Trib. Napoli, sentenza 11/06/2024, n. 5994
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. R S - Presidente-
Dott.ssa V R - Giudice -
Dott.ssa M I R - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15487 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
nato a Meta (NA) il 25.06.1954, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIUSEPPE POLITO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a Napoli l'11.01.1959, C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PATRIZIO SANTOIANNI INGEGNO presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.07.2023, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 16.01.1988;che dall'unione coniugale erano nate due CP_1
figlie, il 17.12.1988, maggiorenne economicamente autosufficiente, e il Per_1 Persona_2
15.04.1995, maggiorenne disabile;che tra i coniugi era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa del Tribunale di Napoli del 08.11.2016 e successivamente era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 8498/21 del Tribunale di Napoli, che poneva, tra l'altro, l'obbligo di corresponsione a suo carico, nei confronti della ex moglie, di un contributo complessivo di euro 450,00 (euro 250 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia disabile ed euro 200 a titolo di assegno divorzile), nonché l'impegno a versare il 40% del TFR maturato alla ex moglie all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;che dopo la sentenza di divorzio, l'ex moglie aveva percepito una cospicua eredità, con la quale aveva acquistato l'immobile
1
dove viveva con la figlia disabile, non risultando più gravata, conseguentemente, del canone di locazione, e aveva avanzato domanda di indennità di accompagnamento per la figlia disabile;pertanto chiedeva, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'assegno divorzile per l'ex moglie e dell'assegno di mantenimento per la figlia disabile o in subordine la riduzione dell'importo dovuto ad euro 250,00 mensili.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 27.10.2023, con comparsa di costituzione del
18.09.2023 si costituiva in giudizio , la quale deduceva: che in data 24.01.2018 il CP_1
Tribunale di Napoli aveva riconosciuto alla figlia disabile l'assegno di invalidità Persona_2
ex legge 118/71, per l'importo di euro 290,00 mensili, in quanto affetta da disturbo ossessivo- compulsivo su un deficit intellettivo lieve;di essere stata nominata ADS della figlia
[...]
occupandosi da sempre delle cure di quest'ultima - assolutamente incapace di uscire da Per_2
sola, di intrattenere relazioni sociali, di vivere da sola e di gestire da sola la propria cura personale- accompagnandola alle visite psichiatriche, facendole assumere la terapia prescritta, provvedendo a tutte le sue esigenze di vita;che il percepiva regolarmente pensione da lavoro, che gli Parte_1
consentiva un più che adeguato tenero di vita;che quest'ultimo non aveva versato l'importo dovuto in virtù della sentenza, tanto che era stato necessario ricorrere al Tribunale per ottenere l'accredito diretto delle somme;che la figlia era affetta da una grave infermità e che lei, vista Persona_2
l'età, era ormai fuori dal mondo del lavoro e non aveva possibilità di trovare occupazione;che
l'assegno di invalidità percepito da non consentiva in alcun modo di poter far fronte Persona_2
alle esigenze di vita della figlia disabile;che l'eredità da ella percepita era stata utilizzata quasi totalmente per acquistare la casa dove la stessa abitava unitamente alla figlia disabile;che
l'immobile acquistato in ogni caso sarebbe stato destinato alle figlie della coppia e che pertanto non rappresentava in alcun modo una forma di arricchimento;che la restante parte di eredità era stata ripartita tra le due figlie;più in particolare, aveva richiesto e ottenuto una somma al fine di Per_1
corrispondere un anticipo per acquistare un immobile, mentre la restante parte era stata destinata alle esigenze di vita di che infine, la quota di immobile non fruttava alcuna Persona_2
rendita;che ella, oltre a farsi carico in via esclusiva delle spese necessarie per la cura della figlia disabile, non aveva mai percepito dal il 50% delle spese straordinarie né tantomeno il Parte_1
40% del TFR dallo stesso ottenuto;pertanto chiedeva il rigetto della domanda di parte ricorrente.
All'udienza del 27.10.2023 venivano ascoltate le parti. Il ricorrente dichiarava di essere disponibile
a versare mensilmente la somma di euro 100,00 per il mantenimento della moglie ed euro 150,00 euro per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;dichiarava inoltre di
2
percepire euro 1500,00 mensili e di sopportare una spesa mensile di euro 550,00 per il fitto della casa.
La resistente non accettava la proposta del ricorrente precisando: di non aver potuto più lavorare per garantire l'assistenza alla figlia disabile;che quest'ultima percepiva euro 300,00 mensili di pensione di invalidità;di aver avanzato domanda per l'indennità di accompagnamento della figlia, ma che era ancora pendente il relativo procedimento.
All'esito la causa veniva rinviata per le conclusioni e successivamente rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia .
Ritiene il Collegio che tale richiesta non possa trovare accoglimento. Ebbene, è noto che nell'ipotesi di soggetti maggiorenni in condizioni di disabilità grave il comma 2 dell'art. 337 septies c.c. prevede un'equiparazione ai figli minori quanto agli istituti applicabili. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che quanto concordato dalle parti in sede di divorzio sia conforme all'interesse della giovane e che tale pattuizione vada, anche in questa sede, confermata.
Sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Preliminarmente osserva il Collegio che, in riferimento al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge, alla luce della nuova lettura data dalla Corte di cassazione, sezione I civile, nella sentenza 10 maggio 2017, n. 11504: “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso…, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi "persone singole", sia dei loro rapporti economico-patrimoniali ( art. 191 c.c., comma 1) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale ( art. 143 c.c. , comma 2), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi (cfr. art. 317 c.c. , comma 2, e da artt.
337-bis a 337-octies c.c.). Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all'assegno di divorzio … è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all'accertamento giudiziale della mancanza di "mezzi adeguati" dell'ex coniuge richiedente l'assegno
o, comunque, dell'impossibilità dello stesso "di procurarseli per ragioni oggettive”.
3
il Collegio ritiene inoltre che i principali "indici" - salvo ovviamente altri elementi, - per accertare, nella fase di giudizio sull' an debeatur, la sussistenza, o no, dell'indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'adeguatezza", o no, dei "mezzi", nonchè la possibilità, o no "per ragioni oggettive", dello stesso di procurarseli possono essere così individuati:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza ("dimora abituale": art. 43 c.c. , comma 2) della persona che richiede l'assegno;3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Applicando tali principi al caso concreto, va rilevato che se da un lato risulta provato un lieve miglioramento delle condizioni di vita della resistente, la quale, erede del defunto fratello, è venuta in possesso di una somma di denaro che le ha consentito di acquistare l'immobile ove attualmente vive stabilmente con la figlia dall'altro, va tenuto conto della durata del vincolo Persona_2
matrimoniale, dell'età della resistente e dell'impossibilità per la stessa di procurarsi un'idonea occupazione lavorativa in regione dell'accudimento costante alla figlia disabile. Alla resistente, va, pertanto, assicurata una somma a titolo di assegno di divorzio. Il Collegio ritiene congruo rideterminare l'importo mensile di detto assegno in 100,00€.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. R S - Presidente-
Dott.ssa V R - Giudice -
Dott.ssa M I R - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15487 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
nato a Meta (NA) il 25.06.1954, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIUSEPPE POLITO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a Napoli l'11.01.1959, C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PATRIZIO SANTOIANNI INGEGNO presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.07.2023, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 16.01.1988;che dall'unione coniugale erano nate due CP_1
figlie, il 17.12.1988, maggiorenne economicamente autosufficiente, e il Per_1 Persona_2
15.04.1995, maggiorenne disabile;che tra i coniugi era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa del Tribunale di Napoli del 08.11.2016 e successivamente era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 8498/21 del Tribunale di Napoli, che poneva, tra l'altro, l'obbligo di corresponsione a suo carico, nei confronti della ex moglie, di un contributo complessivo di euro 450,00 (euro 250 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia disabile ed euro 200 a titolo di assegno divorzile), nonché l'impegno a versare il 40% del TFR maturato alla ex moglie all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;che dopo la sentenza di divorzio, l'ex moglie aveva percepito una cospicua eredità, con la quale aveva acquistato l'immobile
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dove viveva con la figlia disabile, non risultando più gravata, conseguentemente, del canone di locazione, e aveva avanzato domanda di indennità di accompagnamento per la figlia disabile;pertanto chiedeva, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'assegno divorzile per l'ex moglie e dell'assegno di mantenimento per la figlia disabile o in subordine la riduzione dell'importo dovuto ad euro 250,00 mensili.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 27.10.2023, con comparsa di costituzione del
18.09.2023 si costituiva in giudizio , la quale deduceva: che in data 24.01.2018 il CP_1
Tribunale di Napoli aveva riconosciuto alla figlia disabile l'assegno di invalidità Persona_2
ex legge 118/71, per l'importo di euro 290,00 mensili, in quanto affetta da disturbo ossessivo- compulsivo su un deficit intellettivo lieve;di essere stata nominata ADS della figlia
[...]
occupandosi da sempre delle cure di quest'ultima - assolutamente incapace di uscire da Per_2
sola, di intrattenere relazioni sociali, di vivere da sola e di gestire da sola la propria cura personale- accompagnandola alle visite psichiatriche, facendole assumere la terapia prescritta, provvedendo a tutte le sue esigenze di vita;che il percepiva regolarmente pensione da lavoro, che gli Parte_1
consentiva un più che adeguato tenero di vita;che quest'ultimo non aveva versato l'importo dovuto in virtù della sentenza, tanto che era stato necessario ricorrere al Tribunale per ottenere l'accredito diretto delle somme;che la figlia era affetta da una grave infermità e che lei, vista Persona_2
l'età, era ormai fuori dal mondo del lavoro e non aveva possibilità di trovare occupazione;che
l'assegno di invalidità percepito da non consentiva in alcun modo di poter far fronte Persona_2
alle esigenze di vita della figlia disabile;che l'eredità da ella percepita era stata utilizzata quasi totalmente per acquistare la casa dove la stessa abitava unitamente alla figlia disabile;che
l'immobile acquistato in ogni caso sarebbe stato destinato alle figlie della coppia e che pertanto non rappresentava in alcun modo una forma di arricchimento;che la restante parte di eredità era stata ripartita tra le due figlie;più in particolare, aveva richiesto e ottenuto una somma al fine di Per_1
corrispondere un anticipo per acquistare un immobile, mentre la restante parte era stata destinata alle esigenze di vita di che infine, la quota di immobile non fruttava alcuna Persona_2
rendita;che ella, oltre a farsi carico in via esclusiva delle spese necessarie per la cura della figlia disabile, non aveva mai percepito dal il 50% delle spese straordinarie né tantomeno il Parte_1
40% del TFR dallo stesso ottenuto;pertanto chiedeva il rigetto della domanda di parte ricorrente.
All'udienza del 27.10.2023 venivano ascoltate le parti. Il ricorrente dichiarava di essere disponibile
a versare mensilmente la somma di euro 100,00 per il mantenimento della moglie ed euro 150,00 euro per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;dichiarava inoltre di
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percepire euro 1500,00 mensili e di sopportare una spesa mensile di euro 550,00 per il fitto della casa.
La resistente non accettava la proposta del ricorrente precisando: di non aver potuto più lavorare per garantire l'assistenza alla figlia disabile;che quest'ultima percepiva euro 300,00 mensili di pensione di invalidità;di aver avanzato domanda per l'indennità di accompagnamento della figlia, ma che era ancora pendente il relativo procedimento.
All'esito la causa veniva rinviata per le conclusioni e successivamente rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia .
Ritiene il Collegio che tale richiesta non possa trovare accoglimento. Ebbene, è noto che nell'ipotesi di soggetti maggiorenni in condizioni di disabilità grave il comma 2 dell'art. 337 septies c.c. prevede un'equiparazione ai figli minori quanto agli istituti applicabili. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che quanto concordato dalle parti in sede di divorzio sia conforme all'interesse della giovane e che tale pattuizione vada, anche in questa sede, confermata.
Sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Preliminarmente osserva il Collegio che, in riferimento al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge, alla luce della nuova lettura data dalla Corte di cassazione, sezione I civile, nella sentenza 10 maggio 2017, n. 11504: “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso…, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi "persone singole", sia dei loro rapporti economico-patrimoniali ( art. 191 c.c., comma 1) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale ( art. 143 c.c. , comma 2), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi (cfr. art. 317 c.c. , comma 2, e da artt.
337-bis a 337-octies c.c.). Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all'assegno di divorzio … è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all'accertamento giudiziale della mancanza di "mezzi adeguati" dell'ex coniuge richiedente l'assegno
o, comunque, dell'impossibilità dello stesso "di procurarseli per ragioni oggettive”.
3
il Collegio ritiene inoltre che i principali "indici" - salvo ovviamente altri elementi, - per accertare, nella fase di giudizio sull' an debeatur, la sussistenza, o no, dell'indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'adeguatezza", o no, dei "mezzi", nonchè la possibilità, o no "per ragioni oggettive", dello stesso di procurarseli possono essere così individuati:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza ("dimora abituale": art. 43 c.c. , comma 2) della persona che richiede l'assegno;3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Applicando tali principi al caso concreto, va rilevato che se da un lato risulta provato un lieve miglioramento delle condizioni di vita della resistente, la quale, erede del defunto fratello, è venuta in possesso di una somma di denaro che le ha consentito di acquistare l'immobile ove attualmente vive stabilmente con la figlia dall'altro, va tenuto conto della durata del vincolo Persona_2
matrimoniale, dell'età della resistente e dell'impossibilità per la stessa di procurarsi un'idonea occupazione lavorativa in regione dell'accudimento costante alla figlia disabile. Alla resistente, va, pertanto, assicurata una somma a titolo di assegno di divorzio. Il Collegio ritiene congruo rideterminare l'importo mensile di detto assegno in 100,00€.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
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