Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 15
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 270/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 270/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
RINALDI CRISTINA e dall'Avv. DOMENICA GUALFETTI, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;

RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to SABATINI CP_2
RAFFAELA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:
– a ) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1 CP_2
, contratto in Narni, in data 25.07.2015, con atto n.25, parte II, serie A, Ufficio 1, disponendo
[...] che l'Ufficiale di Stato civile provveda alla relativa annotazione;

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– b) disponga che il Sig. non sia tenuto a versare alcun importo a titolo di Controparte_1 assegno divorzile di mantenimento, in favore della Sig.ra per tutte le CP_2 argomentazioni dianzi svolte e, conseguentemente, confermi il provvedimento emesso in data
17.04.2023 e ribadito in data 27.12.2023.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:


1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra CP_2 con in data 25.07.2015;
Controparte_1



2. Respingere la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e per l'effetto, disporre a carico del Sig. la cor responsione di un assegno pari ad € 400,00 mensili, somma CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.

Con vittoria di spese e competenze professionali.”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/01/2023, ha chiesto al Tribunale la pronuncia Controparte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Narni il 25.7.2015, con CP_2
, precisando che dall'unione non sono nati figli. Il ricorrente ha esposto:
[...]
-che nel luglio 2020 il ricorrente, a seguito di insanabili incomprensioni sorte durante il matrimonio, depositava un ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi e in data 09.05.2022, il Tribunale di
Terni emetteva la sentenza n.385/2022 con la quale veniva dichiarata la separazione “.... ponendo a carico di un assegno mensile di euro 400,00, quale contributo al mantenimento Controparte_1 di , da corrispondere entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre CP_2
2020”;

- che dal momento dell'intervenuta separazione non era mai ripresa alcun tipo di relazione e/o convivenza;

- che a seguito della separazione erano intervenute rilevanti sopravvenienze avendo il ricorrente istaurato convivenza con nuova compagna, unione dalla quale, in data 18.05.2022, è nato il figlio del ricorrente, ;
Per_1
- che la convivente del ricorrente sarebbe priva di reddito, potendo il nuovo nucleo familiare contare sul solo reddito di Carabiniere del ricorrente, e che pertanto il non sarebbe stato più in CP_1 grado di far fronte all'onere sullo stesso gravante per il pagamento dell'assegno di mantenimento per la resistente, percettrice di proprio reddito, svolgendo attività lavorativa presso la Vodafone o in una società alla stessa collegata, potendo la stessa qualora ritenesse il di lei reddito insufficiente, reperire una ulteriore o diversa occupazione che le permetterebbe di integrare le proprie disponibilità;

-che la giovane età delle parti in giudizio, la breve durata del matrimonio e l'assenza di figli, legittimerebbero la revoca del contributo al mantenimento della posto a carico del ricorrente CP_2 in sede di separazione e il rigetto di eventuale richiesta di assegno divorzile anche in considerazione delle mutate condizioni personali del CP_1
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tanto premesso il ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con conseguenti annotazioni di legge, oltre a disporre che il ricorrente non sia tenuto
a versare alcun importo a titolo di assegno divorzile in favore delle resistente;
con vittoria di spese.
All'udienza presidenziale del 17.4.2023 è comparso il solo ricorrente dichiarando di risiedere in immobile di proprietà della madre, ex casa familiare, in comodato gratuito, di percepire come
Carabiniere reddito medio mensile di circa € 2000,00, di non avere proprietà immobiliari, precisando di dover provvedere al mantenimento del figlio , nato il [...], gravato da seri problemi Per_1 di salute tali da imporre onerosi costi per visite, terapie e per asilo privato dovendo il minore frequentare ambienti poco rumorosi. All'esito dell'udienza, preso atto della nascita del nuovo figlio e della mancata costituzione della resistente, che pertanto non aveva formulato richieste di mantenimento, è stato revocato l'onere posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della , con decorrenza dal mese di maggio 2023. CP_2
In data 5.7.2023 si è costituita non opponendosi alla richiesta di cessazione CP_2 degli effetti civili del matrimonio tra le parti sussistendone i presupposti di legge, lamentando il mancato recepimento del ricorso introduttivo (pur non contestando la regolarità della notifica). La resistente ha esposto:
- di contestate la allegata disoccupazione della convivente del ricorrente, giornalista in passato collaboratrice per una testata giornalistica romana, titolare di partita iva ed esperta nell'attività di educatrice cinofila, da sempre svolta, come desumibile dai profili social della stessa, oltre ad avere età tale da consentirle lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;

- di contestare le allegate difficoltà economiche del ricorrente in grado di destinare consistenti risorse per la frequenza di corso universitario presso università telematica;

- di evidenziare la mancanza di costi abitativi in capo al ricorrente residente in immobile di proprietà della madre in comodato gratuito;

- di segnalare il sopravvenuto peggioramento della propria situazione reddituale, essendo stata licenziata in data 31.03.2023, con mancato rinnovo del contratto di lavoro dipendente, part time ed a tempo determinato, e di percepire quale unico reddito la NASPI, pari ad € 185,88 mensili nel mese di maggio 2023 e ad € 298,79 nel mese di giugno;

- di aver firmato nel giugno 2024 una “lettera di procacciamento d'affari” con l'incarico di procacciare
e promuovere affari, in via del tutto occasionale e senza alcun vincolo o diritto di stabilità, allo scopo di illustrare le tipologie, le modalità e le condizioni degli abbonamenti di telefonia a marchio
Vodafone, onde procacciarne la sottoscrizione e l'acquisto, senza certezze quanto ai futuri redditi;

-di non essere stata in grado, a seguito del licenziamento di far fronte al pagamento del canone di locazione per € € 350,00, dell'immobile reperito dopo l'improvvisa rottura del vincolo coniugale imputabile alla violazione del dovere di fedeltà
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