Trib. Roma, sentenza 10/06/2024, n. 6759
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 37857 2023
Il Giudice designato, dr.ssa M C, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15/05/2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. F B, M E, F V) Parte_1
ricorrente contro
Il , elett. Domic. presso Controparte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato rappr. e dif. dai propri funzionari ai sensi dell'art.
417 bis c.p.c. resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il esponendo di essere docente dirigente collocata Controparte_1
fuori ruolo per servizio da svolgere all'estero nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo.
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Esposti ampi argomenti in fatto ed in diritto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla “quota variabile” della retribuzione di posizione, per tutto il periodo di servizio svolto e da svolgere all'estero, nello specifico a partire dalla mensilità di luglio 2018 compresa fino al 24.02.2024, con il maggior danno tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno del maturato diritto fino all'effettivo soddisfo;
B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla “quota variabile” della retribuzione di posizione, per il tutto il periodo già svolto all'estero, a partire da marzo
2018 compreso a fine del periodo di servizio all'estero (febbraio 2024), accertando e dichiarando l'illegittimità del provvedimento con cui è stato paventato e poi attuato il recupero
– tramite trattenute sullo stipendio – delle quote di retribuzione posizione variabile elargite a partire da marzo 2018;
C) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla “quota variabile” della retribuzione di posizione, per il tutto il periodo già svolto all'estero, a partire da novembre 2022 compreso, per la parte di mancato adeguamento della quota di retribuzione posizione variabile prevista dal CIR 2021/2022 in regime di ultrattività anche per tutto l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024;
per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, per il periodo di servizio prestato all'estero, a partire dal mese di luglio 2018 compreso, delle somme illegittimamente trattenute/non pagate relative alla “quota variabile” della retribuzione di posizione, nonché di quelle recuperate allo stesso titolo relativamente alle prime mensilità di collocamento all'estero tramite trattenute a debito, con il maggior danno tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno del maturato diritto fino all'effettivo soddisfo;
condannare l'Amministrazione resistente ad astenersi dal recuperare le somme conferite alla ricorrente da novembre 2022, a titolo di retribuzione di posizione variabile e, in ogni caso, ad astenersi dall'adottare ogni altro atto e/o comportamento tale da compromettere il diritto al percepimento della retribuzione piena ed integrale comprensiva della quota variabile
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della retribuzione di posizione;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, per il periodo di servizio prestato all'estero, a partire dal mese di novembre 2022, delle somme corrispondenti al mancato aumento della quota variabile della retribuzione di posizione prevista dal 2021/2022, quest'ultimo in regime di ultrattività anche per tutto l'anno scolastico 2022/2023 e
2023/2024.
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e domandare, anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita la causa documentalmente, all'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non è fondata.
Preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
convenuto non è fondata. CP_1
Infatti, come statuito dalla Corte di Cassazione (n. 17973/2022), legittimato a fronte di pretese retributive è il , come soggetto titolare del rapporto Controparte_1
di servizio e quindi come datore di lavoro e non il Organizzazione_1
ente pagatore.
[...]
Occorre, inoltre rilevare, in consonanza con altri decisioni di questo tribunale (v. tra le più recenti sent. n. 4279/2014 o n. 12401/2014 ) che è insussistente anche la legittimazione passiva del avendo la S.C. chiarito che il Organizzazione_2