Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 932

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 932
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 932
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4925 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4925 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to TURINI _1 C.F._1
RAFFAELLA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ALBERICO II, 33 00193 ROMA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to TURINI Parte_2 C.F._2
RAFFAELLA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA ALBERICO II, 33 00193 ROMA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio civile in Roma in data 07/10/2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2006, atto 1383, parte 1, serie 03;
che dal matrimonio erano nati i figli minori (il 18/02/2008) e Per_1 Per_2
(08/07/2011);
che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I figli e , entrambi minorenni, saranno affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei ragazzi saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni dei ragazzi;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.


I genitori, nell'interesse preminente dei minori e nel rispetto della bigenitorialità, faciliteranno la rispettiva frequentazione.
Il padre potrà vedere e tenere i figli presso di sé, tenendo conto della preminente volontà e degli impegni anche extrascolastici degli stessi, a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera, dopo cena, quando li riaccompagnerà presso la loro residenza, nonché un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola, riaccompagnandoli a casa dopo cena.
Le parti concordano che, qualora per improrogabili impegni del padre o per motivi di salute o impegni dei figli, non sia possibile rispettare le modalità di frequentazione sopra indicate, il padre potrà recuperare i giorni di permanenza dei figli presso di sé in periodi successivi, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni e della volontà dei
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