Trib. Napoli, sentenza 14/05/2024, n. 3511
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice unico dott. ssa G G, all'udienza di discussione del 14.05.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 23678/2022 , cui sono riuniti i nn. 23679, 23680
RG 2022 nonché il n. 241/2023 RG, aventi ad
OGGETTO: differenze retributive
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
tutti rappresentati e difesi dagli avv. F A e M
[...]
Deda, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli, via Cuma n. 28, come da procura in atti
CONTRO
), in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv. R C, R C e A R, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via L. Bianchi
Resistente
E
Controparte_2
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. M T N con il quale elettivamente domicilia presso il
Servizio Affari Legali dell' sito in Napoli alla via M. Campodisola n. CP_3
13, giusta procura in atti
NONCHE'
in Controparte_4
persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con cui domicilia ex lege in Napoli, via Diaz n. 11 come da procura in atti resistenti
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti per identità delle questioni, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti dell'
[...]
con qualifica di infermieri Controparte_4
professionali (infermiere generico esperto il ) assegnati in servizio Parte_3
presso l' ,con funzioni Controparte_2
assistenziali equiparate a quelle svolte dalle professioni sanitarie alle dirette dipendenze del , hanno adìto il Giudice del Controparte_5
Lavoro del Tribunale di Napoli al fine di sentire: condannare la convenuta, per le causali di cui in ricorso, al pagamento della somma pari ad € 960,00 ciascuno, a titolo di acconto per la partecipazione al progetto previsto dalla delibera n 477 del
31/05/2021 per il periodo aprile 2021 – marzo 2022, oltre interessi come per legge dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo>spese vinte con attribuzione.
Hanno dedotto a fondamento della domanda che, in virtù della convenzione per la “ Organizzazione_1
” in vigore tra l'
[...] [...]
, l' e l' Controparte_4 CP_6 CP_7
come da deliberazione 207 del 06/11/2018 del Commissario Straordinario dell' essi ricorrenti prestano effettivamente servizio presso la CP_7
UO Complessa di Neurochirurgia dell' che, secondo quanto Controparte_1
previsto dalla richiamata convenzione, “I trattamenti aggiuntivi di cui all'art. 6 del D.Lgs. 517/99 – connessi con la specifica attività assistenziale ed erogabili nei limiti e con le modalità previsti dallo stesso decreto – nonché ogni altra indennità aggiuntiva legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante” devono essere corrisposti dalla , con successivo rimborso Controparte_2
dell'utilizzatore a fronte della rendicontazione mensile;che CP_7
con delibera n. 477 del 31/05/2021, avente ad oggetto “approvazione progettualità per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”, l' approvava un progetto annuale CP_7
destinato, tra le altre finalità, alla “umanizzazione e confort alberghiero Org_2
(escluse unità covid) e CTO”, che coinvolgeva le Unità Operative ivi
[...]
menzionate, tra cui la UOC di Neurochirurgia ( ), con il personale ad Org_3
esse afferente;che per tale ampliamento delle attività, la delibera stabiliva il compenso di € 100,00 mensili per ciascun dipendente, con previsione di un acconto di 80 euro lordi mensili per 12 mensilità e successivo saldo, pari al
20%, subordinatamente alla verifica a consuntivo.
Hanno quindi affermato che, pur avendo partecipato al progetto in questione, come documentato dalle dichiarazioni rese dal Direttore della
[...]
, versate in atti, non avevano percepito la retribuzione accessoria Parte_5
dovuta per tale attività, ad essi spettante nella misura dell'acconto di 80 euro mensili per il periodo da aprile 2021 a marzo 2022.
Si è costituita l' che CP_8 Controparte_4
ha eccepito la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., quindi il difetto di legittimazione passiva dell' nel merito, ha dedotto il carattere CP_1
lacunoso delle domande, sotto il profilo delle allegazioni e in ogni caso
l'infondatezza delle stesse. Ha concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si è costituita altresì l' che ha eccepito il proprio difetto di CP_9
legittimazione passiva quindi l'infondatezza dei ricorsi nel merito, le attività poste a base dei compensi reclamati non rientrando nelle previsioni della convenzione in atti relativa al personale universitario. Ha concluso, pertanto, per l'inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese.
Limitatamente al giudizio promosso dalla ricorrente , si è Parte_1
costituita anche l' che ha Controparte_10
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto gli emolumenti richiesti, connessi a prestazioni erogate a vantaggio dell ospedaliera, CP_1
ricadono a carico di quest'ultima;in via subordinata, ha chiesto la condanna dell'Ateneo in solido con le convenute. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, i giudizi, previa riunione, erano rinviati alla odierna udienza per la discussione e quindi, sulle conclusioni di
cui agli atti e alle note autorizzate, erano decisi con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
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In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' per essere Controparte_4
invece legittimate le convenute. Controparte_11
Invero, nel caso concreto, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, riaffermato di recente anche dal Tribunale di Napoli (vedi sentenza n. 6069/2021, che richiama sentenza Tribunale di Napoli n. 3685/15 ), sulla base della normativa di settore – secondo la condivisibile ricostruzione operata nella memoria di costituzione dell'Ateneo - deve Controparte_4
affermarsi il difetto di legittimazione passiva dell Parte_6
"assumendo essa esclusivamente la posizione formale di datore di lavoro,
[...]
essendo l'obbligazione retributiva di cui è causa estranea al trattamento economico fondamentale (il solo normativamente e contrattualmente a carico dell' , CP_4
quale formale datore di lavoro) ma direttamente riconducibile alla attività concretamente posta in essere in favore dell'utilizzatore da ritenersi indi unico legittimato, a latere debitoris, del rapporto obbligatorio di cui è causa".
Nel caso di specie, i ricorrenti non invocano il riconoscimento di un diritto correlato al generico trattamento retributivo o normativo derivante dal rapporto di lavoro intercorrente con l'Università, bensì il pagamento di indennità connesse ad attività a carattere assistenziale, concretamente poste in essere in favore dell'Azienda ospedaliera utilizzatrice.
Tanto chiarito e passando al merito, reputa il Tribunale che le domande risultino infondate e debbano essere rigettate, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att. c.p.c..
I ricorrenti pongono a fondamento della loro pretese la convenzione intercorsa tra i tre enti intimati per “la collaborazione interistituzionale di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca”, recepita dall'
[...]
con la delibera 207 del 6.11.2018. CP_12
Si legge all'art. 6 della predetta Convenzione, coinvolgente le Unità Operative ivi menzionate, tra cui al presso la quale, Controparte_13
pacificamente, prestano la loro attività i ricorrenti, che “La gestione giuridica ed economica del personale docente e tecnico amministrativo universitario è disciplinata secondo le modalità di cui al vigente protocollo d'Intesa tra e Org_4
l' fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 Controparte_14
del D.Lgs. n. 517/1999 l' trasmette con cadenza mensile all CP_4 CP_7
l'elenco completo del personale in Convenzione (tutte le figure professionali)…
L' applica le medesime procedure di rilevazione della presenza e delle CP_7
attività previste dall . La rilevazione della presenza in servizio…pur non CP_4
avendo finalità di controllo del debito orario deve comunque consentire l'applicazione degli istituti contrattuali…”.
Il successivo art. 7 della Convenzione precisa, quindi, per quanto qui di interesse, che “la corresponsione degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale universitario docente, ricercatore e tecnico amministrativo grava sul bilancio dell'Università. I trattamenti aggiuntivi di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999 - connessi con la specifica attività assistenziale ed erogabili nei limiti e con le modalità previsti nello stesso decreto - nonché ogni eventuale indennità aggiuntiva legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante, saranno corrisposti dall'A.O.U. con successivo rimborso da parte dell a fronte della rendicontazione mensile CP_7
prevista al precedente articolo 6. Analogamente, quanto al personale universitario a carico esclusivo dell'A.O.U., gli stipendi e i compensi aggiuntivi saranno corrisposti dall'A.O.U. ma le relative risorse saranno rimborsate da parte dell A tal CP_7
fine, considerato che le predette indennità rientreranno nella previsione di determinazione dei fondi integrativi annuali per il personale del S.S.N. in conformità dei relativi Contratti Nazionali di Lavoro, nel necessario adeguamento di detti fondi dell'A.O.U., sarà computato anche il personale universitario gestito dall' .”. CP_15
Avuto riguardo alla prospettazione offerta nei singoli atti introduttivi, i ricorrenti domandano il pagamento della indennità specificamente connessa alle attività a carattere assistenziale (maggiore comfort alberghiero), di cui al progetto incentivante previsto dalla con la Delibera del CP_9
31.5.2021 n. 477, a loro dire rientranti nelle prestazioni di assistenza oggetto
della convenzione adottata con delibera 207 del 6.11.2018 e, in ogni, caso afferenti alla parte accessoria della retribuzione ex DPR 761/1979 e D.Lgs.
517/1999, con conseguente onere economico a carico delle convenute, come previsto dagli artt. 6 e 7 della Convenzione sopra esaminata.
Occorre considerare che con delibera del 31.5.2021 n. 477 il D.G. dell' CP_12
provvedeva alla approvazione di ben cinque progetti annuali, destinati
[...]
al “miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali anno 2021”. Tra questi, era approvato il progetto : 2) Umanizzazione e Comfort alberghiero (escluso le unità COVID) e CTO, che coinvolte tutte le Controparte_16
UO presenti nei due plessi e proposto dal Direttore della UOC>
L'obiettivo principale del progetto in questione, come si legge nella Scheda
Allegato 2 alla citata delibera, era “il miglioramento del benessere e dello stato di salute dei pazienti attraverso una serie di atti effettuati quotidianamente ... Nel contesto del progetto rientra anche il controllo del vitto garantito dal personale dietista. L'azione progettuale è attuata negli Ospedali e Lo scopo Org_2 Pt_7
del progetto è quello di offrire ai pazienti una migliore qualità di approccio alle strutture sanitarie, fornendo un supporto attivo durante i percorsi clinico assistenziali negli ospedali e ”. In particolare, all'interno della Org_2
scheda sono individuate le “ATTIVITA' DA SVOLGERE”, consistenti in
“accompagnamento costante del paziente per prevenzione cadute, puntualità e varietà pasti;frequenze controllo accuratezza pulizie, cortesia nell'approccio, completezza informazioni, puntualità terapia, rapidità intervento su chiamata”.
Sostengono i ricorrenti che il progetto coinvolgeva tutto il personale (anche quello universitario) operante presso le U.O. indicate, tra cui la UOC di
Neurochirurgia (Sun-Cto) cui essi erano addetti. Lamentano, pertanto, il mancato pagamento del compenso previsto, ad essi dovuto a titolo di trattamento aggiuntivo per la prevista implementazione delle attività di assistenza a favore della AOU, nel limite dell'importo di euro di 80 lordi mensili per 12 mensilità, previsto come acconto.
La tesi dei ricorrenti non convince.
In primo luogo, deve osservarsi che alcun riferimento esplicito è contenuto nella citata Delibera n. 477 del 31.5.2021 n. 477 alle prestazioni oggetto della convenzione intercorsa tra gli enti convenuti e recepita dall con CP_12
la delibera 207 del 6.11.2018;né è espressamente previsto il coinvolgimento, nei progetti approvati, oltre che del personale alle dirette dipendenze dell'
[...]
anche del personale universitario operante presso le varie UO CP_12
destinatarie delle attività migliorative previste.
Reputa il Tribunale che, diversamente da quanto valorizzato dalla difesa dei ricorrenti, un tale coinvolgimento non possa ritenersi implicito nei riferimenti contenuti nella delibera di approvazione, all' “inserimento di tutto il personale del comparto impegnato nei tre presidi aziendali, o al coinvolgimento (proprio nel progetto di Comfort alberghiero) di “tutte le UO presenti nei due plessi”
(Monaldi e CTO).
Deve rilevarsi, invero, che le attività oggetto del progetto “umanizzazione e confort alberghiero”, rivolte ad assicurare ai ricoverati un più confortevole approccio alle strutture sanitarie, attraverso l'accompagnamento costante del paziente per prevenirne eventuali cadute, la cura della puntualità e varietà pasti, il controllo sulla accuratezza delle pulizie, la puntualità della terapia e le altre attività di supporto descritte, appaiono rispondere a finalità diverse rispetto a quelle oggetto dell'accordo di collaborazione interistituzionale in essere tra l e le Aziende ospedaliere, preordinato alla erogazione CP_4
di prestazioni di assistenza propriamente sanitaria, o di didattica e di ricerca.
Come osservato dalla difesa dell' a ben vedere, per come CP_12
descritte, le attività del progetto Umanizzazione e Confort alberghiero appaiono più affini al contenuto mansionistico proprio del profilo di
“operatore tecnico addetto all'assistenza” ( v. versato Organizzazione_6
in atti dalla che a quello di “infermiere” (professionale o CP_12
esperto) cui appartengono i ricorrenti, per come dedotto: e invero, per come emerge dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice, l'indennità in parola, nella quota prevista a titolo di acconto, era riconosciuta dalla CP_12
in favore del personale alle dirette dipendenze dell' avente
[...] CP_1
qualifica di operatore socio-sanitario (cfr. doc. 8 prod. ric.).
Infine, va considerato che a fronte del generico riferimento all'inserimento nei progetti di “tutto il personale del comparto impegnato nei tre presidi aziendali”, la medesima delibera stabilisce alla pag. 6 <… che la UOC Gestione Risorse Umane, al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità di quanto posto in essere dall'Azienda in materia di fondi contrattuali, adotti mensilmente una Determina
Dirigenziale attestante per ciascun progetto la puntuale composizione dei partecipanti, completa di matricola, nome, cognome, unità di afferenza>.
Sulla scorta di tali presupposti, era onere dei ricorrenti documentare
l'inserimento del proprio nominativo e numero di matricola nell'elenco dei partecipanti redatto mensilmente dalla UOC Gestione Risorse Umane per ciascun progetto, non potendo ritenersi sufficiente a tale scopo le note versate in atti a firma del Direttore della Parte_8
In conclusione, il diritto dei ricorrenti al pagamento dei compensi invocati non può dirsi provato, con conseguente rigetto delle domande.
La peculiarità e complessità delle questioni affrontate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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