Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2024, n. 1327

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2024, n. 1327
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 1327
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa C L, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4527/2021 R.G., avente ad oggetto: azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria TRA
, rappresentata e difesa, gin virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione, dall'avvocato S R, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele n. 33 ATTRICE E e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avvocato C M in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massa Lubrense al Viale Filangieri n. 39 CONVENUTI E
, nato a Sorrento il 23.7.1947, residente in Sorrento alla Via Controparte_3
Rivezzoli n. 6 CONVENUTO CONTUMACE
********* CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, dopo aver premesso:
✓ di aver contratto in data 27.4.2008 matrimonio con , dal Controparte_1 quale è nata la figlia ;
Per_1
✓ che con sentenza n. 419/2013 il tribunale di Torre Annunziata pronunciava la separazione tra i coniugi imponendo a carico del la previsione di un CP_1 assegno da versarsi in favore della moglie, a titolo di mantenimento della stessa e di contributo al mantenimento della figlia minore di euro 700,00 mensili con condanna al pagamento delle spese legali del giudizio;

✓ che il ometteva do occuparsi della figlia e non versava il CP_1 mantenimento, motivo per il quale con sentenza n. 454/2012 la sezione penale del tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, ex artt. 533 e 535 c.p.c. giudicava il colpevole del reato ascrittogli e condannava lo CP_1
stesso al pagamento in favore della parte civile della provvisionale di euro 25.000,00;

✓ che stante il perdurare dell'inadempimento l'odierna attrice instaurava una procedura esecutiva al fine di pignorare i crediti che vantava Controparte_1 nei confronti della ditta “ ”, di titolarità del padre del , Controparte_3 CP_1 presso il quale il debitore prestava la propria attività lavorativa e in particolare è sostanzialmente la gestiva in qualità di instituire se non di reale titolare della stessa e con ordinanza di assegnazione somme n. 2583/15 il GE assegnava a
la somma di euro 26.385,92;
Parte_1
✓ che , in ragione del suo protratto inadempimento, veniva Controparte_1 condannato in sede penale con le ulteriori sentenze 1186/15 e n. 6834/16;

✓ in data 25.1.2017 e sottoscrivevano un atto Parte_1 Controparte_1 di transazione nel quale attestato che il credito vantato dalla prima era ormai pari ad euro 63.000,00 oltre spese legali, il convenuto si impegnava a pagare la somma di euro 45.000,00 in varie trances e la rinunziava al proprio Pt_1 assegno mensile di mantenimneto come previsto nella sentenza di separazione restando a carico del il solo assegno di euro 500,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimneto della minore, il tutto condizionato dall'effettivo pagamento;

✓ che il si rendeva ancora inadempiente al suo obbligo sicché la CP_1 Pt_1 riavviava le azioni esecutive notificando a in data 5.8.2020 atto Controparte_3 di precetto delle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione n. 2583/2015;
✓ che non pagava e nella qualità di titolare dell'omonimo Controparte_3 caseificio proponeva opposizione al precetto e nelle more con atto di donazione per notaio del 27.11.2020, registrato il 7.12.2020, donava la Persona_2 propria azienda alla nipote con conseguente cancellazione Controparte_2 della ditta dal registro delle imprese in data 30.12.2020;

✓ che e continuano a gestire il caseificio de Controparte_3 Controparte_1 quo; ha evocato in giudizio gli odierni convenuti al fine di: 1) in via principale, accertare la simulazione assoluta attuata dal e , entrambi Controparte_3 Controparte_2 in tutte le spiegate qualità, dell'atto di donazione del 27.11.2020, notaio Per_2
Rep. N. 27618, Raccolta n. 6608 e registrato a Napoli DP Il in data
[...]
07.12.2020 n. 20624 (cfr. all.to n.

7 - Atto di donazione Rep. N. 27618), con il quale il primo provvedeva a donare la propria azienda alla nipote ;
per Controparte_2
l'effetto: dichiarare la nullità e conseguente inefficacia, nei confronti di Pt_1
del suddetto atto dispositivo a titolo gratuito, poiché simulato ai sensi
[...] dell'art. 1414 e ss. c.c. e attuato al solo fine di sottrarre i beni del debitore alla garanzia patrimoniale dei creditori, e, quindi, dell'attrice;
accertare e dichiarare la simulazione del contratto di lavoro, stipulato per soli euro 450,00 mensili, del sig.
, prima con la ditta e, successivamente, con la Controparte_1 Controparte_3 nuova ditta individuale e, per l'effetto, accertare la qualità di Controparte_2 institore dell'azienda e/o di socio occulto;
per l'effetto, ordinare alla competente di e all'Ufficio del registro di provvedere alla trascrizione della Org_1 Org_2 emananda sentenza, esentandolo da ogni relativa responsabilità;
2) in via subordinata e/o alternativa, nell'ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere
validi i menzionati contratti, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in premessa, disporne la revocatoria, dichiarandoli inefficaci nei confronti dell'attrice e per l'effetto, ordinare ai competenti uffici di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza, esentandolo da ogni relativa responsabilità;
3) con conseguente condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, con quantificazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione a favore dello Stato, essendo stata l'attrice ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Nel costituirsi in giudizio e eccepivano la Controparte_1 Controparte_2 nullità della citazione e nel merito si opponevano alla domanda chiedendone il rigetto. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione ometteva Controparte_3 di costituirsi e ne veniva, quindi, dichiarata la contumacia.


2. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione proposta dai convenuti. Infatti «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013;
3363/2019). Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attrice e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
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