Trib. Locri, sentenza 21/06/2024, n. 687

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 21/06/2024, n. 687
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 687
Data del deposito : 21 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
3302/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Brancaleone, al Corso Umberto I, n. 92/c, presso lo studio dell'avv. Francesco MOIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pec: Email_1
Ricorrente
C O N T R O
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato, pec: Email_2
Convenuto
N O N C H È C O N T R O
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis del c.p.c. dai dott.ri Salvatore
NUCERA, Nicola MALARA e Salvatore BOMBARDIERE, elettivamente domiciliati presso
Pag. 1 a 11
l' Sant'Anna II tronco Reggio Controparte_3
Calabria, pec: Email_3
Convenuto
OGGETTO: retribuzione
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come atti, formula le seguenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2023, la parte ricorrente ha esposto che è docente precaria nella scuola primaria, che in forza di plurimi contratti di supplenza breve, di cui
l'ultimo avente per sede di servizio un comune ricadente nella competenza del tribunale adito, ha prestato i servizi analiticamente riportati, per un totale di giorni utili pari a 120;
che per tale periodo l'amministrazione non le ha corrisposto la retribuzione professionale docente;
che tale voce retributiva costituisce una componente della retribuzione;
che invero essa è riconosciuta ai docenti di ruolo o con incarico annuale in forza dell'art. 7 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001;
che la contrattazione successiva ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del TFR;
che il CCNL vigente prevede per la prima fascia stipendiale, cui appartiene la parte ricorrente, l'attribuzione di €174,50 lorde da corrispondere per 12 mensilità, esclusa la tredicesima, che essa è proporzionale ai giorni di servizio;
che il riconoscimento di tale voce retributiva in favore del solo personale di ruolo costituisce un'intollerabile disparità di trattamento per i docenti assunti con supplenze di durata infra annuale, posto che l'attività è la medesima;
che il diritto invocato, oltra ad avere radice nel citato art. 7 CCNL, è altresì da configurarsi quale condizione di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che essa è stata interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione nel senso che va esclusa ogni forma di disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
che tal assunti sono confermati anche dalla giurisprudenza di legittimità;
che pertanto la ricorrente avendo prestato in forza di supplenza brevi 170 giorni di servizio ha diritto all'importo complessivo di €697,20. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 31.09.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il ministero convenuto;
per

Pag. 2 a 11 l'effetto condannare il ministero al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive pari ad euro 697,20 o a quella ma diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condannare infine il CP_1

resistente alla rifusione delle spese di lite competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito il CP_1
convenuto per mezzo dell' . Il ha nel Controparte_2 CP_1
merito escluso che la retribuzione professionale docenti possa essere erogata per supplenze brevi, ha dedotto l'infondatezza del ricorso ed ha così concluso: “rigettare il ricorso in quanto infondato per le ragioni sopra esposte;
disporre il rimborso delle spese e competenze del giudizio sopportate dall'Amministrazione, che si è difesa con propri funzionari, ex art. 152 bis c.p.c.
”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nel merito, la controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti
a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al 30 giugno di ogni anno) a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001.
Tale emolumento costituisce un compenso accessorio del trattamento stipendiale del corpo docenti, e trova analitica definizione nei contratti collettivi che verranno appresso richiamati. In via generale, tuttavia, pare utile individuare il referente costituzionale di tale voce retributiva, che certamente si inserisce nell'alveo di quelle voci stipendiali che esigono il rispetto della cd. giusta retribuzione. A tal fine, infatti, la retribuzione professionale docenti, in quanto voce retributiva, è sottoposta al principio di proporzionalità di cui all'art. 36 della
Costituzione per cui “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro”.
Il trattamento economico in esame trova, come accennato, istituzione e definizione nell'art. 7 cit., che a tal fine ha previsto che: “Con l'obiettivo della valorizzazione
Pag. 3 a 11 professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.

2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.

3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.

25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Non appare inopportuno invero evidenziare che l'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro,
l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Sulla scorta di tale precisazione, secondo un orientamento restrittivo, il rinvio all'art. 25
CCNI 31.8.1999 operato dall'art. 7, comma 3, CCNL 15.3.2001, opera una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti” e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, ciò determinerebbe il riconoscimento di tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre essa non andrebbe corrisposta nel caso di supplenze di minore durata, come nel caso in esame.
Tale orientamento non può essere condiviso.
In merito, la questione di diritto rilevante per la decisione della domanda relativa
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