Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 7
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Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 621/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CARLESI FRANCESCO, presso il cui studio, con sede in
Vasto (CH), alla Via Conti Ricci, n. 78, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. AQUILANO DONATELLA ROSALINDA, presso il cui studio, con
sede in Vasto (CH), alla Via S. Pertini n. 1/D, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 02/08/2024, ha Parte_1
citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, chiedendo Controparte_1
la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio sulla base delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
economici più dettagliatamente indicate nel ricorso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
12/11/2024, si è costituita in giudizio , il quale, pur non Controparte_1
opponendosi all'accoglimento della domanda di divorzio, ha contestato le
circostanze allegate da controparte a fondamento delle richieste relative
alle condizioni del divorzio, concludendo per l'accoglimento delle
condizioni trasfuse nell'accordo depositato in allegato all'atto costitutivo
e sottoscritto dalle parti.
3. Con istanza depositata il 10/12/2024, le parti hanno concordemente
rappresentato di essere addivenute ad una soluzione concordata della
controversia, consacrata nella scrittura privata dell'11/11/2024,
depositata telematicamente in data 10/12/2024, la quale prevede – tra le
varie condizioni del divorzio – la contribuzione al mantenimento della
figlia , maggiorenne ma economicamente non ancora Per_1
autosufficiente,mediante versamento della somma di € 350,00 mensili,
rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto
con compensazione integrale delle spese di lite. Hanno, quindi, chiesto la
sostituzione
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