Trib. Firenze, sentenza 08/02/2024, n. 428
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa S G Presidente
Dott.ssa D G Giudice relatore
Dott.ssa L S Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8789/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione personale”
promossa da:
nata a Firenze (FI) il 30.12.1968, elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'avv. S V che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro:
nato a Firenze (FI) il 21.05.1966- Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4
conclusioni per la ricorrente: insiste per la pronuncia della separazione con addebito al resistente, per l'assegnazione della casa coniugale e per il versamento della somma di € 300,00 mensili a titolo risarcitorio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2022 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio il 19.09.1998 in Carmignano (PO) con La coppia si era Controparte_1
stabilita nella casa acquistata in comproprietà tra i coniugi che avevano provveduto al pagamento del mutuo fino ad estinguerlo, nella quale lei sola era rimasta a vivere, essendosi il marito trasferito da qualche anno presso i propri genitori. Ha aggiunto di essere recentemente venuta a conoscenza dell'esistenza di un'ipoteca legale iscritta a favore dell' per € 437.769,16 a causa di debiti del marito, a lei celati. Ha Organizzazione_1 chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito all' l'assegnazione a CP_1 sé della casa coniugale e la previsione di un versamento mensile di € 300,00 a carico del marito a titolo risarcitorio.
In contumacia del resistente, all'udienza presidenziale del 25.01.2023, è stata pronunciata ordinanza di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, e rimessa la causa in istruttoria.
In tale sede, previa concessione di un termine per la formulazione di istanze istruttorie, ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta, all'udienza del 6.2.2024, il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza, la quale risulta cessata dal 2019. Peraltro, l risulta allo stato irreperibile. CP_1
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, osserva il Collegio che quest'ultima non ha provato il nesso di causalità intercorrente tra la condotta del coniuge – il quale occultandole i propri debiti, ha esposto il nucleo familiare alle azioni esecutive dell'erario – e la definitiva rottura dell'affectio coniugalis. pagina 2 di 4
Infatti, all'udienza presidenziale del 25.01.2023, la ha affermato di essere venuta a Pt_1 conoscenza dell'ipoteca legale gravante sulla casa coniugale nel biennio 2020-2021, dopo aver incaricato il legale di procedere con la separazione, e ha precisato di essere separata di fatto dall' dal 2019. Oltre a ciò, la ricorrente ha prodotto due raccomandate A/R, CP_1
rispettivamente datate 6 marzo e 10 aprile 2012, inviate dal proprio legale al coniuge nelle quali, in assenza di cenni alla posizione debitoria del resistente, si manifesta chiaramente
l'intento della di addivenire – già allora – ad una separazione dal marito (v. doc. 10 Pt_1
memoria istruttoria depositata il 23.07.2023).
Alla luce di quanto sopra deve escludersi che le scoperte recentemente avvenute siano causa efficiente della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che invece, in assenza di figli, risaliva già ad otto anni prima, salvo poi tramutarsi in una separazione di fatto nel 2019. Senza contare che la ricorrente non ha dedotto la sua contrarietà all'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, rispetto al quale ha solo precisato che il marito lo aveva giustificato per esigenza di assistenza dei genitori anziani, in periodo in cui erano privi di badante.
Pertanto, la domanda di addebito deve essere respinta.
Analoga conclusione si impone per la richiesta di assegnazione della casa coniugale, atteso che difettano i presupposti previsti dall'art. 337 – sexies c.c., a norma del quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, qui assenti. Mentre non è prevista la possibilità di disporre l'assegnazione della casa per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, non avendo l'istituto una funzione assistenziale. Senza contare che la casa, pur in comproprietà, non risulta oggetto di procedimento esecutivo ed è abitata solo dalla ricorrente, la quale percepisce un reddito da lavoro dipendente di oltre € 2.400,00 mensili netti per 12 mensilità, come dalla stessa dichiarato.
Pertanto, anche tale domanda deve essere rigettata.
Infine, deve respingersi la richiesta di versamento a carico dell' della somma CP_1 mensile di € 300,00 in favore della a titolo risarcitorio in forza della domanda di Pt_1 addebito della separazione. L'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente avrebbe semmai comportato la perdita del diritto del resistente all'assegno di mantenimento (art. 156, co. I, c.c.) e dei diritti successori (art. 548, co. II, c.c.), non anche un onere di quest'ultimo alla corresponsione di una cifra mensile a titolo risarcitorio per la condotta assunta in costanza di matrimonio.
pagina 3 di 4
Le spese sostenute dalla ricorrente rimangono a su carico, stante la natura necessitata della pronuncia sullo status e la soccombenza della stessa ricorrente sulle altre domande.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa S G Presidente
Dott.ssa D G Giudice relatore
Dott.ssa L S Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8789/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione personale”
promossa da:
nata a Firenze (FI) il 30.12.1968, elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'avv. S V che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro:
nato a Firenze (FI) il 21.05.1966- Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4
conclusioni per la ricorrente: insiste per la pronuncia della separazione con addebito al resistente, per l'assegnazione della casa coniugale e per il versamento della somma di € 300,00 mensili a titolo risarcitorio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2022 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio il 19.09.1998 in Carmignano (PO) con La coppia si era Controparte_1
stabilita nella casa acquistata in comproprietà tra i coniugi che avevano provveduto al pagamento del mutuo fino ad estinguerlo, nella quale lei sola era rimasta a vivere, essendosi il marito trasferito da qualche anno presso i propri genitori. Ha aggiunto di essere recentemente venuta a conoscenza dell'esistenza di un'ipoteca legale iscritta a favore dell' per € 437.769,16 a causa di debiti del marito, a lei celati. Ha Organizzazione_1 chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito all' l'assegnazione a CP_1 sé della casa coniugale e la previsione di un versamento mensile di € 300,00 a carico del marito a titolo risarcitorio.
In contumacia del resistente, all'udienza presidenziale del 25.01.2023, è stata pronunciata ordinanza di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, e rimessa la causa in istruttoria.
In tale sede, previa concessione di un termine per la formulazione di istanze istruttorie, ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta, all'udienza del 6.2.2024, il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza, la quale risulta cessata dal 2019. Peraltro, l risulta allo stato irreperibile. CP_1
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, osserva il Collegio che quest'ultima non ha provato il nesso di causalità intercorrente tra la condotta del coniuge – il quale occultandole i propri debiti, ha esposto il nucleo familiare alle azioni esecutive dell'erario – e la definitiva rottura dell'affectio coniugalis. pagina 2 di 4
Infatti, all'udienza presidenziale del 25.01.2023, la ha affermato di essere venuta a Pt_1 conoscenza dell'ipoteca legale gravante sulla casa coniugale nel biennio 2020-2021, dopo aver incaricato il legale di procedere con la separazione, e ha precisato di essere separata di fatto dall' dal 2019. Oltre a ciò, la ricorrente ha prodotto due raccomandate A/R, CP_1
rispettivamente datate 6 marzo e 10 aprile 2012, inviate dal proprio legale al coniuge nelle quali, in assenza di cenni alla posizione debitoria del resistente, si manifesta chiaramente
l'intento della di addivenire – già allora – ad una separazione dal marito (v. doc. 10 Pt_1
memoria istruttoria depositata il 23.07.2023).
Alla luce di quanto sopra deve escludersi che le scoperte recentemente avvenute siano causa efficiente della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che invece, in assenza di figli, risaliva già ad otto anni prima, salvo poi tramutarsi in una separazione di fatto nel 2019. Senza contare che la ricorrente non ha dedotto la sua contrarietà all'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, rispetto al quale ha solo precisato che il marito lo aveva giustificato per esigenza di assistenza dei genitori anziani, in periodo in cui erano privi di badante.
Pertanto, la domanda di addebito deve essere respinta.
Analoga conclusione si impone per la richiesta di assegnazione della casa coniugale, atteso che difettano i presupposti previsti dall'art. 337 – sexies c.c., a norma del quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, qui assenti. Mentre non è prevista la possibilità di disporre l'assegnazione della casa per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, non avendo l'istituto una funzione assistenziale. Senza contare che la casa, pur in comproprietà, non risulta oggetto di procedimento esecutivo ed è abitata solo dalla ricorrente, la quale percepisce un reddito da lavoro dipendente di oltre € 2.400,00 mensili netti per 12 mensilità, come dalla stessa dichiarato.
Pertanto, anche tale domanda deve essere rigettata.
Infine, deve respingersi la richiesta di versamento a carico dell' della somma CP_1 mensile di € 300,00 in favore della a titolo risarcitorio in forza della domanda di Pt_1 addebito della separazione. L'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente avrebbe semmai comportato la perdita del diritto del resistente all'assegno di mantenimento (art. 156, co. I, c.c.) e dei diritti successori (art. 548, co. II, c.c.), non anche un onere di quest'ultimo alla corresponsione di una cifra mensile a titolo risarcitorio per la condotta assunta in costanza di matrimonio.
pagina 3 di 4
Le spese sostenute dalla ricorrente rimangono a su carico, stante la natura necessitata della pronuncia sullo status e la soccombenza della stessa ricorrente sulle altre domande.
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