Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 4927

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 4927
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4927
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 8144/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice F C, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8144 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti A L e D C. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., con Controparte_3 CP_4
l'avv. F S e l'avv. S R.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121,
L. 107/2015
per l'anno scolastico 2022/2023, 2023/2024 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio o per i diversi anni risultanti in corso di causa, per l'effetto;

2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi di € 1.000,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia
1


anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;

3) Con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 21,50 da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Le parti convenute in epigrafe si sono costituite contestando le avverse pretese.
***

1. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che si illustrano di seguito.

2. Venendo al merito, la cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della
l. 13 luglio 2015, n. 107
, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_5 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
e strutturale”.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d.P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto
2
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del CP_6 docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».

3. Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il
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