Trib. Messina, sentenza 03/12/2024, n. 2744

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 03/12/2024, n. 2744
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2744
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 964/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 18 novembre 2024 promossa da
c.f. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Natalia Raineri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

RICORRENTE
C O N T R O
c.f. , elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Maria Claudia Giordano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 novembre 2024 le parti hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 26 marzo 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04 marzo 2024 esponeva Parte_1 che, con sentenza del 10 settembre 2020, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e che erano stati regolati i rapporti fra le Controparte_1 parti sia sotto il profilo economico che in relazione alla prole.
Esponeva il ricorrente che le proprie condizioni economiche erano peggiorate in quanto nel
2021 aveva costituito un nuovo nucleo familiare, contraendo nuovo matrimonio, da cui era nato il figlio nel 2023;
che, a ciò si aggiungeva il mantenimento del figlio Per_1 Per_2 nato nel 2020, e che pertanto, era necessario rivedere gli aspetti economici e chiedeva che il contributo per il mantenimento dei due figli e fosse ridotto ad euro Per_3 Per_4
300,00 (150,00 per ciascun figlio).
Fondava, inoltre, la sua domanda sul fatto che la fosse stata assunta nel giugno CP_1 del 2023 con un contratto part-time a tempo indeterminato e che la stessa avesse intrapreso
una stabile relazione con un'altra persona che ben avrebbe potuto supportarla nella gestione economica della famiglia;
rappresentava ancora che il figlio era divenuto nelle Per_3 more maggiorenne e, in forza di questo, si giustificava una riduzione del contributo al suo mantenimento.
Con decreto del 23 marzo 2024 veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 cpc.
Stante la mancata comparizione di parte resistente, la causa veniva rinviata e con comparsa del 29 maggio 2024 si costituiva parte resistente opponendosi alle domande formulate da parte ricorrente e chiedendone il rigetto.
Deduceva la resistente che la stessa non aveva instaurato alcuna convivenza, che alcuni degli eventi dedotti dal erano antecedenti agli accordi di divorzio (la relazione con Parte_1
l'attuale compagna e la nascita del figlio ) e che, anzi, i due figli, proprio in Per_2 considerazione della loro età, avevano esigenze aggiuntive rispetto agli accordi presi in sede di divorzio;
chiedeva, pertanto, che fossero confermate le condizioni di divorzio
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