Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 638
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 568/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PLESSI GIANNI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili
(recte scioglimento del matrimonio) del matrimonio depositata il 13/02/2024 dai coniugi
predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
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- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo
scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di
comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella
presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 5/03/2024 sentenza di separazione
consensuale n. 41/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. - Cessazione della convivenza
1.1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
1.2.- I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno
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e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna e obbliga a comunicare all'altro l'eventuale mutamento di residenza o domicilio (in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 337-sexies c.c., tramite invio di raccomandata a/r all'altro genitore o con altro mezzo idoneo.
2.- Casa familiare
2.1.- La sig.ra mantiene, sin d'ora, la residenza anagrafica nell'immobile, sito in Parte_1
Carpi (MO), in Via Renzo Baraldi n. 1 i. 30, di sua esclusiva proprietà, acquistato ante matrimonio, unitamente ai mobili che lo arredano e corredano.
2.2.- Le utenze e le spese di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria dell'immobile saranno, quindi, a carico in via esclusiva della sig.ra , che ha già provveduto a volturare a Parte_1
proprio nome i contratti di fornitura e le relative utenze (quali acqua, luce, gas, telefonia fissa etc…), al cui pagamento provvederà in via esclusiva tenendo conseguentemente indenne il marito.
3. -Affidamento dei figli minori e calendario di frequentazione
3.1.- I figli minorenni sono affidati a entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la
responsabilità genitoriale, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, quali quelle attinenti alla salute, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto delle capacità,
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
3.2.- I coniugi condivideranno in uguale misura la responsabilità genitoriale sui minori e saranno pertanto corresponsabili della loro salute, della loro educazione, della loro cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico.
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3.3.- La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione dei minori sarà assunta in via esclusiva dal genitore che, in quel momento, ne avrà la custodia, tenendo conto del regime delle spese di cui alla condizione 4.3.
3.4.- I figli rimarranno collocati presso la madre e con la medesima avranno la residenza anagrafica.
3.5 – Il padre potrà vedere i figli minori e tenerli con sé liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche e dei desideri dei figli.
Orientativamente e in caso di mancato accordo, la frequentazione infrasettimanale padre/figli avverrà dal mercoledì dalle ore 16.00 sino alla mattina successiva;
nei giorni di sua competenza, il padre (o un