Trib. Lucca, sentenza 01/02/2024, n. 61

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 01/02/2024, n. 61
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 61
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 275/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 275/2023
Oggi 1 febbraio 2024 alle ore 10,10 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:
Per NO BE l'avv. Ferrando Attilio PEGAZZANO
Per I.N.P.S. l'avv. Alessandra GARIBOTTI che si dichiara in sostituzione dell'avv. Ilaria RAFFANTI
I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza
Il Giudice invita i difensori alla discussione
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che
l'udienza si è svolta regolarmente
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15.13 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2023 promossa da:
ZI BE (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. Ferrando Attilio
PEGAZZANO del Foro di Massa Carrara ed elettivamente domiciliato presso il difensore nello studio in
Carrara (MS) Via Cavour n. 8, giusta procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente
e
ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. (c.f. 80078750587), in persona del suo l.r. p.t., con il patrocinio anche disgiunto dell' avv. Ilaria RAFFANTI e dell'avv. Rossella QUARTA giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio Roberto FANTINI in Roma rep. N. 37590 / 7131 del
23/01/2023 allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato in Lucca, Piazza Martiri della
Libertà n. 65, 55100 presso il proprio Ufficio legale resistente
Conclusioni del ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta:


1. Accertare e dichiarare che, stante l'errore contenuto nell'estratto conto certificativo rilasciato dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.

54 legge 09/03/1989 n. 88 in data 23/10/2019, il Sig. EI ZI ha diritto ad ottenere dall'Ente il risarcimento dei danni dallo stesso subiti in importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro (30/04/2021) e quella dell'effettivo conseguimento della pensione (01/07/2021);



2. Conseguentemente condannare l'I.N.P.S. in persona del rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente la somma di € 3.993,02 a titolo di risarcimento danni e/o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata nel corso del presente giudizio e ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
1
Conclusioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S.
Voglia il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente si duole che, avendo gli richiesto la pensione “quota 100” con decorrenza 1.5.2021 sulla base di un estratto contributivo rilasciatogli dall'I.N.P.S., e avendo, di conseguenza, lasciato il lavoro dal
30.4.2021, I.N.P.S. gli abbia riconosciuto la decorrenza della pensione (ed erogato la prestazione) solo dall'1.7.2021, comunicando la riliquidazione per trasformazione da provvisoria a definitiva della pensione n.
10069163 cat. VO e la decorrenza della stessa dal 01/07/2021.
Espone di aver fatto ricorso, ma che questo era stato respinto dal Comitato Provinciale con delibera n.
214088 del 28/09/2021 con la seguente motivazione: “l'assicurato ha ecocert rilasciato il 23/10/2019 in cui è stato erroneamente certificato un periodo di apprendistato che si duplicava con lavoro dipendente (01/01/1976-
31/03/1976) ma che in fase di liquidazione della pensione era stato individuato come errato e quindi cancellato provocando la diminuzione delle settimane e lo slittamento della decorrenza
Assume che l'errore causato dall'I.N.P.S. non poteva ricadere in suo danno, che ex art. 54 L n. 88/1989 la comunicazione da parte degli enti dei dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica dell'assicurato ha valore certificativo e quindi lui aveva fatto affidamento sull'estratto conto certificativo avente valore legale, che gli aveva attestato i contributi versati nel corso della sua vita professionale e che aveva valore certificativo dei dati relativi alla sua posizione previdenziale. Così, basandosi sull'estratto conto, aveva lasciato il lavoro il 30 aprile 2021 non percependo più la retribuzione, ma neppure la pensione, e aveva quindi diritto a esser risarcito nella misura corrispondente alla retribuzione non percepita
Si è costituito l'Istituto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, deducendo a sostegno delle stesse che il 23.10.2018 era stato emesso un
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