Trib. Perugia, sentenza 28/06/2024, n. 972

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 28/06/2024, n. 972
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 972
Data del deposito : 28 giugno 2024

Testo completo


Nr. 4985/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Loredana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4985/2020 promossa da:
NN RI UL, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione , dall'Avv. Massimiliano Valletti (C.F. VLL MSM 67A21 C7440) presso il cui Studio, in Roma alla Via Gian Domenico Romagnosi n. 1/B, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
DeUY IO Limited con sede a Leeds, St. Anthony's Road, LS11 8DT, Regno Unito, in persona degli amministratori e legali rappresentanti Signori Deborah Steane e Simon Sinclair, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Biglieri (C.F. [...]) e Andrea Pupeschi (C.F.
PPSNDR74HO7G535B), in forza di procure generali alle liti conferite in data 16 ottobre 2017 e 23 novembre 2017 e dall'Avv. Luca Pamploni (C.F. [...]) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione , con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Orvieto, Via Garibaldi, 38
CONVENUTA
Oggetto : responsabilità da prodotto difettoso
Conclusioni delle parti : come note di trattazione cartolare conclusionali da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1.NN RI UL ha citato in giudizio la “ De UY IO LTD” chiedendo accertarsi la sua responsabilità per i danni subiti dalla stessa a seguito di intervento chirurgico per protesi totale all'anca ( con installazione di protesi prodotta dalla convenuta ) risalente al 2008 e successivi interventi di revisione protesica del 2010 e, infine, del 2019, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in una somma complessiva pari ad oltre 280.000,00. Ha dedotto, a fondamento della domanda, che : in data 2.4.2008 è stata ricoverata presso la struttura sanitaria convenzionata denominata pagina 1 di 6
Casa di Cura Frate Sole s.r.l.”, con sede in Figline e CI AL (FI) alla Via San Romolo n. 109, per
coxartrosi destra” e sottoposta, in data 3.4.2008, ad intervento chirurgico per “protesi totale all'anca” con l'utilizzo della protesi modello ASR-XL prodotta da DeUY IO Ltd e distribuita da Johnson & Johnson Medical S.p.A. e dimessa in data 30.4.2008. Dopo l'intervento ha patito, sin da subito, dolori che via via sono divenuti ingravescenti e a seguito di esami svolti è stata riscontrata l'elevata presenza del sangue di particelle metalliche di cromo e di cobalto. Il 17.10.2010 è stata nuovamente ricoverata e sottoposta, il 18.11.2010, ad intervento di revisione protesica per “ rimozione e sostituzione del cotile” mediante utilizzo di protesi, modello PINNACLE, prodotta dalla stessa convenuta e dimessa in data
15.12.2010. Con missiva del 22.11.2016 ( anticipata a mezzo pec) ha richiesto, in via bonaria, alla società
“ Johnson & Johnson Medical S.p.A. in p.l.r.p.t (società alla quale appartiene la DeUY IO Ltd) il risarcimento dei danni lamentando il carattere difettoso della protesi installata nel 2016 anche ai fini della formale interruzione della prescrizione e costituzione in mora, reiterando la richiesta, dopo interlocuzione con la società convenuta, con ulteriori note del mese di ottobre e del mese di dicembre del 2017. Ha rappresentato, inoltre, che dal 4.5.2019 al 13.5.2019 è stata ricoverata presso l'Ospedale Silvestrini di Perugia per “frattura protesica anca destra” ed è stata sottoposta ad ulteriore intervento chirurgico “con osteotomia diafisi femorale per rimozione stelo, poi revisione di protesi con sostituzione stelo e componente in polietilene, 3 cerchi aggi femorale” provvedendo a trasmettere alla convenuta ulteriore richiesta di risarcimento dei danni correlati anche alla necessità di sostituzione della protesi modello PINNACLE inserita nell'intervento del 2010 e da ritenersi difettosa per durata inferiore a 20 anni, formulando reiterata richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria senza tuttavia ottenere alcun positivo esito. Si è quindi sottoposta a visita ortopedica e medico – legale che hanno attestato la presenza di rilevanti danni alla sua integrità psico – fisica riconducibili a difetti delle protesi prodotte dalla convenuta ed ha quindi citato in giudizio il produttore con atto consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 13.11.2020. Ha sostenuto la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 114 Codice del Consumo in qualità di produttore di dispositivi medicali difettosi allegando, quale prova “ presuntiva” della difettosità dei prodotti, relazione medica redatta da specialista in ortopedia e da relazione redatta da specialista medico – legale che ha ritenuto, in sintesi, che a seguito dell'installazione, nel 2008, del primitivo impianto di protesi difettoso, si sono resi necessari ulteriori interventi di revisione ( nel 2010
e nel 2019) con rilevanti postumi psico – fisici di natura temporanea e permanente. Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la società “ “ De UY IO LTD” che in via preliminare ha eccepito la decadenza dal diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 126 Codice del Consumo per presunta difettosità degli impianti installati nel 2008 ( protesi ASR e protesi
PINNACLE) e nel 2010 sostenendo specificamente che anche la componente sostituita nel 2019 era stata installata nel 2008, dunque 13 anni prima della proposizione dell'azione giudiziale, proposta con atto notificato il 12.1.2021 sostenendo, dunque, che l'azione è stata proposta oltre il termine di 10 anni decorrenti dalla data di messa in circolazione del prodotto e sostenendo, dunque, l'intervenuta estinzione di ogni diritto al risarcimento dei danni per la presunta difettosità dei dispositivi medicali utilizzati. In via subordinata ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno sia ai sensi della disposizione speciale di cui all'art. 124 Codice del Consumo ( il cui termine di tre anni risulterebbe ampiamente decorso) sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. con termine quinquennale essendo stata la “ prima” diffida astrattamente idonea ad interrompere la prescrizione inviata nel mese di novembre del 2016 a distanza di 8 anni dall'intervento del 2008 e di 6 anni dall'intervento di revisione del 2010. Nel merito ha comunque sostenuto che difetta la prova – a carico dell'attrice- dell'asserita difettosità dei prodotti e della sussistenza di nesso causale tra gli stessi e i danni lamentati dall'attrice. Ha dedotto che non può valutarsi quale indice presuntivo della difettosità delle componenti della protesi ASR installata nel 2008 la circostanza che la società produttrice ha provveduto al richiamo volontario delle protesi immesse nel mercato diramando avviso di sicurezza alle strutture sanitarie nell'anno 2010 ;
ha contestato l'asserita difettosità del c.d. stelo femorale AI ( impiantato nel 2008 e non sostituito nell'intervento di revisione del 2010) la cui rottura, nel 2019, con conseguente ulteriore pagina 2 di 6
intervento di revisione è stata determinata da una caduta traumatica accidentale come emergente dalle cartelle cliniche allegate all'atto di citazione. Ha, inoltre, contestato in radice la presunta difettosità del sistema c.d. Pinnacle installato nell'intervento del 2010 sostenendo che l'intervento del 2019 si è reso necessario non a causa di problemi di tale impianto ma, bensì, della rottura ( per cause accidentali) dello stelo femorale AI che era stato installato nel 2008 e non sostituito nell'intervento di revisione del 2010. Ha contestato la presunta difettosità di tale componente, rimasto “ in situ” per oltre 11 anni , con una durata superiore a quella media di componenti protesiche in metallo ed ha, altresì, sostenuto l'irrilevanza del richiamo, nelle relazioni allegate dall'attrice, del ritiro, nel 2004, da parte della società produttrice di alcuni limitati lotti di tale prodotto del tutto differenti da quello utilizzato ( prodotto nel 2005) per l'intervento subito dall'attrice nel 2008. Ha dedotto peraltro che anche dalle relazioni di parte allegate dall'attrice gli asseriti danni subiti sarebbero esclusivamente riferimenti a presunti ( e contestati) difetti dell'impianto originario ASR e dello stelo AI installati nell'intervento del 2008. Ha contestato la quantificazione dei danni richiesti ed ha concluso chiedendo che in via preliminare sia dichiarata la decadenza e comunque la prescrizione di ogni diritto al risarcimento dei danni avanzato dall'attrice e in via subordinata per il rigetto delle domande nel merito. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. all'esito del relativo deposito la causa è stata trattenuta in decisione per la valutazione delle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione.

2. In via preliminare devono essere valutata le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla società evocata in giudizio per responsabilità da prodotti ( dispositivi medici) difettosi. L'attrice ha lamentato, in particolare, la difettosità dell'impianto protesico ASR – XL e di stelo RA installati in corso di intervento di “ protesi totale dell'anca” del 3.4.2008 che ha determinato, a causa di difetti delle componenti, successivo intervento di parziale revisione dell'impianto, in data 18.11.2010 con sostituzione di componenti dell'impianto primitivo con sistema c.d. “ PINNACLE” e mantenimento, invece, dello c.d. stelo OR installato nell'intervento originario. Secondo la prospettazione attorea anche nel secondo intervento di revisione sono stati utilizzati componenti del sistema
PINNACLE da ritenersi difettosi e che hanno aggravato le sue condizioni di salute e, da ultimo, il
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