Trib. Palmi, sentenza 15/04/2024, n. 291

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palmi, sentenza 15/04/2024, n. 291
Giurisdizione : Trib. Palmi
Numero : 291
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo

Proc. n. 1516/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.: dott. P V Presidente dott. M C Giudice est. dott.ssa C P Giudice onorario riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1516 del Registro Generale Contenzioso 2023 promossa da:
, nato a Oppido Mamertina (RC) il 09.07.1976 (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C A C.F._1
presso il cui studio, sito in (RC) alla via Poeta n.93, è elettivamente domiciliato;

-ricorrente –
E
, nata a Oppido Mamertina (RC) 18.09.1971 (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stella Maria Vaticano presso il cui studio, in
Varapodio (RC), Via Dante Alighieri 36, è elettivamente domiciliata;

-resistente-
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate nelle note ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 05.04.2024.
In fatto ed in diritto


1.Con ricorso depositato in data 04.12.2023, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario nel Comune di Oppido Mamertina, in data 11.08.2007, con , CP_1
matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 2007 -Atto Numero
19 – Parte II - Serie A;
precisava che dall'unione coniugale era nata una figlia, Per_1


(n.18.09.2008) ancora minorenne;
che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che con sentenza n.47/2014 il Tribunale di Palmi aveva dichiarato la separazione dei coniugi fissandone le condizioni. Il ricorrente evidenziava che la figlia, collocata presso la madre, frequentava solo la famiglia materna, vedendo in rarissime occasioni il padre e non aveva rapporti con la di lui famiglia di origine. Pertanto chiedeva di: “A. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio contratto tra le parti;
B. Affidare la figlia minore ad entrambi i coniugi in Per_1
modo condiviso, con collocazione presso la madre C. Regolamentare il diritto di visita del padre secondo quanto stabilito dal Tribunale civile di Palmi con sentenza n. 47/2014, ossia: -“il padre potrà tenere con sé la minore per due settimane al mese, dal sabato, ore 14:00, sino alla domenica, ore 20:30, nonché, in tutte le settimane, martedì e giovedì dalle ore 14:00 sino alle ore 19:00;
- durante le festività pasquali il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, nel giorno di Pasqua
e nel giorno di lunedì dell'Angelo, per otto ore consecutive dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con possibilità di incontro tra madre e figlia in caso di richiesta della figlia;
- durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la possibilità di incontro tra madre e figlia in caso di richiesta della minore;
- nei mesi di luglio ed agosto il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive al mese, da lunedì ore 10:00 fino alla domenica successiva ore 20:00, dopo aver fatto cenare la minore, con due incontri settimanali di due ore ciascuno con la madre”;
D. Escludere il mantenimento del coniuge;
E. Confermare le statuizioni della sentenza n. 47/2014 in ordine al mantenimento della figlia minore (euro 200,00 al mese oltre il 50% delle spese Persona_2 straordinarie, come da protocollo del CNF);
F. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva , la quale contestava quando ex adverso dedotto evidenziando come il CP_1
ricorrente e la sua famiglia si fossero occupati della figlia molto salutariamente, quasi per nulla, sia dal punto di vista affettivo che economico. Pertanto chiedeva: -emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti, ove ricorrano le condizioni, ex art. 473 bis – 22 ;
- accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e CP_1 [...]
;
- nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa familiare;
- affidare la figlia minore CP_2
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, salvo diverse Persona_3
disposizioni da emettere dopo aver sentito la minore, ed in considerazione della volontà e delle esigenze della stessa;
- autorizzare la minore a partecipare a tutte le uscite scolastiche;
- condannare il a corrispondere alla sig,ra l'importo di euro 200,00 a titolo di assegno di divorzio, CP_2 CP_1
con decorrenza dalla data della domanda;
- modificare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione con riferimento all'importo da corrispondere e stabilire un importo di euro 350,00 a titolo di mantenimento, in favore della minore, ed a carico del ricorrente sig.r , Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria in base agli indici istat annuali, con decorrenza dalla data della domanda”.
All'udienza del 15.03.2024 il Giudice sentiva personalmente, prima separatamente e poi congiuntamente, i coniugi, i quali, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo indicando, a verbale, le condizioni concordate per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La causa veniva, pertanto, rinviata al 05.04.2024 per la precisazione congiunta delle conclusioni con le modalità di cui all'art 127 ter cpc.
Il solo ricorrente depositava note in sostituzione d'udienza, allegando l'accordo Parte_1
conciliativo sottoscritto dalle parti e dai loro difensori.
Il Giudice assegnava, pertanto, la causa in decisione ai sensi dell'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c.
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