuzzilla e dell'avv. Alessandra Gaido, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. )- NTroparte_1 P.A_
, in persona del suo legale rappresentante NTroparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del Persona_1 CP_3 di Torino, dalla Dott.ssa Chiara Coppolino, Funzionario del
[...]
e dalla Dott.ssa Elisa Cesaro, dipendente dello NTroparte_1 stesso , legalmente domiciliati presso l' di CP_1 NTroparte_2
Torino, Via Coazze n. 18
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: Carta elettronica docenti
1
RGL n. 615/2024
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: preso atto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal NT
, dichiara di rinunciare alla domanda avuto riguardo agli anni scolastici
2017/18 e 2018/19;
insiste, nel resto, nell'accoglimento del ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
2. La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
3.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
3. Il convenuto si è costituito eccependo in via preliminare la CP_1 prescrizione quinquennale per il credito che la ricorrente afferma essere maturato anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità