Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/01/2025, n. 5
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 520/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 520/2017 tra
Il IG. GO ED, nato il [...], a [...], (CF
[...]) ,residente in [...], elettivamente domiciliato in Tempio P., Via San Marco n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Immacolata Natale, che lo rappresenta e difende
ATTORE
e
BB S.p.a, sede legale di Nuoro, Via Straullu n .35, P.IVA 02934390929, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Palitta;
CONVENUTA
Oggi 10 gennaio 2025 ad ore innanzi al Giudice Onorario sono comparse : per parte attrice – opponente l'Avv. Immacolata Natale , la quale insiste nelle conclusioni come formulate in atti e nelle note sostitutive di udienza ultime depositate .
Per parte convenuta – opposta è comparso l'Avv. Giuseppe Angotta in sostituzione dell'Avv. Paola Palitta , il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in atti.
pagina 1 di 20
.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
pagina 2 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 520/2017 promossa da:
Il IG. GO ED, nato il [...], a [...], (CF
[...]) ,residente in [...], elettivamente domiciliato in Tempio P., Via San Marco n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Immacolata Natale, che lo rappresenta e difende
ATTORE
e
BB S.p.A. , sede legale di Nuoro, Via Straullu n .35, P.IVA
02934390929, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Palitta;
CONVENUTA
Oggetto: somministrazione .
CONCLUSIONI
Per parte attrice – opponente :
pagina 3 di 20
“In via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- dichiarare nullo il provvedimento impugnato per carenza di potere dell'BB S.p.A. ad emettere ingiunzioni , in quanto non autorizzata da alcuna disposizione normativa;
-in ogni caso, dichiarare l'inesistenza/nullità della notifica dell'ingiunzione in quanto eseguita illegittimamente ed irritualmente dall'BB S.p.a e conseguentemente dichiarare
l'inesistenza/ nullità dell'atto così notificato;
- nel merito, annullare e, comunque, dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato, previo accertamento circa
l'inesistenza della pretesa creditoria nella quantificazione formulata dall'BB S.p.a con fattura del 201403559712, emessa in data 4.7.2014;
-accertare, per conseguenza, con nuovo calcolo , la somma realmente dovuta dal sig. GO ED a titolo di consumo della fornitura idrica eseguita dall'BB, per il periodo dall'1.7.2009 al 5.12.2013, con valutazione della media storica dei consumi registrati nella penultima lettura eseguita, quindi antecedentemente al 2009, come da disposizione della Carta dei Servizi al punto 6.2
e, comunque, come da regolamento del Servizio Idrico Integrato al punto n. B.35.2 , con ricalcolo dei canoni fognari e di depurazione secondo i consumi idrici abituali medi. In ogni caso con correzione degli importi richiesti per l'erogazione dell'acqua qualificata potabile e dichiarata, invece, inutilizzabile per consumo umano per usi potabili, con ordinanza n. 17 del 28.8.2012, dal Comune di Luras, revocata in data 15.3.2013. -ordinare che l'BB S.p.A quantifichi l'importo effettivamente dovuto dal ED GO sulla base delle sopra indicate disposizioni, laddove il Giudice non ritenga di nominare all'uopo un C.T.U, con annullamento della fattura n. 201403559712, emessa in data 4.7.2014;- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
“
Per parte convenuta opposta :
“Perché il giudice adito, contrariis reiectis, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, nel merito voglia rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva, ritenendo in ogni caso dovute le somme portate dalle fatture della BB S.p.a. oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. GO ED proponeva
pagina 4 di 20
opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 1671/2017, notificato il 14.2.2017, sotteso alla fattura n. 201403559712 emessa il
4.7.2014 con il quale la BB S.p.A. ha intimato all'opponente, titolare di utenza idrica ad uso domestico residente, ( codice cliente 35041192), per
l'immobile sito in Luras (SS) in via Addis n. 29 , il pagamento della somma di € 12.215,90 per il periodo dal 30.06.2009 al 5.12.2013.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto :1) la carenza di legittimazione passiva della società BB S.p.A. ad emettere ingiunzione fiscale;
2): l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale;
3): la fondatezza della pretesa creditoria;
4): l'assenza di accertamenti e verifica di perdita occulta ;
5) la non potabilità dell'acqua ;
Tanto premesso, dopo aver argomentato in diritto l'opponente ha concluso come in epigrafe riportato.
Incardinatosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la società BB
S.p.A. la quale ha eccepito che : 1) il credito vantato dalla BB sia pari
a complessivi € 12.611,73;
2) detta somma è dovuta in buona parte proprio a saldo della fattura azionata n. 201403559712 del 4.7.2014, del complessivo importo di € 15.173,41 e che mentre le fatture precedenti erano calcolate su consumi presunti , quest'ultima è riferita ai consumi registrati dal contatore, matr. 3910581, per il periodo dal 30.6.2009 al 5.12.2013, con lettura “attuale” in mc. 9.385, per un consumo reale pari ai mc. 5.514;
3) l'importo ingiunto è inferiore rispetto a quello esposto in fattura per il fatto che la BB, ha accolto il reclamo del ED, abbuonando, con emissione della relativa nota di credito, i canoni di fognatura e depurazione per la perdita occulta, che ha interessato l'impianto idrico dell'utente, come previsto dall'art. B.35 del
Regolamento Idrico Integrato;
4) in ordine alla perdita occulta , le perdite che
pagina 5 di 20
dovessero verificarsi nella condotta pubblica non vanno in alcun modo ad incidere sui consumi dell'utente che il contatore registra a “bordo lotto” e quindi nel punto nel quale la risorsa passa dall'impianto pubblico a quello privato;
5) in ordine alla violazione di cui all'art. B.16 del Regolamento del
SII e 6.1 della Carta dei Servizi, sia la bolletta, emessa nell'ambito del rapporto di utenza, ha natura di atto unilaterale contabile, ed è redatta al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni già eseguite. 6) rigetto della richiesta di sospensione dell'ingiunzione in totale assenza del fumus della pretesa;
7) : non ha contestato la non potabilità della risorsa idrica .
Tanto premesso la società convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e concluso come sopra riportato.
Con ordinanza del 20.10.2017 il Giudice titolare della causa ai sensi dell'art.
5 del D.L. 1/09/2011 n. 150 ha sospeso l'efficacia esecutiva del predetto atto di ingiunzione .
Concessi i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c. la causa è stata istruita mediante prove documentali, testimoniali e TU .
All'udienza del 20.12.2024 , lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. depositate dai procuratori nell'interesse delle rispettive parti , la causa è stata trattenuta in decisone e rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all ' udienza del 10.01.2025.
Nel corso del giudizio le parti hanno tentato di pervenire , ma invano , ad una soluzione bonaria della controversia.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società BB S.p.A. ad emettere ingiunzione fiscale si evidenzia preliminarmente che : si ritiene la legittimità dell'utilizzo della ingiunzione
pagina 6 di 20
fiscale di cui al R.D. 639/1910 da parte di BB SPA, e infatti: - ai sensi dell'art. 36, comma 2, del DL n. 248 del 2007, "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al reg. decreto 14 aprile
1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. "- ai sensi dell' art. 52, comma 5, l. b) del
D. Lgsl. N. 446 del 1997, "qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 520/2017 tra
Il IG. GO ED, nato il [...], a [...], (CF
[...]) ,residente in [...], elettivamente domiciliato in Tempio P., Via San Marco n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Immacolata Natale, che lo rappresenta e difende
ATTORE
e
BB S.p.a, sede legale di Nuoro, Via Straullu n .35, P.IVA 02934390929, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Palitta;
CONVENUTA
Oggi 10 gennaio 2025 ad ore innanzi al Giudice Onorario sono comparse : per parte attrice – opponente l'Avv. Immacolata Natale , la quale insiste nelle conclusioni come formulate in atti e nelle note sostitutive di udienza ultime depositate .
Per parte convenuta – opposta è comparso l'Avv. Giuseppe Angotta in sostituzione dell'Avv. Paola Palitta , il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in atti.
pagina 1 di 20
.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
pagina 2 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 520/2017 promossa da:
Il IG. GO ED, nato il [...], a [...], (CF
[...]) ,residente in [...], elettivamente domiciliato in Tempio P., Via San Marco n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Immacolata Natale, che lo rappresenta e difende
ATTORE
e
BB S.p.A. , sede legale di Nuoro, Via Straullu n .35, P.IVA
02934390929, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Palitta;
CONVENUTA
Oggetto: somministrazione .
CONCLUSIONI
Per parte attrice – opponente :
pagina 3 di 20
“In via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- dichiarare nullo il provvedimento impugnato per carenza di potere dell'BB S.p.A. ad emettere ingiunzioni , in quanto non autorizzata da alcuna disposizione normativa;
-in ogni caso, dichiarare l'inesistenza/nullità della notifica dell'ingiunzione in quanto eseguita illegittimamente ed irritualmente dall'BB S.p.a e conseguentemente dichiarare
l'inesistenza/ nullità dell'atto così notificato;
- nel merito, annullare e, comunque, dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato, previo accertamento circa
l'inesistenza della pretesa creditoria nella quantificazione formulata dall'BB S.p.a con fattura del 201403559712, emessa in data 4.7.2014;
-accertare, per conseguenza, con nuovo calcolo , la somma realmente dovuta dal sig. GO ED a titolo di consumo della fornitura idrica eseguita dall'BB, per il periodo dall'1.7.2009 al 5.12.2013, con valutazione della media storica dei consumi registrati nella penultima lettura eseguita, quindi antecedentemente al 2009, come da disposizione della Carta dei Servizi al punto 6.2
e, comunque, come da regolamento del Servizio Idrico Integrato al punto n. B.35.2 , con ricalcolo dei canoni fognari e di depurazione secondo i consumi idrici abituali medi. In ogni caso con correzione degli importi richiesti per l'erogazione dell'acqua qualificata potabile e dichiarata, invece, inutilizzabile per consumo umano per usi potabili, con ordinanza n. 17 del 28.8.2012, dal Comune di Luras, revocata in data 15.3.2013. -ordinare che l'BB S.p.A quantifichi l'importo effettivamente dovuto dal ED GO sulla base delle sopra indicate disposizioni, laddove il Giudice non ritenga di nominare all'uopo un C.T.U, con annullamento della fattura n. 201403559712, emessa in data 4.7.2014;- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
“
Per parte convenuta opposta :
“Perché il giudice adito, contrariis reiectis, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, nel merito voglia rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva, ritenendo in ogni caso dovute le somme portate dalle fatture della BB S.p.a. oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. GO ED proponeva
pagina 4 di 20
opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 1671/2017, notificato il 14.2.2017, sotteso alla fattura n. 201403559712 emessa il
4.7.2014 con il quale la BB S.p.A. ha intimato all'opponente, titolare di utenza idrica ad uso domestico residente, ( codice cliente 35041192), per
l'immobile sito in Luras (SS) in via Addis n. 29 , il pagamento della somma di € 12.215,90 per il periodo dal 30.06.2009 al 5.12.2013.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto :1) la carenza di legittimazione passiva della società BB S.p.A. ad emettere ingiunzione fiscale;
2): l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale;
3): la fondatezza della pretesa creditoria;
4): l'assenza di accertamenti e verifica di perdita occulta ;
5) la non potabilità dell'acqua ;
Tanto premesso, dopo aver argomentato in diritto l'opponente ha concluso come in epigrafe riportato.
Incardinatosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la società BB
S.p.A. la quale ha eccepito che : 1) il credito vantato dalla BB sia pari
a complessivi € 12.611,73;
2) detta somma è dovuta in buona parte proprio a saldo della fattura azionata n. 201403559712 del 4.7.2014, del complessivo importo di € 15.173,41 e che mentre le fatture precedenti erano calcolate su consumi presunti , quest'ultima è riferita ai consumi registrati dal contatore, matr. 3910581, per il periodo dal 30.6.2009 al 5.12.2013, con lettura “attuale” in mc. 9.385, per un consumo reale pari ai mc. 5.514;
3) l'importo ingiunto è inferiore rispetto a quello esposto in fattura per il fatto che la BB, ha accolto il reclamo del ED, abbuonando, con emissione della relativa nota di credito, i canoni di fognatura e depurazione per la perdita occulta, che ha interessato l'impianto idrico dell'utente, come previsto dall'art. B.35 del
Regolamento Idrico Integrato;
4) in ordine alla perdita occulta , le perdite che
pagina 5 di 20
dovessero verificarsi nella condotta pubblica non vanno in alcun modo ad incidere sui consumi dell'utente che il contatore registra a “bordo lotto” e quindi nel punto nel quale la risorsa passa dall'impianto pubblico a quello privato;
5) in ordine alla violazione di cui all'art. B.16 del Regolamento del
SII e 6.1 della Carta dei Servizi, sia la bolletta, emessa nell'ambito del rapporto di utenza, ha natura di atto unilaterale contabile, ed è redatta al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni già eseguite. 6) rigetto della richiesta di sospensione dell'ingiunzione in totale assenza del fumus della pretesa;
7) : non ha contestato la non potabilità della risorsa idrica .
Tanto premesso la società convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e concluso come sopra riportato.
Con ordinanza del 20.10.2017 il Giudice titolare della causa ai sensi dell'art.
5 del D.L. 1/09/2011 n. 150 ha sospeso l'efficacia esecutiva del predetto atto di ingiunzione .
Concessi i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c. la causa è stata istruita mediante prove documentali, testimoniali e TU .
All'udienza del 20.12.2024 , lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. depositate dai procuratori nell'interesse delle rispettive parti , la causa è stata trattenuta in decisone e rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all ' udienza del 10.01.2025.
Nel corso del giudizio le parti hanno tentato di pervenire , ma invano , ad una soluzione bonaria della controversia.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società BB S.p.A. ad emettere ingiunzione fiscale si evidenzia preliminarmente che : si ritiene la legittimità dell'utilizzo della ingiunzione
pagina 6 di 20
fiscale di cui al R.D. 639/1910 da parte di BB SPA, e infatti: - ai sensi dell'art. 36, comma 2, del DL n. 248 del 2007, "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al reg. decreto 14 aprile
1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. "- ai sensi dell' art. 52, comma 5, l. b) del
D. Lgsl. N. 446 del 1997, "qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi