Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/11/2024, n. 2616
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa A C Presidente est.
Dott. S I Giudice
Dott.ssa J G Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1401 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, CF: , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Carmine D'Onofrio e dall'avv. M T N, giusta procura rilasciata in atti.
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], rappresentata, Controparte_1 difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabbricatore G;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.03.2017, ha chiesto che fosse pronunciata Parte_1 la separazione dal coniuge con la quale, in data 06.07.1996 ha Controparte_1 contratto matrimonio in Nocera Superiore e dalla cui unione sono nati due figli:
il 1.3.1999 e il 06.10.2004, con addebito in capo alla moglie in CP_1 Per_1 ragione della relazione extraconiugale da ella intrattenuta.
Ritualmente si è costituita in giudizio la resistente la quale non si è opposta alla domanda di separazione ma ha si è opposta alla domanda di addebito, formulando domanda di mantenimento personale.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, previo ascolto dei figli della coppia, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 25.09.2017, autoriz- zava i coniugi a vivere separati e disponeva nel contempo l'affidamento condiviso dei minori e la domiciliazione alternata dei figli presso ciascun genitore che, settimanalmente si sarebbe alternato presso la residenza coniugale provvedendo altresì al mantenimento diretto dei due figli, prevedendo altresì che Parte_1 versasse l'importo di euro 250 alla controparte a titolo di mantenimento.
Dinanzi al GI sono stai concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
La causa ha subito una lunga serie di rinvii per consentire alle parti di proseguire il percorso di mediazione familiare cui si erano sottoposte ed addivenire ad un accordo.
Constata tuttavia l'impossibilità di una conciliazione, rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del
Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello
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