Trib. Biella, sentenza 12/02/2025, n. 48

TRIB Biella
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Biella, sentenza 12/02/2025, n. 48
Giurisdizione : Trib. Biella
Numero : 48
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella D'Ettorre ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2023 avente ad oggetto opposizione ex art. 619 cpc promossa da:
VA RT (C.F. [...])
TA NT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO GIUSEPPE
RICORRENTI contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. IMPERIALE LAURA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive richiamate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo la schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ma potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo) ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

2. Oggetto del giudizio è la fase di merito dell'opposizione ex art. 619 cpc promossa dagli odierni ricorrenti
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