Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2024, n. 1589

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2024, n. 1589
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 1589
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2005 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOGGIA SALVATORE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;

-ricorrente-
CONTRO

CP_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. INCARDONA Controparte_4
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;

-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28.8.23 esponeva di aver lavorato sin dal Parte_1
21.11.2011, con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di muratore, livello di inquadramento 4 come da CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per la ditta individuale di DE Calogera, deceduta in data
16.01.2020.
Riferiva di non aver percepito il trattamento di fine rapporto maturato per euro
€.14.746,27, pertanto conveniva in giudizio (coniuge della de cuius), CP_1
e , qualificandoli come eredi. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Gli stessi si costituivano negando l'avvenuta accettazione dell'eredità in forma espressa o tacita;
in subordine, contestavano nel merito la pretesa. chiedendo quindi rigettarsi il ricorso. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 10.12.24.
1 Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Deve osservarsi che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede (si veda Cass. n. 13639/2018;
n. 8053/2017), perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione espressa oppure la 'pro herede gestio' ex art. 476 cc.
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