Trib. Spoleto, sentenza 10/02/2025, n. 75
TRIB Spoleto
Sentenza
10 febbraio 2025
Sentenza
10 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Spoleto
Sentenza
10 febbraio 2025
Sentenza
10 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 683/2021 r.g.
LA FONTANA AZIENDA AGRICOLA SOCIETÀ SEMPLICE, in persona dei legali rappresentanti p.t., Avv. PEPE FRANCO parte attrice
SOCIETÀ AGRICOLA BATTISTONI S.S., in persona del legale rappresentante p.t. NI IA, LI LU E AU S.S. AGRICOLA, in persona del legale rappresentante p.t. SOCIETÀ AGRICOLA CRISPOLTONI S.S., in persona del legale rappresentante p.t. FINTAB S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. AR MA, NA AN E NA CO S.S., in persona del legale rappresentante p.t. AGRICOLA IL TOPPO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.
Avv. ZUCCACCIA GIANCARLO Avv. MASTRANGELI D. FABRIZIO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
1)- accertare e dichiarare, in virtù dei vizi ed anomalie denunciate in sede di opposizione, l'illegittimità, alla data della sua adozione, dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal GE Dr.ssa Roscini nel procedimento RGE 443/2018 Tribunale di Spoleto, in data 02.07.2020 e comunicata in data 15.07.2020;
2)- conseguenzialmente, revocare, annullare e comunque dichiarare priva di efficacia giuridica ed improduttiva di effetti giuridici la resa ordinanza di assegnazione con conseguente ordine e condanna dei creditori – oggi convenuti- alla restituzione
1 di tutte le somme incamerate a fronte del provvedimento illegittimo, maggiorato di interessi e spese. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per il convenuto:
Voglia l'Ill,mo tribunale adito, contrariis reiectis,
- RIGETTARE integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- CON CONDANNA di parte attrice La TA Azienda Agricola s.s. e dei suoi soci, solidalmente fra loro, al pagamento dei compensi di lite.
Le ragioni della decisione:
1. In virtù sentenza n. 1126/2017 resa dal Tribunale di Perugia, gli odierni convenuti attivavano nei confronti degli odierni attori, procedura di esecuzione mobiliare con la quale sottoponevano a pignoramento ''titoli'' relativi a contributi UE riconosciuti dall'AGEA.
Nell'ambito di procedura esecutiva veniva disposta la vendita dei titoli, aggiudicati in virtù di verbale d'asta del 28.06.2019.
Il G.E. fissava udienza per la distribuzione delle somme alla data del 20.12.2019.
1.1. Nel frattempo, nel procedimento di merito, con sentenza parziale n. 716/2019 del 18.11.2019, la
Corte di Appello, in relazione alla sentenza di primo grado n. 1226/2017, così disponeva: ''conferma la condanna della convenuta (l'odierno attore opponente) alla restituzione in favore di ciascuno degli attori sopra identificati della somme da ciascuno di loro versatele a titolo di prezzo nella misura indicata nell'appellata sentenza, con detrazione però delle somme, da determinare nel prosieguo del giudizio, che gli stessi hanno riscosso a titolo di aiuti in ragione delle quote di produzione tabacco che avevano acquistato, oltre gli interessi dal dovuto al saldo effettivo come statuito nell'appellata sentenza'' .
Nella medesima sentenza della Corte di Appello, il Collegio giudicante ha disposto la prosecuzione del giudizio, come da “separata ordinanza per la quantificazione delle somme riscosse dagli attori a titolo di aiuto e per la liquidazione del risarcimento del danno”.
1.2. A quel punto, nella procedura esecutiva, con ricorso ex art. 615 c.p.c., l'odierno attore proponeva formale opposizione all'esecuzione, richiedendo la sospensione della procedura assumendo il venir meno di valido titolo esecutivo.
1.3. Il G.E., nel rigettare l'istanza di sospensione e nel concedere i termini per la instaurazione del giudizio di merito, assegnava ai creditori procedenti le somme ricavate dalla vendita dei titoli.
2 1.4. Avverso il provvedimento di rigetto e contestuale assegnazione, l'Azienda agricola La TA presentava formale opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.
1.5. Con provvedimento del 22.12.2020, il G.E. fissava la successiva udienza del 2.02.2021; a scioglimento della riserva, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, ordinando di provvedere al versamento delle somme in favore dei creditori e dettando nuovo temine per l'instaurazione del giudizio di merito.
1.6. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società odierna attrice ha instaurato giudizio di merito a seguito del rigetto del ricorso ex art. 617 c.p.c., chiedendo l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal G.E. nel procedimento RGE 443/2018 in data 02.07.2020.
2. L'opposizione si fonda su quattro motivi, tutti sostanzialmente riferibili all'assenza di valido titolo esecutivo.
2.1. Con il primo motivo si censura l'ordinanza di distribuzione titoli perché la stessa “omette di riportare il credito dei creditori procedenti (non determinabile, in quanto dall'importo riconosciuto dal Tribunale, quale restituzione prezzo, deve essere DETRATTO, l'importo a determinarsi a mezzo CTU, delle somme percepiti dai creditori, secondo quanto stabilito dalla Corte di Appello)”; in altre parole, secondo l'attore, “il GE omette – o meglio – si è trovato nell'impossibilità di dichiarare anche l'eventuale NON CAPIENZA dell'eventuale credito azionato, in quanto, alla luce della sentenza della Corte di Appello, non è possibile allo stato, determinare l'importo che deve essere oggetto di restituzione da parte de La TA ai creditori del procedimento esecutivo a fronte della
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 683/2021 r.g.
LA FONTANA AZIENDA AGRICOLA SOCIETÀ SEMPLICE, in persona dei legali rappresentanti p.t., Avv. PEPE FRANCO parte attrice
SOCIETÀ AGRICOLA BATTISTONI S.S., in persona del legale rappresentante p.t. NI IA, LI LU E AU S.S. AGRICOLA, in persona del legale rappresentante p.t. SOCIETÀ AGRICOLA CRISPOLTONI S.S., in persona del legale rappresentante p.t. FINTAB S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. AR MA, NA AN E NA CO S.S., in persona del legale rappresentante p.t. AGRICOLA IL TOPPO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.
Avv. ZUCCACCIA GIANCARLO Avv. MASTRANGELI D. FABRIZIO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
1)- accertare e dichiarare, in virtù dei vizi ed anomalie denunciate in sede di opposizione, l'illegittimità, alla data della sua adozione, dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal GE Dr.ssa Roscini nel procedimento RGE 443/2018 Tribunale di Spoleto, in data 02.07.2020 e comunicata in data 15.07.2020;
2)- conseguenzialmente, revocare, annullare e comunque dichiarare priva di efficacia giuridica ed improduttiva di effetti giuridici la resa ordinanza di assegnazione con conseguente ordine e condanna dei creditori – oggi convenuti- alla restituzione
1 di tutte le somme incamerate a fronte del provvedimento illegittimo, maggiorato di interessi e spese. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per il convenuto:
Voglia l'Ill,mo tribunale adito, contrariis reiectis,
- RIGETTARE integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- CON CONDANNA di parte attrice La TA Azienda Agricola s.s. e dei suoi soci, solidalmente fra loro, al pagamento dei compensi di lite.
Le ragioni della decisione:
1. In virtù sentenza n. 1126/2017 resa dal Tribunale di Perugia, gli odierni convenuti attivavano nei confronti degli odierni attori, procedura di esecuzione mobiliare con la quale sottoponevano a pignoramento ''titoli'' relativi a contributi UE riconosciuti dall'AGEA.
Nell'ambito di procedura esecutiva veniva disposta la vendita dei titoli, aggiudicati in virtù di verbale d'asta del 28.06.2019.
Il G.E. fissava udienza per la distribuzione delle somme alla data del 20.12.2019.
1.1. Nel frattempo, nel procedimento di merito, con sentenza parziale n. 716/2019 del 18.11.2019, la
Corte di Appello, in relazione alla sentenza di primo grado n. 1226/2017, così disponeva: ''conferma la condanna della convenuta (l'odierno attore opponente) alla restituzione in favore di ciascuno degli attori sopra identificati della somme da ciascuno di loro versatele a titolo di prezzo nella misura indicata nell'appellata sentenza, con detrazione però delle somme, da determinare nel prosieguo del giudizio, che gli stessi hanno riscosso a titolo di aiuti in ragione delle quote di produzione tabacco che avevano acquistato, oltre gli interessi dal dovuto al saldo effettivo come statuito nell'appellata sentenza'' .
Nella medesima sentenza della Corte di Appello, il Collegio giudicante ha disposto la prosecuzione del giudizio, come da “separata ordinanza per la quantificazione delle somme riscosse dagli attori a titolo di aiuto e per la liquidazione del risarcimento del danno”.
1.2. A quel punto, nella procedura esecutiva, con ricorso ex art. 615 c.p.c., l'odierno attore proponeva formale opposizione all'esecuzione, richiedendo la sospensione della procedura assumendo il venir meno di valido titolo esecutivo.
1.3. Il G.E., nel rigettare l'istanza di sospensione e nel concedere i termini per la instaurazione del giudizio di merito, assegnava ai creditori procedenti le somme ricavate dalla vendita dei titoli.
2 1.4. Avverso il provvedimento di rigetto e contestuale assegnazione, l'Azienda agricola La TA presentava formale opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.
1.5. Con provvedimento del 22.12.2020, il G.E. fissava la successiva udienza del 2.02.2021; a scioglimento della riserva, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, ordinando di provvedere al versamento delle somme in favore dei creditori e dettando nuovo temine per l'instaurazione del giudizio di merito.
1.6. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società odierna attrice ha instaurato giudizio di merito a seguito del rigetto del ricorso ex art. 617 c.p.c., chiedendo l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal G.E. nel procedimento RGE 443/2018 in data 02.07.2020.
2. L'opposizione si fonda su quattro motivi, tutti sostanzialmente riferibili all'assenza di valido titolo esecutivo.
2.1. Con il primo motivo si censura l'ordinanza di distribuzione titoli perché la stessa “omette di riportare il credito dei creditori procedenti (non determinabile, in quanto dall'importo riconosciuto dal Tribunale, quale restituzione prezzo, deve essere DETRATTO, l'importo a determinarsi a mezzo CTU, delle somme percepiti dai creditori, secondo quanto stabilito dalla Corte di Appello)”; in altre parole, secondo l'attore, “il GE omette – o meglio – si è trovato nell'impossibilità di dichiarare anche l'eventuale NON CAPIENZA dell'eventuale credito azionato, in quanto, alla luce della sentenza della Corte di Appello, non è possibile allo stato, determinare l'importo che deve essere oggetto di restituzione da parte de La TA ai creditori del procedimento esecutivo a fronte della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi