Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 622
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2958/2024 promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT AR
RO CU, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CALENZO BARBARA e VALENTI MARCELLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
avente ad oggetto: separazione consensuale
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FATTO
Premesso che:
- e ET ON hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
21/12/2003;
dalla loro unione sono nati i figli (in data 02/07/2005), Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (in data 06/05/2009), Persona_2
minorenne ed economicamente non autosufficiente.
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 04/07/2024 e contenente
l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i
predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione
alle seguenti condizioni:
“1) Gli esponenti vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in in Formigine – MO, Via Battezzate n. 14, condotta in
locazione dai coniugi con contratto intestato ad entrambi, viene assegnata alla SI.ra
, che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figl ;
la Controparte_1 Per_1 Per_2
signora sosterrà in via esclusiva i costi della medesima abitazione, impegnandosi Parte_1
entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione a volturare il contratto
trasmettendo copia del provvedimento del Tribunale alla parte locatrice e a volturare le
relative utenze. Il SI. ON dà atto di aver già lasciato la casa coniugale con il consenso
della moglie, avendo asportato altrove i suoi effetti personali e si impegna a trasferire la
propria residenza entro 30 giorni dell'emissione della sentenza di separazione.
3) La figlia minore viene affidata in regime di affido condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, che di comune accordo eserciteranno la responsabilità genitoriale,
tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia medesima, e
prenderanno le decisioni destinate ad incidere sulla sua vita, formazione, istruzione,
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educazione e salute, con residenza e collocazione prevalente presso la residenza assegnata
alla madre, individuata al punto 2). Limitatamente alle decisioni su questioni ordinarie, i
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente starà con il padre Per_2
un week-end a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica sera
ore 20:00, allorquando il padre la riaccompagnerà a casa della madre e starà altresì con il
padre due giorni infrasettimanali (indicativamente martedì e giovedì con pernottamento).
Le parti, che si impegnano nella gestione della minore a garantirsi reciprocamente la
massima disponibilità, danno atto che tale
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